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2.1 I ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed infatti in tema di possesso di somme di denaro questa Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilita’ del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del âEuroËœdenaro’, contenuta nell’articolo 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo puo’ costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilita’, puo’ trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprieta’. Cio’ di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove cio’ avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva affermare che il denaro puo’ essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati puo’ integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza del mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmente, l’inadempimento dell’obbligo non determina l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 646 c.p., poiche’ non vi e’ alcuna violazione del vincolo fiduciario. Analogo principio risulta gia’ affermato da questa Corte in tema di mutuo essendosi stabilito che ai fini della configurabilita’ del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, e’ necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all’obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270092).
Correttamente pertanto nel caso in esame la Corte di appello con le specifiche osservazioni contenute alle pagine 4-5 dell’impugnata pronuncia ha affermato che pur a fronte della sicura illegittimita’ della condotta della (OMISSIS), la quale incamerava l’intero importo della locazione senza versare la quota dovuta alla comproprietaria dello stesso immobile, non avendo quest’ultima mai sottoscritto il contratto ne’ incaricato l’imputata di ritirare la propria quota di denaro con obbligo di successivo versamento ad essa parte civile, il delitto di appropriazione indebita non puo’ configurarsi.
Difatti, va ancora aggiunto e precisato, che l’importo della locazione non costituisce un “frutto” dell’immobile, sicche’ per il suo solo sorgere ne deriva l’obbligo del comproprietario di versarne parte al contitolare, quanto il profitto della cessione in locazione effettuata, abusivamente ma del tutto autonomamente, dall’imputata all’insaputa della parte civile odierna ricorrente.
Pertanto, pur essendo indiscutibile ed incontestato in questa sede l’inadempimento all’obbligo di versamento delle somme dovute alla comproprietaria commesso dall’imputata, la stessa non puo’ essere chiamata a rispondere del reato contestatole.
Alla inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali. Non sussistono invece i presupposti ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., per la condanna della ricorrente parte civile al versamento della somma a favore della cassa delle ammende in ragione della condotta illecita subita dalla stessa ad opera dell’imputata che induceva la prima anche a sporgere querela penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.
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