Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 settembre 2017, n. 40259. Nel caso di sentenza su una pena concordata per un reato sul quale è intervenuta l’abolitio criminis

Nel caso di sentenza su una pena concordata per un reato sul quale è intervenuta l’abolitio criminis, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha portato al patteggiamento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti.

Sentenza 5 settembre 2017, n. 40259

Data udienza 14 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2016 del TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MAZZOTTA GABRIELE che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino applicava all’imputato la pena concordata dalle parti per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, articolo 648 c.p. e articoli 337, 582 c.p., nonche’ per quello previsto dall’articolo 116 C.d.S., commi 15 e 17.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge: mancherebbe la prova della riconducibilita’ del denaro sequestrato alla attivita’ di spaccio, con conseguente illegittimita’ della confisca;
2.2. vizio di legge: la pena applicata sarebbe illegale perche’ prevedeva l’aumento per la continuazione per il reato di guida senza patente che non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. In materia di individuazione dei poteri della Cassazione, quando la stessa e’ chiamata a valutare a legittimita’ di una sentenza su pena concordata quando per uno dei reati per cui e’ stato ratificato l’accordo sia intervenuta, come nel caso di specie, una abolitio criminis il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha portato al patteggiamento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti (Cass. sez. 4 n. 47287 dell’8/11/2012, Rv 253922; Cass. sez. 3 n. 40522 del 30/04/2015, Rv 265499).
Il collegio non ignora il diverso orientamento secondo cui qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l’abolitio criminis, la Corte deve procedere allo scomputo della pena applicata per il reato abrogato, ritenendo che tale poteri spetti al giudice che dichiara l’abrogatio criminis e che, con riguardo al giudizio di cassazione e’ riconducibile ai poteri concessi al giudice di legittimita’ dall’articolo 619 c.p.p., comma 3, per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantita’ della pena quando cio’ derivi dall’applicazione di legge piu’ favorevole all’imputato, ancorche’ sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (Cass. sez. 5 n. 41676 del 04/05/2016, Rv. 268454; Cass. sez. 6, n. 356 del 15/12/1999, El Quaret, Rv. 215286).
Tale ultimo orientamento si fonda sulla ritenuta “prevedibilita’” dell’evento abolitivo i cui effetti dovrebbero essere gestiti dal giudice che dichiara l’estinzione del reato attraverso lo scomputo della relativa pena.
Premesso che tale eventuale scomputo si configura possibile solo nei casi in cui la pena base non sia stata determinata proprio con riferimento al reato abolito, il collegio ritiene, piuttosto, che l’abolizione incida in modo imprevedibile e significativo sull’accordo che e’ il frutto di valutazioni complessive sulle quali non puo’ che avere influito anche la contestazione del fatto depenalizzato; questo, ragionevolmente, e’ stato preso in considerazione oltre che per la identificazione del singolo aumento in continuazione anche per la valutazione complessiva della condotta contestata, dato che il disvalore della progressione criminosa anche nella dimensione “consolidata” conseguente al riconoscimento della continuazione non e’ indifferente al numero ed alla qualita’ dei reati unificati.
Si ritiene pertanto che le parti debbano essere poste nella condizione di rivalutare le condizione dell’eventuale accordo.
1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche’ il reato di cui all’articolo 116 C.d.S. non e’ previsto dalla legge come reato.
Gli atti devono essere trasmessi: a) al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso in relazione alla definizione del procedimento per i residui reati, b) alla Prefettura di Torino per il fatto depenalizzato.
1.3. Anche il motivo che denuncia vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato in relazione al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e’ fondato. In materia di oneri motivazionali gravanti sul giudice che dispone la confisca il collegio condivide infatti la giurisprudenza secondo cui in tema di patteggiamento per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice puo’, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilita’ del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Cass. Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 262399; Cass. sez. 6 n. 13049 del 05/03/2013, Rv. 254881). Nel caso di specie, invece, la motivazione offerta non dimostra il nesso di pertinenzialita’ facendo generico riferimento alla “riferibilita’” del denaro al reato contestato qualificandosi come motivazione meramente “apparente”.
Nel definire il procedimento il giudice del rinvio si atterra’ al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato di cui all’articolo 116 C.d.S. perche’ non e’ previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso in relazione ai residui reati, nonche’ la trasmissione alla Prefettura di Torino degli atti relativi al fatto depenalizzato.

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