Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 settembre 2017, n. 40256. Nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova a carico dell’imputato

Nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova a carico dell’imputato, il motivo del ricorso deve dimostrare, pena l’inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione della prova ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”. Infatti gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se una volta eliminati le altre prove sono sufficienti a giustificare identico convincimento.

Sentenza 5 settembre 2017, n. 40256
Data udienza 11 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppi – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5086/2016 della Corte d’Appello di Napoli del 6.5.2016;

Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

Udita nella pubblica udienza dell’11.5.2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa PACILLI Giuseppina Anna Rosaria;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati di cui capi B16 e C14;

Uditi i difensori avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e prof. avv. (OMISSIS) per gli altri due ricorrenti, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 6 maggio 2016 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 24 gennaio 2014 dal Tribunale della stessa citta’, con cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in atti generalizzati, sono stati condannati per:

A) il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza causale del proprio apporto, ad un’associazione di tipo mafioso denominata “clan (OMISSIS)”, operante nell’area dei comuni di (OMISSIS), con propaggini anche in diversi comuni del (OMISSIS) ((OMISSIS)), avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omerta’ che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:

il controllo delle attivita’ economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, in particolare il settore edilizio; il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative; l’acquisizione di appalti e servizi pubblici; il controllo delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello locale; il reinvestimento speculativo, in attivita’ imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali, degli ingenti capitali derivanti dalle attivita’ delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attivita’ commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, usura ed altro); assicurare impunita’ agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali; l’affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose, nel tempo, rivali e la repressione violenta dei contrasti interni; il conseguimento, infine, per se’ e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti.

In particolare, (OMISSIS) e’ stato ritenuto partecipe in qualita’ di promotore, organizzatore ed esponente apicale dell’associazione per delinquere camorristica; (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di affiliati o associati, dediti nello specifico all’organizzazione e allo sviluppo delle attivita’ imprenditoriali necessarie per investimenti del sodalizio e per il reimpiego di provviste illecite, soprattutto nel settore immobiliare, in guisa da consentire alla stessa organizzazione criminale di trarre ingenti profitti da tali attivita’ economiche. In (OMISSIS) e nelle province di (OMISSIS), dal (OMISSIS);

B16) reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, e L. n. 203 del 1991, articolo 7, perche’, in concorso anche con (OMISSIS), con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, intestavano fittiziamente ad altre persone le quote e le cariche societarie della (OMISSIS) s.a.s. e la titolarita’ dell’immobile adibito ad albergo, sito in (OMISSIS), che la (OMISSIS) s.a.s. cedeva alla (OMISSIS) s.r.l. in data 5.9.2008. Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attivita’ di associazione camorristica denominata clan (OMISSIS). In (OMISSIS), fino all'(OMISSIS).

(OMISSIS) era ritenuto altresi’ responsabile dei reati di cui:

B15) agli articoli 81 cpv., 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, e L. n. 203 del 1991, articolo 7, perche’ in concorso con altre persone, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente la titolarita’ di quote societarie relative alla (OMISSIS) s.r.l. ad altre persone. Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attivita’ di associazione camorristica denominata clan (OMISSIS). In (OMISSIS) fino all'(OMISSIS);

B14) agli articoli 81 cpv., 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, e L. n. 203 del 1991, articolo 7, perche’ in concorso con altre persone, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente a (OMISSIS) la titolarita’ dei beni immobili specificamente indicati. Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attivita’ di associazione camorristica denominata clan (OMISSIS). In (OMISSIS), fino ad (OMISSIS).

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

L’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) hanno dedotto con distinti ricorsi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con specifico riferimento all’articolo 195 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nel condividere il rigetto implicito, operato dal Tribunale sulla richiesta della difesa di citare i testi di riferimento di alcuni collaboratori di giustizia. Tale condivisione poggiava sul rilievo che i testi di riferimento erano imputati o persone nelle condizioni di assumere la veste di imputati, ma cio’ sarebbe erroneo, in quanto – a prescindere dal fatto che i testi di riferimento, di cui la difesa aveva chiesto l’escussione, non erano tutti imputati, essendo, come affermato dalla stessa Corte d’appello, anche persone nelle condizioni di assumere la veste di imputati e, quindi, non ancora imputati l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione deporrebbe nel senso che alla chiamata in correita’ o in reita’ de relato si applica l’articolo 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta e’ un imputato di procedimento connesso ex articolo 210 c.p.p. o un teste assistito ex articolo 197 bis c.p.p. (Sez. Unite, n. 20804; Rv 255142). Ad ogni modo, non vi sarebbe traccia di alcuna attivita’ finalizzata alla concreta verifica dello status di imputati di quei testi di riferimento, cosi’ che il Tribunale, dapprima, e, di seguito, la Corte d’appello avrebbero utilizzato dichiarazioni non riscontrate ai sensi dell’articolo 195 c.p.p. e, dunque, inutilizzabili con riferimento a quelle rese da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Ne discenderebbe che il quadro probatorio risultante dall’inutilizzabilita’ di tali fonti di prova imporrebbe una rivalutazione complessiva della vicenda e l’annullamento della sentenza di appello; in via gradata, l’annullamento andrebbe disposto in ordine alla condanna inflitta per il capo B16, che si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di (OMISSIS);

2) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 416 bis e 81 c.p.: la Corte territoriale, pur avendo ritenuto la perduranza dell’affiliazione del ricorrente anche per un periodo successivo a quello coperto dal giudicato della sentenza n. 441/2001 Reg. Sent. della Corte d’appello di Napoli, avrebbe applicato erroneamente una nuova pena in continuazione con quella inflitta con la sentenza del 2001, cosi’ disattendendo i principi in tema di reato permanente e irrogazione della relativa pena;

3) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 99, 416 bis e 81 c.p.: la Corte territoriale, al pari del primo giudice, avrebbe determinato la pena base considerando la recidiva di tutti gli imputati, in difetto della relativa contestazione e, comunque, non potendo ritenersi esistente una recidiva, una volta riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui e’ processo e quelli di cui alla menzionata sentenza del 2001. Non risulterebbero indicate nemmeno le ragioni poste a base della quantificazione della pena base e dell’aumento disposto per la continuazione; ne’ risulterebbe precisato che (OMISSIS) ha gia’ scontato 6 anni per il reato avvinto sotto il vincolo della continuazione;

4) violazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 649 c.p.p.. Manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento agli atti processuali espressamente richiamati nei motivi di appello. Ad avviso del ricorrente la sentenza n. 441/2001 Reg. Sent. della Corte d’appello di Napoli, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, coprirebbe integralmente quanto dedotto dalla pubblica accusa contro il ricorrente nel procedimento penale de quo. I collaboratori di giustizia, infatti, riferirebbero fatti che o non vedono protagonista il ricorrente o sono da collocare temporalmente al periodo storico coperto dal precedente giudicato. Ad ogni modo, le dichiarazioni dei predetti collaboratori, al pari delle intercettazioni, non sarebbero idonee ad attribuire al ricorrente precise responsabilita’ in ordine ad attivita’ criminali verificate o verificabili ed a lui direttamente riconducibili;

5) violazione dell’articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, contestati al capo di imputazione sub A). Manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento agli atti processuali espressamente richiamati nei motivi di appello. Violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3. La Corte territoriale, al pari del Tribunale, riconoscerebbe esistente l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 4, pur in difetto di una prova idonea a tal fine e pur desumendosi dalla conversazione tra presenti n. (OMISSIS) del 25.2.2010 che (OMISSIS) non e’ il mandante del ferimento di (OMISSIS). La motivazione sull’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6 sarebbe poi del tutto apparente.

L’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) ha dedotto:

1) violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 2, 3, 4 e 5, articolo 416 bis c.p. anche in relazione alla disposta confisca. Mancanza assoluta di motivazione sulle censure di cui all’atto di appello (capo A dell’imputazione). Ad avviso dei ricorrenti, con la motivazione per relationem adottata, la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni della condivisione dell’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e non avrebbe dato risposta a tutte le prospettazioni difensive, contenute nell’atto di appello, inerenti il tema della valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie, su cui si fonda l’affermazione di responsabilita’ per il delitto associativo. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe effettuato quel percorso valutativo tracciato dal giudice di legittimita’ in materia di dichiarazioni de relato, anche con riferimento al rigore che deve riguardare l’esame sia delle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento sia della natura dei rapporti tra i due, si’ da giustificarne le confidenze ricevute dal primo.

Posto poi che, onde affermare l’appartenenza ad un’associazione mafiosa, non e’ sufficiente la mera indicazione della qualita’ formale di affiliato, ma e’ necessario attribuire all’agente la realizzazione di un apporto alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilita’ e consapevolezza soggettiva, mancherebbe nella sentenza impugnata l’individuazione sia di condotte in concreto finalizzate al perseguimento degli scopi associativi sia di elementi denotanti la consapevole finalizzazione dell’agire degli imputati.

La medesima Corte, nel disporre la confisca, non avrebbe altresi’ dato risposta alle doglianze difensive in ordine alla proporzionalita’ delle capacita’ economiche-finanziarie-patrimoniali dei germani (OMISSIS) e dei rispettivi nuclei familiari rispetto al valore dei beni, delle partecipazioni sociali, delle attivita’ e degli investimenti loro riferibili;

2) violazione dell’articolo 192 c.p.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e mancanza assoluta di motivazione sulle censure di cui all’atto di appello (capi B15, B16 e C14). Analoghi vizi in relazione alla confisca disposta L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 sexies. Anche in relazione ai capi di imputazione B15, B16 e C14 la Corte di merito non avrebbe indicato le ragioni della condivisione dell’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e non avrebbe dato risposta a tutte le prospettazioni difensive, contenute nell’atto di appello. In particolare, quand’anche fosse risultata provata la sproporzione tra i redditi dei pretesi intestatari fittizi dei beni e delle attivita’ di cui al capo B16, la Corte anzidetta non avrebbe motivato sulla doglianza difensiva relativa all’assenza di dati, atti a ricondurre l’albergo di cui al capo B16 ai fratelli (OMISSIS) (cio’ a differenza della riconducibilita’ della (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS), desumibile dalle intercettazioni disposte a riscontro delle dichiarazioni del (OMISSIS)), essendosi i CM dell’ufficio del P.M. espressi in termini probabilistici sia riguardo all’intestazione fittizia che al collegamento dell’albergo ai fratelli (OMISSIS) e non potendosi valorizzare – come invece avrebbe fatto la Corte – le dichiarazioni di (OMISSIS), in quanto avrebbe appreso quanto narrato da (OMISSIS) e dal preteso fittizio intestatario (OMISSIS) e la Corte avrebbe violato al riguardo le regole di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 2 e 3, (rimandandosi al primo motivo).

La Corte di merito, inoltre, avrebbe ritenuto l’intestazione fittizia dell’immobile di cui al capo C14 sulla base soltanto della presunzione relativa operante in caso di attribuzione dei beni ai familiari, senza accertare la sussistenza di elementi, ulteriori rispetto all’atto del trasferimento, atti a corroborare in concreto la capacita’ elusiva dell’operazione ad onta della qualita’ del preteso interposto.

Anche la conferma della statuizione ablativa L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 sarebbe viziata dall’omessa risposta alle devoluzioni difensive in relazione al tema della sproporzione tra la capacita’ reddituale dei ricorrenti e dei loro nuclei familiari e i beni, le quote societarie e gli investimenti, dagli stessi effettuati. La Corte si limiterebbe ad avallare l’opzione del Tribunale sulla base della mera asserzione di una “accertata incongruenza tra le disponibilita’ effettive e i redditi dichiarati dagli imputati e dai loro rispettivi nuclei familiari nel periodo oggetto di contestazione”, senza dare conto della ricostruzione della situazione finanziaria e patrimoniale operata dal CT di parte e delle lacune ed incertezze ricostruttive evidenziate dagli stessi CT del P.M;

3) mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, ritenuto in relazione ai reati di cui ai capi B15, B16 e C14 dell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento all’astratta configurabilita’ dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, senza considerare gli specifici delitti contestati, ed avrebbe risolto la questione dell’applicabilita’ di detta aggravante unicamente con riguardo all’effetto “materiale” della fittizia intestazione, consistente nel favorire la forza del sodalizio, ma non avrebbe accertato la finalizzazione diretta della condotta anche a tale obiettivo, ulteriore rispetto a quello di eludere l’applicazione di misure patrimoniali;

4) violazione degli articoli 62 bis e 133 c.p., per essere meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte di merito avrebbe fatto riferimento ad elementi che costituiscono la materialita’ tipica del reato associativo ascritto, senza esprimere alcun ulteriore disvalore rispetto allo stesso, e non avrebbe adeguatamente motivato neppure gli aumenti a titolo di continuazione e il diniego delle circostanze generiche; ne’ avrebbe adeguatamente dato risposta agli argomenti addotti dalla difesa al fine della mitigazione della pena, inflitta in primo grado.

All’odierna udienza pubblica si e’ proceduto al controllo della regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) I ricorsi vanno rigettati perche’ proposti per motivi infondati e, in parte, inammissibili.

1.1) Deve premettersi che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, tanto piu’ ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicche’ le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita’ (Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250).

Alla luce di quanto precede deve, quindi, precisarsi che la motivazione della sentenza impugnata si fonde con quella della pronuncia di primo grado, alla quale la Corte d’appello fa espresso richiamo, avendola totalmente condivisa, con la conseguenza che al risultato organico delle due motivazioni occorre far riferimento per vagliare le censure sollevate dai ricorrenti.

2) Tanto precisato e partendo dai ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS), si rileva quanto segue.

2.1) Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni, rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), atteso che non sarebbero stati sentiti i testi di riferimento, benche’ vi fosse stata richiesta di parte in tal senso.

Il motivo e’ privo del necessario requisito della specificita’.

Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ o la nullita’ di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

2.1.1) Nel caso in esame, quanto all’affermazione di responsabilita’ in ordine al delitto associativo, il ricorrente non illustra specificamente l’incidenza delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sul complessivo compendio probatorio valutato dalla Corte territoriale, si’ da poterne inferire la decisivita’ del vizio dedotto in riferimento al provvedimento impugnato. In altri termini, il ricorrente non indica le ragioni per cui, in assenza delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori, risulterebbe inficiata e compromessa in modo decisivo la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, posta a base dell’affermazione di responsabilita’ per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p..

L’indicazione delle suddette ragioni si rendeva tanto piu’ necessaria a fronte della “doppia conforme” affermazione di responsabilita’ del ricorrente per il reato di cui al capo A), fondata su diversi elementi probatori, non circoscritti alle dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati.

Difatti, come si legge in particolare nella sentenza di primo grado, “nel presente processo significative sono state innanzitutto le puntuali dichiarazioni di (OMISSIS), fonte altamente qualificata in quanto diretto conoscitore delle vicende, degli affari, delle iniziative economiche e non – talune delle quali da lui stesso ispirate – degli esponenti di punta del clan (OMISSIS), tra i quali vi era (OMISSIS), coadiuvato dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS). Le affermazioni del (OMISSIS)… sono apparse del tutto genuine, lineari e spesso dettagliate. Esse risultano coerenti con quanto emerso dalle investigazioni della P.G. (si pensi alle intercettazioni telefoniche tra (OMISSIS) e l’imprenditore (OMISSIS), tra (OMISSIS) e componenti della famiglia (OMISSIS), nonche’ alle intercettazioni ambientali eseguite presso la Broker di (OMISSIS)) e con le deposizioni degli altri collaboratori”.

Tra queste ultime deposizioni il medesimo giudice ha elencato “a titolo puramente esemplificativo” quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ quelle di collaboratori di giustizia “appartenenti a diverse organizzazioni criminali alleate dei (OMISSIS) ed aventi le medesime caratteristiche”, “i quali hanno acquisito un patrimonio di conoscenze notevole in virtu’ di reiterati e prolungati rapporti, diretti ed indiretti, e comunque per effetto della frequentazione di un ambiente criminale comune”.

Oltre alle dichiarazioni dei molteplici collaboratori di giustizia i giudici di merito hanno valorizzato gli esiti delle attivita’ di intercettazione e gli accertamenti di ordine patrimoniale, compiuti dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza e dal consulente tecnico dell’accusa (dott. (OMISSIS)), pervenendo, quindi, ad accertare, attraverso un’attenta disamina del copioso compendio probatorio, l’esistenza di una compagine camorristica, incentrata sui fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) ed avente come uomo di vertice (OMISSIS).

E’ evidente allora che il motivo di impugnazione in esame, non illustrando l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, risulta inammissibile per aspecificita’.

Siffatto rilievo risulta decisivo ed esime dal considerare se effettivamente i testi di riferimento fossero da citare e se, dunque, ricorressero i presupposti per l’applicabilita’ dell’articolo 195 c.p.p..

2.1.2) Quanto poi alla dedotta inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) ed alla richiesta di annullamento della condanna per il reato di cui al capo B16, deve osservarsi, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sottolineato dal ricorrente, la Corte territoriale ha posto a fondamento della ritenuta responsabilita’ del ricorrente (OMISSIS) non solo le dichiarazioni di (OMISSIS) ma anche quelle di (OMISSIS), oltre alla documentazione rinvenuta a casa di (OMISSIS), concernente l’albergo indicato nell’imputazione, e agli esiti degli accertamenti patrimoniali compiuti.

Ne discende che – anche in relazione al reato di cui al capo B16) – sarebbe stato onere del ricorrente indicare la decisivita’ dell’asserita inutilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS).

Va poi osservato che – con riferimento al reato di cui al capo B16) – le fonti di riferimento di (OMISSIS) sono rappresentate da (OMISSIS) e (OMISSIS), che sono imputati di procedimento connesso, come si evince dalla lettura delle stesse imputazioni contestate agli odierni ricorrenti.

A tal riguardo va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza evocata dallo stesso ricorrente (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, Rv. 255145), hanno affermato che, quando la fonte di riferimento e’ un imputato del medesimo procedimento o di procedimento connesso o collegato, non si applica l’articolo 195 c.p..

In particolare, con la citata pronuncia si e’ puntualizzato che in un sistema ruotante intorno al principio del libero convincimento del giudice la chiamata de relato e’ comunque utilizzabile ed ha una sua efficacia, ove anche la fonte primaria non possa essere compulsata (imputato nel medesimo procedimento che non ne fa richiesta o non vi consente) o si avvalga della facolta’ di non rispondere (imputato in procedimento connesso o collegato) o ne divenga impossibile l’audizione (morte, infermita’, irreperibilita’).

Si e’ ritenuto che, nell’ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia (come nella fattispecie) persona che rivesta la qualita’ di imputato, anche in procedimento separato, l’articolo 195 c.p.p. non puo’ trovare applicazione (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 5, n. 32834 del 25/05/2011, Mazzarella, Rv. 250582). Alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilita’ a persone aventi la qualita’ di testimoni della locuzione “chiamate a deporre”, di cui al comma 1 della norma in esame; espresso riferimento al testimone “che abbia una diretta conoscenza dei fatti”, contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice; mancata previsione dell’esame dell’imputato nei casi di cui all’articolo 195 c.p.p., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall’articolo 210 c.p.p.) si sommano quelle di natura sistematica interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l’obbligo o la facolta’ del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l’imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell’articolo 494 c.p.p. ha facolta’ di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune e, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime. Un principio – come si e’ precisato – che conserva validita’ anche successivamente alla modifica dell’articolo 111 Cost. e all’introduzione delle norme sul giusto processo, in quanto in tal caso la fonte non puo’ essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione; con la conseguenza che e’ irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all’esame dibattimentale.

In tale prospettiva ermeneutica deve quindi affermarsi che, nel caso in esame, se e’ vero che (OMISSIS) e’ stato sentito ai sensi dell’articolo 210 c.p.p. e che le Sezioni unite hanno affermato che in generale all’imputato di procedimento connesso o collegato si applicano le regole di cui all’articolo 195 c.p.p., non e’ altresi’ revocabile in dubbio che, nella specie, non vi era la necessita’ di sentire le fonti del predetto collaboratore, in quanto quest’ultime erano persone imputate nel medesimo procedimento ( (OMISSIS)) e di procedimento connesso ( (OMISSIS)).

2.2) Con il secondo motivo il ricorrente (OMISSIS) deduce che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto la perduranza della sua affiliazione anche per un periodo successivo a quello coperto dal giudicato della sentenza n. 441/2001 Reg. Sent. della Corte d’appello di Napoli, avrebbe applicato erroneamente una nuova pena in continuazione con quella inflitta con la sentenza del 2001, anziche’ modulare la pena in ragione del numero di anni di ulteriore affiliazione, cosi’ disattendendo i principi in tema di reato permanente e irrogazione della relativa pena.

La censura in scrutinio, come risulta dagli atti, non ha costituito oggetto dell’atto di appello, sicche’ la stessa e’ stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimita’ vizi non evidenziati in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).

Ad ogni modo, essa poggia su un assunto infondato, condividendo il Collegio l’orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 15133 del 3.3.2009, Rv. 243789) secondo cui la sentenza di condanna per un reato associativo interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, sicche’ il successivo tratto di condotta partecipativa e’ autonomamente apprezzabile e puo’ essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condanna, gia’ intervenuta.

2.3) Con il terzo motivo dei ricorsi proposti da (OMISSIS) si sollevano censure in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.3.1) A tal riguardo va preliminarmente rimarcato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel calcolo della pena non si e’ tenuto conto della recidiva, nonostante si faccia un improprio riferimento alla stessa, per svista. Difatti, la pena fissata, considerate le aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, per il reato base (delitto associativo) e’ stata aumentata per la continuazione con il reato sub B16 e con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 6.12.1999. E’ evidente, quindi, che la recidiva non ha inciso nel calcolo della pena, essendo state considerate soltanto le aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6.

2.3.2) Ne’ offre il fianco a censure la motivazione adottata riguardo al trattamento in concreto inflitto, atteso che nella determinazione della pena il giudice di merito ha fatto riferimento esplicito ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., “avuto riguardo alle gravi modalita’ dell’azione e alla matrice camorristica delle condotte in contestazione, all’intraneita’ degli odierni imputati a un sodalizio criminale stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, che da anni funesta il territorio della Provincia di (OMISSIS)” (cfr. f. 23 sentenza Corte d’Appello).

E’, infatti, da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorche’ sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’articolo 133 c.p., considerato prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione sulla quantita’ di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato oppure alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).

2.3.3) Va poi ricordato che questa Corte ha precisato che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. Sez. 2, n. 49007 del 16.9.2014, Rv 261424).

2.3.4) Ne’ la sentenza impugnata puo’ dirsi viziata per non aver fatto riferimento alla pena gia’ scontata dal ricorrente per effetto della precedente condanna, trattandosi di questione da affrontare in sede di esecuzione della pena.

2.4) Infondate si appalesano anche le censure sulla violazione del principio del ne bis in idem e sull’affermazione di responsabilita’ del ricorrente (OMISSIS) per il delitto associativo.

2.4.1) Secondo il ricorrente, la sentenza definitiva della Corte d’appello di Napoli del 2001 (di condanna per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. nei confronti del ricorrente (OMISSIS)) coprirebbe quanto dedotto dalla Pubblica accusa nel presente processo e i collaboratori riferirebbero, anche temporalmente, fatti gia’ giudicati con la prima sentenza.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato (f. 15, 16 e 17) in ordine a tale censura, rimarcando che l’imputazione, contestata nel presente processo, giunge sino alla data dell’aprile 2009, ossia a periodo successivo alla precedente sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 6.12.1999, e che gli apporti dichiarativi dei collaboratori si riferiscono anche a periodi successivi a quelli della prima sentenza, cosi’ che “dal riscontro incrociato dei numerosi collaboratori di giustizia delle intercettazioni telefoniche captate e dei diretti interventi della Pg operante, in particolare attraverso i sequestri, deve ritenersi che (OMISSIS), successivamente alla sentenza passata in giudicato, abbia capeggiato, attraverso la carica intimidatoria della fama criminale acquisita, il gruppo camorristico che si muoveva all’esterno attraverso i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS)”. Ha altresi’ evidenziato che “la presente regiudicanda costituisce anche cronologicamente l’evoluzione delle conclusioni a cui era giunta la sentenza del Tribunale del 1999 specificandosi nell’emergenza del gruppo camorristico dei (OMISSIS) come autonoma fazione dedita al controllo di attivita’ economiche anche in localita’ (in particolare basso (OMISSIS)) che non erano ricomprese nell’originaria sentenza passata in giudicato”. Le emergenze processuali acquisite, difatti, avevano consentito di accertare che “si e’ verificata una pericolosa evoluzione dell’organizzazione criminale: il modus operandi del clan si e’ articolato nella localizzazione delle aree destinate all’investimento (previa assicurazione del sostegno di politici e funzionari corrotti, disponibili al rilascio di titoli abilitativi), nell’acquisizione degli immobili (anche attraverso societa’ prestanome), nell’accesso a finanziamenti bancari erogati in assenza dei requisiti prescritti, nell’edificazione degli immobili da destinare al mercato”.

Cosi’ argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimita’ in merito al principio del ne bis in idem.

Questa Corte ha affermato (Sez. 2, n. 292 del 4.12.2013, Rv. 257992) che, ai fini della preclusione del giudicato, l’identita’ del fatto e’ configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un’ulteriore estrinsecazione dell’attivita’ del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva.

Con specifico riferimento al reato permanente, qual e’ il delitto di associazione a delinquere, si e’ ritenuto (Sez. 2, n. 33838 del 12.7.2011, Rv. 250592) che la “identita’ del fatto”, che rileva ai fini dell’operativita’ del principio del “ne bis in idem”, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiche’ in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo.

2.4.2) Per il resto le censure, sollevate sempre con il quarto motivo, tendono ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito con riferimento alla ritenuta responsabilita’ del ricorrente per il delitto associativo.

Riguardo a tali doglianze, reiterative di quelle gia’ sollevate e disattese dalla Corte d’appello, deve ricordarsi che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non prevede la possibilita’, per la Corte di cassazione, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia’ effettuata dai giudici di merito.

Il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione, infatti, attiene all’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247).

Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex multis, Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794; Sez. Unite n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074).

Alla luce di tale prospettiva ermeneutica va osservato che e’ del tutto congruo e non inficiato da errori di diritto il ragionamento logico giuridico, posto a fondamento della sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella del giudice di primo grado, cui la Corte d’appello fa espresso richiamo, avendola condivisa in toto.

La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilita’ dell’imputato, valorizzando lo stesso compendio probatorio esaminato dal giudice di primo grado (convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, accertamenti patrimoniali compiuti dalla Guardia di Finanza e dal consulente tecnico del P.M.) e pervenendo alla conclusione che “il clan (OMISSIS) era strutturato gerarchicamente, attrezzato militarmente, in grado di assoggettare perfino uffici dell’amministrazione comunale di (OMISSIS), sviluppando una vera e propria politica criminale con particolare riferimento ai soggetti imprenditoriali operanti sul territorio, evidenziando altresi’ la supremazia gerarchica di (OMISSIS) e le notevoli possibilita’ economiche sue e dei suoi congiunti” (f. 18 sentenza impugnata).

A tali conclusioni la Corte d’appello, al pari del primo decidente, e’ pervenuta con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie, avallate da un’attenta disamina del materiale probatorio, asseverante la partecipazione associativa criminosa dell’imputato, nel periodo successivo ai fatti oggetto della precedente condanna, con un ruolo di sicuro rilievo operativo e funzionale.

2.5) Anche le censure sollevate in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, non sono fondate.

2.5.1) Va ricordato che, in tema di associazione a delinquere, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilita’ delle armi non e’ richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma e’ sufficiente l’accertamento in fatto della disponibilita’ di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni (cfr. Sez. 1, n. 14255 del 14.6.2016, Rv. 269839).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rimarcato che la tesi difensiva era sconfessata gia’ solo sulla base delle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), che aveva riferito di una sparatoria tra tale (OMISSIS) (OMISSIS) e gli affiliati al gruppo (OMISSIS).

E tanto basta per ritenere esistente, compiuta e logica la giustificazione esibita dalla decisione, essendo di tutta evidenza che le riportate dichiarazioni sono indicative della disponibilita’ delle armi da parte del sodalizio, destinate a mantenere il controllo sul territorio di influenza e alla realizzazione degli scopi illeciti anche attraverso l’eliminazione dei rivali.

Disponibilita’ che, oltre invero ad essere stata riferita specificamente da alcuni collaboratori (cfr. ad es. dichiarazioni di (OMISSIS), di (OMISSIS)), deve ritenersi senz’ombra di dubbio conosciuta dal ricorrente (OMISSIS), individuato dai dichiaranti come il “killer del clan” (cfr. in particolare dichiarazioni di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS)), come una “persona temibile a (OMISSIS), in quanto e’ uno che spara” (cfr. dichiarazioni di (OMISSIS)) o ancora come “esponente di spicco del clan, che partecipava a tutte le discussioni, anche quelle concernenti gli affari piu’ riservati del clan, come quelle relative agli omicidi (cfr. dichiarazioni di (OMISSIS)).

2.5.2) La Corte territoriale ha altresi’ confermato la sussistenza anche dell’aggravante oggettiva di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attivita’ economiche attraverso l’intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Giova, pero’, ribadire, in conformita’ con quanto gia’ affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 14255 del 14.6.2016, Rv. 269839; (Sez. 5, n. 24661 dell’11.12.2013, Rv. 259863) che, stante la letterale formulazione normativa, e’ sufficiente, per l’integrazione della menzionata circostanza aggravante, che i proventi dei delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso siano destinati a finanziare le attivita’ economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto ma solo che il finanziamento, alimentato dalle fonti di provenienza illecita, sia idoneo a conseguire tale risultato, in linea con il modello legale della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 3, la natura degli scopi, avuti di mira dagli associati (Sez. 5, n. 24661 dell’11/12/2013 – dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259863).

Nella specie, i giudici di merito e, in particolare, quello di primo grado, hanno affermato che le caratteristiche operative e spaziali, necessarie per la configurabilita’ dell’aggravante de qua, “sono pienamente ravvisabili nella vicenda oggi all’attenzione del Tribunale in relazione alle attivita’ economiche dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS)- (OMISSIS), attraverso le quali il clan (OMISSIS) – gia’ dominante nel giuglianese, si’ da esercitare un controllo assoluto in campo edilizio (v. soprattutto le dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), di (OMISSIS) e (OMISSIS), accoliti del clan “amico” di (OMISSIS)) – consolidava la sua presenza in aree considerevoli pure del (OMISSIS) meridionale, tanto che coloro che intendevano agire in zona si premuravano di ottenere il nulla osta degli imprenditori del sodalizio (si rimanda alla sopra richiamata telefonata n. (OMISSIS) del 27.7.2008 tra (OMISSIS) e (OMISSIS))”.

Cosi’ argomentando il giudice di merito ha correttamente applicato l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, avendo rilevato che la finalita’ di assunzione del controllo di attivita’ economiche e di reimpiego della ricchezza illecita connotava il sodalizio, come desumibile dalle convergenti dichiarazioni dei propalanti e dalle conversazioni captate.

3. Passando ai ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) si rileva quanto segue.

3.1) Infondate devono reputarsi innanzitutto le critiche relative all’omessa indicazione da parte della Corte d’appello delle ragioni di condivisione dell’apparato argomentativo, posto dalla sentenza di primo grado a fondamento della sussistenza del delitto associativo, ascritto ai ricorrenti.

Dalla lettura della sentenza impugnata, difatti, emerge chiaramente che la Corte di merito non si e’ limitata a rinviare tout court alla motivazione della sentenza del Tribunale ma ha passato in rassegna tutte le emergenze processuali oggetto dell’ampia disamina del primo decidente, la cui valutazione ha pienamente condiviso in quanto “immune da vizi logici e giuridici” (cfr. f. 7 della pronuncia di appello). La sentenza impugnata (cfr. f. da 19 a 23) ha poi puntualmente vagliato i motivi di gravame espressi negli atti di impugnazione, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l’infondatezza e cosi’ pervenendo a ribadire l’univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, rappresentate primariamente dalle innumerevoli dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni intercettate, dimostratesi essenziali non solo a delineare la compagine soggettiva del gruppo criminale ma anche a documentare la vitalita’ e l’operativita’, intensa ed incessante, della consorteria.

In tale contesto devono quindi disattendersi i rilievi censori mossi alla sentenza impugnata, che ha compiuto, di contro, un’autonoma valutazione delle plurime emergenze processuali e delle deduzioni difensive.

3.1.1) Nessun appunto, inoltre, puo’ essere mosso alle valutazioni lineari, logiche e corrette operate dai giudici del merito con riguardo alla ritenuta attendibilita’ dei dichiaranti, i quali, in quanto soggetti che avevano ricoperto posizioni di spicco all’interno degli ambienti della criminalita’ campana, nell’ambito del clan (OMISSIS) o di clan alleati, avevano per lo piu’ narrato fatti appresi direttamente.

La Corte territoriale, difatti, non solo ha affrontato la questione relativa alla dedotta inutilizzabilita’ ai sensi dell’articolo 195 c.p.p. delle dichiarazioni de relato (invero non costituenti la parte preponderante del narrato dei collaboratori sentiti), ma si e’ anche diffusamente soffermata sull’attendibilita’ dei collaboratori di giustizia, apprezzata facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimita’ (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013), Rv. 255145), secondo cui, nella valutazione della chiamata in correita’ o in reita’, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni e tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che le anzidette dichiarazioni – “per la loro intrinseca qualita’, per il ruolo dai propalanti ricoperto nell’ambito dei contesti criminali di appartenenza, per il grado di conoscenza diretta di fatti e le persone indicate come associate o concorrenti nei singoli reati fine, per la genesi dei rispettivi percorsi di collaborazione – risultano in linea con i criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 29.1.2012) e, quindi, atte a svolgere la funzione di chiamata in reita’ (o correita’) ed, al contempo, di riscontro rispetto ad altra o altre chiamate di analogo tenore nonche’ rispetto alle ulteriori emergenze di fatto, come sussumibili dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria. L’attendibilita’ intrinseca dei collaboratori, escussi nel presente procedimento, e’ stata adeguatamente scrutinata dal tribunale impugnato, che ha in modo corretto evidenziato la genuinita’ del percorso collaborativo, la sua genesi, le motivazioni, la cronologia, unitamente all’assenza di intendimenti calunniatori nei confronti degli odierni imputati. Si tratta, d’altronde, di soggetti auto-accusatisi a loro volta di reati gravissimi. Le loro dichiarazioni sono poi dotate di intrinseca attendibilita’ dal punto di vista oggettivo, avvalorata dalla linearita’, verosimiglianza e razionalita’ delle deposizioni”.

La Corte d’appello ha altresi’ rimarcato che le anzidette dichiarazioni non solo si erano riscontrate vicendevolmente ma avevano trovato conferma anche negli esiti delle attivita’ di intercettazione e negli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, oltre ad essere state gia’ vagliate come attendibili e valorizzate quali fonti di prova nell’ambito di numerosi procedimenti penali, definiti con provvedimenti giudiziari, anche divenuti irrevocabili.

Trattasi, dunque, all’evidenza di valutazioni operate dai giudici di merito che, in quanto congruamente motivate rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, sfuggono al vaglio di questa Corte.

Va altresi’ aggiunto – con specifico riferimento alla doglianza secondo cui non sarebbe stata vagliata l’attendibilita’ dei dichiaranti de relato con particolare riguardo al fatto storico della notizia appresa da altri, cosi’ come non sarebbero stati adeguatamente valutati i rapporti tra il loquens e il dichiarante – che l’affermazione della responsabilita’ dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato associativo si e’ fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di collaboratori che hanno narrato fatti appresi direttamente (cfr. in particolare f. 19, 20 e 21 della sentenza impugnata e f. 405 e 406 della sentenza di primo grado), sicche’ la censura in questione non assume rilievo decisivo.

Ad ogni modo, entrambi i giudici di merito hanno avuto cura di valutare l’attendibilita’ di tutti i collaboratori di giustizia, anche in merito alle dichiarazioni de relato, che hanno apprezzato positivamente proprio in ragione della fonte, costituita da uno degli stessi imputati o da appartenenti al clan (OMISSIS) o a sodalizi alleati, in ordine ai quali ultimi hanno aggiunto che le notizie apprese dagli stessi “hanno valenza significativa, in quanto difficilmente un affiliato comunicherebbe notizie infondate ad un appartenente al clan alleato”.

3.1.2) Infondate sono anche le censure sollevate in tema di erronea conferma da parte della Corte d’appello della responsabilita’ associativa dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

Le risultanze processuali, passate in rassegna nella decisione impugnata e in quella di primo grado, non evidenziano in alcun modo le carenze probatorie addotte dai ricorrenti e, d’altra parte, le critiche avanzate, per piu’ versi, non sono deducibili nel giudizio di legittimita’ quando delineano una rilettura e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova apprezzate dalle due conformi decisioni, specie ove si consideri l’ampiezza descrittiva e la giuridica correttezza dell’analisi che di dette fonti probatorie e’ stata compiuta in sede di merito.

I giudici di merito hanno desunto rilevanti indicatori della stabile ed organica compenetrazione degli imputati nel tessuto organizzativo del sodalizio da piu’ fonti, esaminate nell’ambito di un percorso ricostruttivo organico, plausibile, sorretto da un’orditura motivazionale che non presenta carenze, contraddizioni o aporie.

Tra le anzidette fonti sono comprese innanzitutto molte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come riassunte nella prima parte della sentenza del Tribunale e nella parte specificamente dedicata ai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), riportanti fatti e circostanze precisi, deponenti per l’intraneita’ dei ricorrenti.

Difatti, tra le altre, dalle circostanziate dichiarazioni di (OMISSIS) emergeva che (OMISSIS) e (OMISSIS) “gestivano il denaro di (OMISSIS), impiegando nelle loro attivita’ imprenditoriali il denaro del clan e servendosi all’uopo anche di terzi”.

Il collaboratore (OMISSIS), “che conosceva da tempo (OMISSIS) e (OMISSIS), ha rammentato gli incontri nel corso dei quali si discutevano con loro delle estorsioni in atto ai confini delle zone di competenza dei rispettivi clan o degli imprenditori di (OMISSIS) che lavoravano nel territorio dei (OMISSIS), sottolineando che i (OMISSIS) erano interlocutori perche’ rappresentavano i capi del clan (OMISSIS)”. Il medesimo (OMISSIS) ha definito (OMISSIS) l’alter ego del fratello (OMISSIS), gia’ all’epoca latitante (“faceva parte a tutti gli effetti del clan (OMISSIS), rappresentava il clan ed era rispettato come suo fratello; si parlava di estorsioni e lui dettava legge come i (OMISSIS)”).

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riferito che i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentavano l’ala imprenditoriale del clan (OMISSIS) e svolgevano attivita’ di costruttori grazie alla protezione del clan.

(OMISSIS) ha ricordato che le attivita’ e gli interessi di (OMISSIS), al tempo detenuto, erano curati dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) operanti rispettivamente nell’edilizia e nel commercio di auto; che (OMISSIS) divenne il proprietario di fatto di un’agenzia assicurativa, il cui titolare aveva male investito i soldi affidatigli da (OMISSIS) e mediante la quale si approntavano pratiche relative ad incidenti stradali fittizi e che insieme con lui ando’ in qualche occasione all’Hotel (OMISSIS), formalmente di (OMISSIS) ma in realta’ dei fratelli (OMISSIS).

Gli altri collaboratori, indicati alle pagine 405 e 406 della sentenza di primo grado, hanno rilasciato “dichiarazioni quasi sovrapponibili sulle iniziative economiche imprenditoriali dei fratelli (OMISSIS), attivi nell’investimento dei capitali del clan, per conto del quale e grazie al quale operavano, essendo in particolare presenti nell’edilizia, nel mercato immobiliare e delle auto, nel campo alberghiero, nell’usura”.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul collegamento economico funzionale dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) con il clan (OMISSIS) sono state poi rapportate ai risultati delle indagini compiute dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza ed a quelli della consulenza tecnica disposta dal P.m. in ordine alle capacita’ economiche dei (OMISSIS).

Anche dalle indagini anzidette, infatti, secondo le argomentazioni testuali del giudice di primo grado, “risulta avvalorata l’idea che solo grazie a provviste in nero le societa’ ricollegabili ai fratelli (OMISSIS), cui non difettava certo la liquidita’, abbiano avuto le risorse necessarie per portare avanti le rispettive attivita’ e tra le risorse non dichiarate, come partecipato da molteplici collaboratori di giustizia, vi erano in primis quelle provenienti dal clan (OMISSIS), non essendo inoltre state date (ne’ tanto meno provate) spiegazioni logiche alternative. (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano dunque semplicemente imprenditori collusi aventi con il clan (OMISSIS) reciproci vantaggi… Essi erano del tutto organici all’organizzazione, essendo inseriti stabilmente nella sua struttura economica deputata al reimpiego produttivo dell’ingente quantitativo di denaro a disposizione, con la consapevole volonta’ di realizzare cosi’ i disegni dell’associazione e di trarre nel contempo la linfa per le proprie imprese (se non proprio la ragion d’essere delle medesime).

A fronte di tale quadro vanno quindi disattesi tutti i profili di censura esposti al riguardo, che focalizzano l’attenzione sulla natura esclusivamente familiare del rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS), dall’altra, asserendo che i contegni dei primi, al piu’, sarebbero stati posti ad esclusivo beneficio personale del secondo e solo di esso.

Siffatti profili, infatti, non riescono a scalfire la precisa e puntuale individuazione degli specifici fatti riconducibili all’operativita’ del sodalizio, posti in essere dai ricorrenti nella loro veste di associati, che i giudici del merito hanno desunto da elementi oggettivi, idonei a rendere concreta l’accusa dell’intraneita’ dei medesimi ricorrenti e della piena adesione operativa alle illecite attivita’ dell’associazione.

3.1.3) Alla declaratoria di infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento alla doglianza relativa alle confische, disposte dal giudice di prime cure ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 7.

La sentenza impugnata, infatti, ha affermato che “vanno confermati i provvedimenti di confisca adottati ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 7, poiche’ risulta provato che nelle societa’ controllate dagli imputati il clan (OMISSIS) ha impiegato le proprie risorse, riciclandole nella realizzazione di ingenti investimenti immobiliari, ed ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, alla luce dell’accertata incongruenza tra le disponibilita’ effettive ed i redditi dichiarati dagli imputati e dai loro rispettivi nuclei familiari, nel periodo oggetto di contestazione”.

Siffatta motivazione e’ scevra da errori di diritto e vizi di motivazione, cosi’ da sfuggire al vaglio di legittimita’.

3.2) Anche i rilievi censori contenuti nel secondo motivo dei ricorsi, proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), vanno disattesi.

3.2.1) Non puo’ condividersi, innanzitutto, la doglianza relativa all’asserita mancata individuazione da parte della Corte territoriale delle ragioni di condivisione della pronuncia di primo grado relativamente al reato di cui al capo B16.

Cio’ per le stesse ragioni gia’ esposte al paragrafo 3.1) con riguardo al vaglio autonomo delle emergenze processuali compiuto dalla Corte d’appello, la quale anche per tale reato ha indicato ed analizzato nel dettaglio le fonti probatorie ed ha confermato la pronuncia di primo grado con argomentazioni lineari, logiche e non inficiate da errori, ritenendo, quindi, provata la riconducibilita’ dell’albergo (OMISSIS) non solo sulla base degli accertamenti contabili compiuti (evidenzianti mancanza di risorse in capo agli intestatari fittizi) e della documentazione rinvenuta a casa di (OMISSIS), concernente l’albergo, ma anche delle dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), la cui attendibilita’, al pari di quella degli altri collaboratori di giustizia, e’ stata esaminata (ci si riporta al riguardo alle osservazioni di cui al paragrafo 3.1.1 sulla ritenuta attendibilita’ di tutti i collaboratori).

3.2.2) Con corretti argomenti giuridici, avvalorati da un’attenta lettura delle emergenze processuali, e’ stato ritenuto integrato anche il reato di cui al capo C14.

Difatti, la fittizia intestazione dell’ufficio, venduto dalla (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), non poggia esclusivamente sul rapporto tra i due menzionati (OMISSIS) ma sul ruolo prevalente svolto nella (OMISSIS) s.r.l. da (OMISSIS) (la cui quota di partecipazione era passata nel corso degli anni dal 33% al 50%) e sul concreto cointeressamento nella societa’ de qua di (OMISSIS), come evidenziato dai documenti, rinvenuti a casa in occasione dell’esecuzione dell’o.c.c., e dalla telefonata del 19.9.2009, intercettata sulla sua utenza. Il giudice di merito ha percio’ ritenuto che “l’incapienza reddituale e l’assenza di altre risorse in capo a (OMISSIS) portano percio’ a collegare l’effettiva titolarita’ del bene al padre (OMISSIS), nella sua veste di dominus della (OMISSIS).. (OMISSIS), come gia’ aveva fatto per la societa’ (OMISSIS), ha fatto ricorso a prestanome per dissimulare le sue proprieta’, al fine precipuo di tutelarle da eventuali misure patrimoniali ai suoi danni”.

I giudici di merito, cosi’ argomentando, hanno fatto applicazione dell’orientamento condiviso da questo Collegio secondo cui, al fine della configurabilita’ del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies e’ sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale. La L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter, u.c., – ora sostituito dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26, comma 2, – nel prevedere presunzioni d’interposizione fittizia, destinate a favorire l’applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia, non impedisce infatti di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti (Cass. sez. 6, 6 maggio 2014 n. 20769, P.M. in proc. Barresi). Si e’ ritenuto in particolare che il reato di cui al citato articolo 12 quinques si manifesta attraverso una condotta comunque capace di mettere in pericolo l’interesse protetto dello Stato, tenuto conto “che l’esistenza di una mera presunzione relativa di elusivita’ nell’intestazione di beni ai familiari del proposto (ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter) non e’ certo elemento idoneo ad escludere ex se l’offensivita’ del contestato delitto L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la propria interposizione fittizia, l’efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale” (Cass. sez. 1, n. 31884 del 06/07/2011, Asaro, non mass.). Non bisogna, quindi, confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell’adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perche’ assimilare le due “situazioni”, aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l’arbitraria, e percio’ inammissibile, creazione di una causa di esclusione della punibilita’ a norma del menzionato articolo 12 quinquies.

Ne’ appare condivisibile la decisione cui si fa riferimento nei ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo cui per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizieta’ della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto, che siano capaci di concretizzare la capacita’ elusiva dell’operazione (Cass. Sez. 1, n. 49970 del 19.12.2014).

Al riguardo, in altra pronuncia (Sez. 2, n. 13915 del 9.12.2015, Rv. 266386) che il Collegio condivide, si e’ affermato che “questa esegesi finirebbe per richiede la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall’articolo 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica dell’esistenza del necessario elemento psicologico del delitto. Ne’ appare oltremodo valorizzabile la circostanza che la L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter, u.c., – ora sostituito dalla disposizione di analogo contenuto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26, comma 2, – stabilisce che, fino a prova contraria, si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni precedenti alla proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente e del coniuge (Cass. sez. 1, 9 novembre 2012 n. 4703, Lo Giudice, non mass.), anche considerato che questa forma di presunzione iuris tantum, destinata ad operare nell’ambito del gia’ avviato procedimento di prevenzione e solo per un limitato arco temporale, era stata introdotta con il Decreto Legge n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, in epoca di gran lunga successiva alla data di entrata in vigore della disposizione incriminatrice in argomento, per la cui applicabilita’ non e’ neppure necessario che un procedimento di prevenzione sia stato avviato, posto che l’oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si identifica con l’interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili”.

3.2.3) Riguardo alla doglianza difensiva della disposta confisca L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 sexies valgono le considerazioni gia’ esposte al punto 3.1.3) in ordine all’assenza di vizi inficianti le argomentazioni del giudice di merito, dovendosi aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto, la ricostruzione della situazione finanziaria e patrimoniale, operata dal Ct di parte, e’ stata oggetto di specifica disamina compiuta, oltre che dal Ct del Pubblico ministero, dal giudice di primo grado, che e’ pervenuto alla conclusione che le osservazioni del CT di parte, pur fondate in alcuni casi, non sono tuttavia tali da vanificare o smentire in toto il lavoro degli inquirenti (v. f. 409 e ss.).

3.3) Contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo, nemmeno la consapevolezza dei ricorrenti di implementare la forza del sodalizio criminale attraverso la fittizia intestazione ad altri delle attivita’ imprenditoriali e’ stata trascurata dai giudici di merito. Al riguardo, in particolare il giudice di primo grado ha rimarcato che, “in quanto componenti del clan (OMISSIS), grazie al quale potevano operare a livello imprenditoriale, i fratelli (OMISSIS) erano pienamente consapevoli di contribuire con le loro azioni agli interessi superiori dello stesso ed i delitti di fittizia intestazione erano teleologicamente rivolti innanzitutto alla realizzazione del programma economico della consorteria – di cui era nota e percepita sul territorio la caratura criminale e la capacita’ di intimidazione – posto che con l’ausilio di soggetti esterni, piu’ meno insospettabili, se ne investivano le disponibilita’ finanziarie in modo da celarne la provenienza (e da porle al riparo da interventi di prevenzione e contrasto dell’autorita’ giudiziaria)”.

3.4) Infondate sono anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.

3.4.1) Difatti, la Corte territoriale, in risposta alla richiesta difensiva di mitigazione della pena, ha sottolineato che la pena, inflitta in concreto, “costituisce gia’ di per se’ trattamento di estremo favore, insuscettibile di ulteriori rimodulazioni verso il basso” e, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, al fine della sua quantificazione, non ha fatto riferimento “ad elementi che costituiscono la materialita’ tipica del reato associativo” ma ha dato preminente rilievo alla gravi modalita’ dell’azione e all’indubbio allarme sociale, creato dal sodalizio criminale sul territorio della Provincia di Napoli, cosi’ prendendo in considerazione dati relativi al concreto disvalore del delitto commesso dagli imputati.

3.4.2) La censura, enunciata dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento alla mancata motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione, va disattesa per le stesse ragioni espresse in rapporto all’omologo rilievo formulato dal ricorrente (OMISSIS), a ragione del principio, gia’ ricordato, secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. Sez. 2, n. 49007 del 16.9.2014, Rv 261424).

3.4.3) Del tutto sufficiente e logica e’ pure la motivazione con cui la sentenza di appello ha denegato le attenuanti generiche, avuto riguardo alla “estrema” gravita’ del fatto e alla personalita’ degli imputati, gravati da plurimi precedenti penali e non palesanti qualsivoglia forma di resipiscenza.

Giova ricordare al riguardo che questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di ritenere od escludere la configurabilita’ di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole od all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (cosi’, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio – 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).

4. In conclusione, i ricorsi proposti vanno rigettati, per infondatezza e, in parte, inammissibilita’ dei motivi.

Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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