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Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deduce vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi integranti l’ipotesi della rapina poiche’ l’azione posta in essere tramite il getto dell’acqua aveva attinto l’organo visivo della persona offesa.
Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva accogliersi il proposto ricorso.
Cio’ posto il ricorso e’ infondato e non puo’ pertanto essere accolto.
Secondo l’orientamento cui questa Corte ritiene dovere aderire: integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiche’ anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 380 c.p.p., comma 2, lettera f), e articolo 383 c.p.p., comma 1, e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non puo’ configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’articolo 52 c.p. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv. 261486).
Nel caso di specie dalla ricostruzione dei fatti risulta che l’azione posta in essere dalla (OMISSIS) fu limitata a scagliare contro la cassiera dell’acqua contenuta in una bottiglietta e tale condotta non pare dotata dei caratteri tipici della violenza richiesta per integrare il grave delitto di cui all’articolo 628 c.p. mancando nella stessa una concreta capacita’ aggressiva dell’altrui integrita’ fisica.
Deve infatti essere ritenuto che la violenza integrante il presupposto oggettivo del delitto di rapina si ravvisa o nell’esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ovvero in una forte coartazione della liberta’ fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volonta’, a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Nel caso in esame nessuna delle condotte sopra descritte pare ravvisabile perche’ il semplice lancio di un oggetto privo di qualsiasi capacita’ contundente ed il cui quantitativo era anche assai limitato, non pare dotato di alcuna idoneita’ ad aggredire l’altrui sfera di incolumita’ fisica.
Quanto alle valutazioni subordinate effettuate dal giudice monocratico, le stesse paiono ugualmente prive di qualsiasi vizio motivazionale essendosi fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalita’ tali da escludere il ricorso all’arresto facoltativo.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
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