Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 27 ottobre 2017, n. 49490. In tema di rapina in banca è stata confermata l’aggravante per il rapinatore che insegue la vittima in auto

In tema di rapina in banca è stata confermata l’aggravante per il rapinatore che insegue la vittima in auto

Sentenza 27 ottobre 2017, n. 49490
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IGNAZIO PARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE che ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore avv.to (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 19/11/2015, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 09/04/2013, nei confronti di (OMISSIS) confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 628 c.p..
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 quater, gia’ contestata in atto di appello, posto che non era stata precisata a quale distanza dalla banca fosse avvenuta la rapina ne’ se l’imputato avesse notato la vittima uscire dall’agenzia, stante il rilevante lasso temporale avvenuto tra tale momento e la condotta delittuosa. Inoltre si deduceva come la ratio della circostanza aggravante dovesse individuarsi nella tutela delle operazioni di prelievo contante effettuate presso gli istituti, circostanza, questa, che neppure era stata precisata nel caso in esame sicche’ la sentenza doveva ritenersi difettare nella sua parte motivazionale.

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