Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49003. Il riciclaggio ha per oggetto, come profitto del reato, l’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni compiute dall’imputato, a prescindere dalla sua “quota”.

Il riciclaggio ha per oggetto, come profitto del reato, l’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni compiute dall’imputato, a prescindere dalla sua “quota”. Di conseguenza, è legittima la confisca per equivalente della somma pari all’intera cifra ripulita, a prescindere da quanto l’imputato abbia effettivamente trattenuto per sé.

Sentenza 25 ottobre 2017, n. 49003
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. GALLO Domenic – rel. Consigliere

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 20/03/2017 del Gup presso il Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito per l’imputato, l’avv. (OMISSIS) che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/03/2017, il Gup presso il Tribunale di Messina applicava, ex articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS) la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa in ordine ai reati di riciclaggio, esercizio abusivo del credito e trasferimento fraudolento di valori, disponendo la confisca per equivalente, Decreto Legislativo n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, e articolo 648 quater c.p., dei beni oggetto di sequestro preventivo, fino all’importo di Euro.1.425.520,00, pari alle somme oggetto della contestazione di riciclaggio.
2. Avverso il capo della sentenza relativo alla confisca, propone ricorso l’imputato per mezzo dei difensori di fiducia, articolando quattro motivi con i quali deduce:
2.1 Violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, e articolo 648 quater c.p.. Al riguardo eccepisce che nel capo di imputazione e’ contestato che l’imputato avrebbe effettuato le singole operazioni di riciclaggio trattenendo per se’ il 3% dell’importo che veniva restituito al dominus dell’operazione. Pertanto il profitto realizzato dal ricorrente non superava il 3% dell’importo complessivo delle varie operazioni di riciclaggio. Di conseguenza il giudice non poteva disporre il sequestro per equivalente dell’intera somma oggetto di riciclaggio;
2.2 Violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, e articolo 648 quater c.p., e vizio della motivazione. Deduce che nel determinare la confisca il Tribunale non ha tenuto conto della natura plurisoggettiva del reato e non ha proceduto ad una corretta ripartizione fra i concorrenti del quantum suscettibile di confisca;
2.3 Vizio della motivazione in relazione all’articolo 648 quater c.p., e articolo 546 c.p.p.. Deduce che il provvedimento impugnato ha fatto un mero richiamo all’applicazione della confisca obbligatoria Decreto Legislativo n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, omettendo ogni argomentazione circa la sussistenza della sproporzione dei beni sequestrati rispetto al reddito lecitamente prodotto dall’imputato. Si duole, inoltre, che sul punto non sia stato instaurato alcun contraddittorio;
2.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 648 quater c.p.. Al riguardo si duole dell’automatismo realizzato dal giudice di prime cure nella selezione ed individuazione dei beni dei quali ha disposto la confisca. In particolare si duole che i beni sono stati acquisiti al valore nominale, essendo il valore effettivo di mercato, attualizzato alla data del 3 febbraio 2017 (in virtu’ delle relazioni tecniche prodotte dalla difesa al GUP) notevolmente superiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.

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