Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49003. Il riciclaggio ha per oggetto, come profitto del reato, l’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni compiute dall’imputato, a prescindere dalla sua “quota”.

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2. Ai sensi dell’articolo 648 quater, nel caso di condanna o di applicazione della pena sulla richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dall’articolo 648 bis c.p., articolo 648 ter, e articolo 648 ter, comma 1, e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di danaro, dei beni o delle utilita’ delle quali il reo ha la disponibilita’, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Il Tribunale per poter procedere alla confisca per equivalente, deve indicare il profitto del reato, vale a dire quale sia l’entita’ del vantaggio economico gia’ conseguito o che l’imputato avrebbe comunque conseguito con l’attivita’ illecita posta in essere.
Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto quello secondo il quale la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50982 del 20/09/2016, Douma, Rv. 268729).
Nel caso di specie, dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato e’ l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato. Il fatto che l’imputato abbia goduto solo in parte (nella misura del 3%) del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente e’ stato incamerato dal dominus dell’operazione, il coimputato (OMISSIS), non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’imputato ha goduto in concorso con gli altri coimputati.
Pertanto correttamente il Gup ha disposto il sequestro per equivalente in misura pari all’ammontare delle somme riciclate. Del resto questa Corte ha statuito che in caso di concorso di persone nel reato, la confisca “per equivalente” prevista dall’articolo 648 quater c.p., puo’ essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entita’ del profitto (Cass. Sez. F, Sentenza n. 33409 del 28/07/2009 Cc., Palla, Rv. 244839).
In conseguenza e’ stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’articolo 322 ter c.p., eseguito per l’intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all’articolo 640 bis c.p., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale. (Sez. 2, Sentenza n. 5553 del 09/01/2014 Cc., Clerici, Rv. 258342). In motivazione la Corte ha giustificato l’affermazione sia sulla scorta del principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, sia sulla scorta della natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.
Alla luce di quanto sopra, devono essere respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso
3. Ugualmente infondato e’ il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole che il giudice abbia fatto un mero richiamo all’applicazione della confisca obbligatoria Decreto Legislativo n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, omettendo ogni argomentazione circa la sussistenza della sproporzione dei beni sequestrati rispetto al reddito lecitamente prodotto dall’imputato. Nel caso di specie il prevenuto e’ stato condannato anche per il delitto (di cui al capo C) previsto dall’articolo 110 c.p., e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, perche’ in concorso con (OMISSIS) attribuivano fittiziamente alla (OMISSIS) s.r.l. la titolarita’ del bene immobile sito in (OMISSIS), immobile di proprieta’ di (OMISSIS). Orbene, la condanna ex articolo 12 quinquies, comporta la confisca del bene illecitamente trasferito, ex articolo 12 sexties, comma 2 quater. Per quanto riguarda le quote della (OMISSIS) s.r.l. non si tratta di confisca per equivalente, ma di confisca diretta del prodotto del reato. Pertanto nessuna indagine e’ dovuta circa la sussistenza del requisito della sproporzione patrimoniale.
4. Infine e’ inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto la valutazione del compendio patrimoniale sequestrato ed oggetto della confisca e’ una mera quaestio facti non deducibile con il ricorso per cassazione. Qualora si reputi che il valore dei beni confiscati ecceda il limite della confisca, la questione deve essere sollevata in sede di esecuzione.
5. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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