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Sentenza 21 settembre 2017, n. 43433
Data udienza 3 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. ALMA Marco – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 13 gennaio 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Cnsigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 12 dicembre 2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alle contestate lesioni essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per la rapina aggravata commessa in (OMISSIS) relativamente alla quale ha confermato la condanna irrogata in primo grado.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge con riferimento alla nullita’ del decreto di irreperibilita’ emesso e di tutti gli atti conseguenti e successivi per effetto della incompletezza e parziale inesistenza delle ricerche. Il ricorrente afferma in sostanza che non vi sarebbero state ricerche nel domicilio dichiarato in atti e che comunque le ricerche svolte dal pubblico ministero in fase di indagini sarebbero mancanti.
2.2. Violazione di legge in relazione alla nullita’ della sentenza di condanna per omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale.
Afferma il ricorrente che, in ragione della raggiunta reperibilita’ dell’imputato, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata personalmente.
2.3. Contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione all’omessa produzione degli atti in lingua albanese, in quanto trattavasi di imputato alloglotta.
[…segue pagina successiva]
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