Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 ottobre 2017, n. 45302. Risponde di ricettazione anche chi riceva in via esclusiva o anche in compossesso un bene oggetto di precedente ricettazione da parte di altri non essendovi ragione di ritenere che a fronte della punizione della prima condotta di ricezione quelle successive debbano rimanere impunite

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Tuttavia tale interpretazione, che questa Corte certamente condivide, non pare applicabile al caso in esame; nell’ipotesi presa in considerazione dal citato precedente giurisprudenziale, l’imputato veniva chiamato a rispondere della ricettazione di un mezzo nei cui confronti non aveva esercitato alcun possesso ne’ ne era stata dimostrata la disponibilita’ in via comune od esclusiva e si era cosi’ affermato, correttamente, che l’eventuale adesione psicologica post factum alla ricezione di altri non poteva ritenersi idonea a configurare un’ipotesi di concorso morale. Viceversa, nel caso in esame, i giudici di merito con valutazione conforme ed esente dal lamentato vizio di manifesta illogicita’ o di travisamento della prova, hanno ritenuto che le modalita’ di consumazione del successivo delitto di truffa fornissero prova della circostanza che gli assegni di provenienza illecita, pur a ritenere che fossero stati ricevuti dallo (OMISSIS), venivano da questi e dal (OMISSIS) utilizzati in comune per la perpetrazione delle successive truffe. Appare pertanto evidente che il caso in esame differisce radicalmente da una ipotesi di concorso morale successivo al fatto, censurato dalla decisione citata (23395/2011); nel caso in cui un soggetto, ricevuti assegni di origine furtiva, si accordi con un terzo e gli proponga di utilizzarli insieme, anche il terzo riceve un oggetto illecito con la consapevolezza dell’origine furtiva poiche’ riceve un bene oggetto di precedente ricettazione. Se e’ vero che la ricettazione rimane un reato puramente istantaneo e’ pur vero che le successive ricezioni dello stesso bene furtivo in precedenza ricettato configurano ulteriori ipotesi di ricettazione punibile ex articolo 648 cod. pen. poiche’ alla piena consapevolezza dell’origine illecita, e quindi all’elemento psicologico tipico del delitto citato, si accompagna anche la condotta materiale costituita appunto dalla ricezione in via esclusiva od in codetenzione con l’originario ricettatore. Deve pertanto essere affermato che risponde di ricettazione anche chi riceva in via esclusiva o anche in compossesso un bene oggetto di precedente ricettazione da parte di altri non essendovi ragione di ritenere che a fronte della punizione della prima condotta di ricezione quelle successive debbano rimanere impunite ed essendo, anzi, scopo della norma proprio quella di sanzionare la circolazione di tutti i beni di origine illecita pur se oggetto di successivi trasferimenti c.d. a catena. Ed anche nel caso del compossesso o della codetenzione deve essere affermata la punibilita’ del successivo ricettatore; colui il quale riceve da altri un bene di origine illecita ed eserciti sullo stesso la detenzione od il possesso comune con il precedente ricettatore in quanto autore di una condotta di ricezione, attivita’ materiale tipica prevista e punita dal delitto di cui all’articolo 648 cod. pen., e’ ugualmente punibile ai sensi della predetta norma poiche’ accede al possesso altrui. L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve fare concludere per l’infondatezza della prima doglianza; le sentenze di merito hanno spiegato che (OMISSIS) ebbe ad utilizzare in comune con lo (OMISSIS) quegli assegni oggetto di precedente ricezione illecita; ed anche a volere ritenere che autore della prima ipotesi di ricettazione fosse il solo (OMISSIS), cio’ non esclude la colpevolezza di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 648 cod. pen. ritualmente allo stesso contestato poiche’ la messa in comune del bene dimostrata dalle modalita’ consumative delle successive truffe ha determinato appunto una condotta di ricettazione di beni gia’ ricettati. Il primo motivo deve quindi essere respinto poiche’ nel caso in esame non si verte nel caso di concorso morale post factum bensi’ in ipotesi di successiva ricezione di un bene gia’ precedentemente ricettato con la piena consapevolezza della sua illecita origine.
Tale ricostruzione dei fatti rende poi irrilevante accertare la mancata ricezione del carnet di assegni anche da parte del (OMISSIS) al momento del primo trasferimento trattandosi, per le predette considerazioni, di circostanza, in verita’ anche apoditticamente affermata dalla ricorrente difesa e mai sostenuta neppure dallo stesso imputato, comunque non decisiva.
2.2 Manifestamente infondato e pertanto inammissibile appare il secondo motivo; per determinare se il bene ricettato sia singolo ovvero plurimo occorre fare riferimento alla autonomia funzionale di ciascuno degli oggetti ricevuti dovendosi ritenere che solo ove gli stessi siano privi di singola funzionalita’ possa parlarsi di ricettazione di un solo bene. Viceversa ove si ricevi un oggetto di origine illecita che contenga plurimi beni tutti dotati di singola ed autonoma funzionalita’ si vertera’ in un caso di ricettazione di piu’ beni tutti avendo possibile funzione autonoma indipendente dagli altri. E nel caso della ricezione del carnet di assegni poiche’ i singoli titoli contenuti hanno tutti autonoma funzionalita’ quale mezzo di pagamento singolo, appare evidente sussistere la corretta ipotesi contestata della ricettazione di piu’ oggetti illeciti.
2.3 Quanto al terzo motivo, ed alla dedotta buona fede dell’imputato, va ricordato come il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioe’ di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa ne’ il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado ne’, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha gia’ risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del (OMISSIS) si caratterizza per la presenza di plurime testimonianze dalle quali risulta che i correi, sfruttando la pregressa conoscenza che proprio (OMISSIS) aveva dei venditori ed altresi’ il possesso del mezzo utilizzato per il trasporto delle cose acquistate, ponevano in essere in concorso materiale tra loro la contestata condotta delittuosa di truffa utilizzando quegli assegni precedentemente sottratti al legittimo proprietario.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve pertanto essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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