Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 ottobre 2017, n. 45302. Risponde di ricettazione anche chi riceva in via esclusiva o anche in compossesso un bene oggetto di precedente ricettazione da parte di altri non essendovi ragione di ritenere che a fronte della punizione della prima condotta di ricezione quelle successive debbano rimanere impunite

Se e’ vero che la ricettazione rimane un reato puramente istantaneo e’ pur vero che le successive ricezioni dello stesso bene furtivo in precedenza ricettato configurano ulteriori ipotesi di ricettazione punibile ex articolo 648 cod. pen. poiche’ alla piena consapevolezza dell’origine illecita, e quindi all’elemento psicologico tipico del delitto citato, si accompagna anche la condotta materiale costituita appunto dalla ricezione in via esclusiva od in codetenzione con l’originario ricettatore. Deve pertanto essere affermato che risponde di ricettazione anche chi riceva in via esclusiva o anche in compossesso un bene oggetto di precedente ricettazione da parte di altri non essendovi ragione di ritenere che a fronte della punizione della prima condotta di ricezione quelle successive debbano rimanere impunite ed essendo, anzi, scopo della norma proprio quella di sanzionare la circolazione di tutti i beni di origine illecita pur se oggetto di successivi trasferimenti c.d. a catena. Ed anche nel caso del compossesso o della codetenzione deve essere affermata la punibilita’ del successivo ricettatore; colui il quale riceve da altri un bene di origine illecita ed eserciti sullo stesso la detenzione od il possesso comune con il precedente ricettatore in quanto autore di una condotta di ricezione, attivita’ materiale tipica prevista e punita dal delitto di cui all’articolo 648 cod. pen., e’ ugualmente punibile ai sensi della predetta norma poiche’ accede al possesso altrui.

Sentenza 2 ottobre 2017, n. 45302
Data udienza 15 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to (OMISSIS) che insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 10 dicembre 2015 la Corte di appello di Milano, confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Vigevano dell’11 giugno 2013 che aveva condannato alle pene di legge (OMISSIS) ritenendolo responsabile di tre distinte ipotesi di ricettazione e truffa che l’imputato aveva commesso in concorso con tale (OMISSIS) quando, utilizzando assegni bancari di provenienza illecita precedentemente ricevuti, li aveva poi utilizzati per l’acquisto di beni di consumo.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore deducendo i seguenti motivi:
– mancanza di motivazione e manifesta illogicita’ della stessa per avere il giudice di appello apoditticamente affermato che il (OMISSIS) fosse responsabile anch’egli del delitto di ricettazione degli assegni, benche’ i titoli fossero stati ricevuti soltanto dal correo (OMISSIS) senza alcuna detenzione degli stessi da parte del ricorrente; al proposito invocava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non e’ ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Rv. 250689);
– difetto di motivazione per errata valutazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti posto che la ricezione riguardava soltanto l’intero carnet di assegni e non anche i singoli titoli sicche’ doveva diminuirsi la pena;
– illogicita’ della motivazione nella parte in cui aveva escluso la mera connivenza non punibile del (OMISSIS) il quale si era limitato ad accompagnare lo (OMISSIS) ignorando le intenzioni dello stesso.
RITENUTO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso e’ infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo il ricorrente invoca a sostegno della propria doglianza quell’orientamento di questa sezione secondo cui avendo la ricettazione natura di reato istantaneo il fatto si consuma al momento della ricezione del bene di origine non lecita ed il successivo uso da parte di altri non puo’ comportare concorso ex articolo 110 cod. pen. in un fatto-reato gia’ in precedenza perfezionato. Tale orientamento appare proprio espresso dalla pronuncia citata nel ricorso secondo cui posto che il delitto di cui all’articolo 648 cod. pen. e’ reato istantaneo, non e’ configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale puo’ infatti precedere l’esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. (vedi anche Cass. Sez. 2 n. 4.12.1991; Sez. 1 n. 857/94; Sez. 1 n. 4127/97; Sez. 2 n. 23395/07).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *