Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50109. Ritenuto “promotore” il soggetto che durante il corteo, provveda, con il megafono, a “gridare le ragioni della manifestazione”

Ben può essere ritenuto “promotore” il soggetto che durante il corteo, provveda, con il megafono, a “gridare le ragioni della manifestazione”, impartendo ai partecipanti istruzioni, prendendo i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciando interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti

Sentenza 2 novembre 2017, n. 50109
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
entrambi rappresentati e assistiti dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, n. 402/2014, in data 09/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Casella Giuseppina che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi;
sentita la discussione del difensore avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 09/10/2015, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Trento in data 01/07/2014, assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 18 T.U.L.P.S. (capo 1) per insussistenza del fatto e confermava la condanna alla pena di Euro 1.200,00 di multa nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 110 c.p. e Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 18 (capo 1) e articolo 110 c.p., articolo 639 c.p., comma 2 (capo 2) e la condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 18 (capo 1), sostituendo, nei confronti della stessa, la pena detentiva irrogata in primo grado nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.500,00 di ammenda ed irrogando complessivamente alla stessa la pena finale di Euro 2.700,00 di ammenda.

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