Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50109. Ritenuto “promotore” il soggetto che durante il corteo, provveda, con il megafono, a “gridare le ragioni della manifestazione”

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2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS), con un unico atto, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
– inosservanza ed erronea interpretazione del Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 18 nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione (motivo comune ad entrambi i ricorrenti);
– inosservanza ed erronea interpretazione dell’articolo 192 c.p.p. e comunque manifesta illogicita’ della motivazione quanto al giudizio di colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al delitto di imbrattamento di cui al capo 2 (motivo nel solo interesse di (OMISSIS)).
3. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, da dichiararsi inammissibili.
4. Con riferimento al primo motivo, lamentano i ricorrenti l’erronea attribuzione agli stessi del ruolo di promotori della riunione alla quale, peraltro, avevano attivamente partecipato, sulla base di una condotta (avere preso la parola) per nulla sintomatica di una loro partecipazione alla fase preparatoria della riunione espressa, condotta in ogni caso resa esente da sanzione da un duplice intervento (non altrimenti indicato) da parte della Corte costituzionale. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, risponde, come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie, del reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561; nella specie e’ stato ritenuto promotore il soggetto che durante il corteo, aveva, con il megafono, “gridato le ragioni della manifestazione”, impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti). Condotta che, nella fattispecie, i giudici di secondo grado, con motivazione dei tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ritengono che fosse stata pacificamente posta in essere dagli imputati, avendo gli stessi attuato a turno interventi amplificati a carattere esplicativo riguardo le motivazioni che avevano condotto all’organizzazione dell’iniziativa, con conseguente loro comprovata partecipazione alla fase preparatoria dell’iniziativa, in cui l’idea era stata concepita e ne erano stati chiariti i contenuti: da qui la manifesta infondatezza del motivo.
5. Alle medesime conclusioni si deve pervenire in relazione al secondo motivo alla luce delle giustificate valutazioni operate in punto certezza dell’identificazione del (OMISSIS) quale autore del reato di cui al capo 2). Al riguardo si richiama la piena utilizzabilita’, in ragione del rito abbreviato prescelto, dell’informativa di polizia giudiziaria che dava contezza di quel riconoscimento nonche’ del fatto che la prova veniva ulteriormente avvalorata dall’individuazione del (OMISSIS) tra gli effigiati in altra foto raffigurante i partecipanti a quella riunione.
6. Alla inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro millecinquecento ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

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