Ben può essere ritenuto “promotore” il soggetto che durante il corteo, provveda, con il megafono, a “gridare le ragioni della manifestazione”, impartendo ai partecipanti istruzioni, prendendo i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciando interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti
Sentenza 2 novembre 2017, n. 50109
Data udienza 4 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
entrambi rappresentati e assistiti dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, n. 402/2014, in data 09/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Casella Giuseppina che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi;
sentita la discussione del difensore avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 09/10/2015, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Trento in data 01/07/2014, assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 18 T.U.L.P.S. (capo 1) per insussistenza del fatto e confermava la condanna alla pena di Euro 1.200,00 di multa nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 110 c.p. e Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 18 (capo 1) e articolo 110 c.p., articolo 639 c.p., comma 2 (capo 2) e la condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 18 (capo 1), sostituendo, nei confronti della stessa, la pena detentiva irrogata in primo grado nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.500,00 di ammenda ed irrogando complessivamente alla stessa la pena finale di Euro 2.700,00 di ammenda.
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