Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 ottobre 2017, n. 47064.  Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., differisce da quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.

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1. Il ricorso è fondato.
2. Ritiene infatti il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie in esame, dei principi ripetutamente affermati in materia da questa Suprema Corte, secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., differisce da quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., per la mancanza dell’elemento dell’induzione attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota in termini di fraudolenza la condotta di truffa (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321; v. anche Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000, secondo cui si configura il reato di cui all’art. 316-ter, e non quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento).
Altrettanto condivisibile è l’affermazione secondo cui un comportamento omissivo può essere considerato quale artificio e raggiro, idoneo ad integrare il delitto di truffa, “solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi e qualifichi come un comportamento di natura fraudolenta” (così, in motivazione, Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, che ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, nell’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che abbia omesso di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato). Deve quindi ritenersi che, in assenza di tali ulteriori connotazioni, la “omissione di informazioni dovute” assuma rilevanza quale elemento costitutivo del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (v. sul punto, in motivazione, Sez. 5, n. 40959 del 18/08/2015, Di Giorgio, secondo cui “la rilevanza attribuita, nella struttura del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., al mezzo omissivo equiparato a quello falsificatore, in assenza di induzione dell’ente pubblico erogatore non investito di un’autonoma attività di accertamento, riflette gli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale e di osservanza delle leggi che, rispettivamente, gli articoli 2 e 54, primo comma, della Costituzione impongono a tutti i cittadini”).
È opportuno precisare, conclusivamente, che il contrario indirizzo accolto anche dalla sentenza impugnata, secondo cui il raggiro necessario per la truffa può essere integrato anche dal silenzio su eventi sopravvenuti che incidano sulla persistenza del diritto a percepire l’erogazione, non può essere condiviso anche perché fa leva su precedenti giurisprudenziali relativi a fatti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 316-ter cod. pen., introdotto dall’art. 4 l. 29 settembre 2000, n. 300 (cfr. Sez. 6, n. 17688 del 08/01/2004, Dini, Rv. 228604, in tema di omessa comunicazione all’INPS del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l’assegno pensionistico; Sez. 2, n. 22692 del 13/05/2008, T., Rv. 240413, in tema di omessa comunicazione all’INPS della sospensione della potestà genitoriale da parte della madre autorizzata a riscuotere la prestazione in luogo dei figli minori).
3. Alla luce di tali premesse interpretative, risulta fondata la prospettazione difensiva secondo cui i fatti ascritti alla odierna ricorrente devono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 316-ter cod. pen..
Nella ricostruzione accolta in appello e non contestata dalla difesa, la V. , rientrata in Italia dall’Argentina nel febbraio 2006, richiese all’I.N.P.S. di Caltanissetta la corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art. 3 l. n. 335 del 1995, allegando un certificato attestante la sua residenza in Italia (presupposto necessario per ottenere la prestazione assistenziale); l’assegno fu erogato a partire dal settembre 2007, e la V. pochi mesi dopo (febbraio 2008) emigrò nuovamente verso l’Argentina, ma la V. , già dal mese di agosto, rientrò in (omissis) senza informare l’istituto erogante, che apprese la circostanza solo nel 2010, grazie ad una nota del consolato italiano.
Secondo la Corte territoriale, gli elementi ulteriori idonei a ricondurre nell’alveo del raggiro il silenzio della ricorrente sul rientro in (omissis) dovrebbero essere rinvenuti sia nel fatto che l’imputata aveva disposto l’accredito dell’assegno sociale presso un conto corrente a lei intestato, rendendo impossibile una verifica de visu all’istituto, sia nel fatto che la V. si era limitata a comunicare il proprio rientro in (omissis) solo all’ufficio di anagrafe del proprio comune (in modo da evitare doppie tassazioni e godere dei diritti spettanti ai cittadini all’estero), guardandosi bene dal fare altrettanto nei confronti dell’I.N.P.S.; ad avviso della Corte, del resto, dalla complessiva scansione temporale emergeva che la ricorrente aveva fatto rientro in Italia per il solo tempo necessario ad ottenere l’assegno in questione.
Deve peraltro osservarsi, al riguardo, che i profili valorizzati dalla Corte d’Appello – oltre a risultare del tutto estranei all’imputazione ascritta alla V. appaiono privi di valenza dirimente: l’accredito sul conto corrente personale costituisce invero una modalità di riscossione del tutto ordinaria, mentre le considerazioni svolte sulle ragioni della comunicazione al solo ufficio anagrafico, e sulla presenza in Italia finalizzata al solo ottenimento dell’assegno, presentano le connotazioni congetturali e presuntive evidenziate dalla difesa nel proprio ricorso.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono quindi di qualificare giuridicamente i fatti contestati alla V. nell’alveo dell’art. 316-ter cod. pen.: la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione dell’a Corte d’Appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo la diversa cornice edittale prevista per tale reato, ferma la definitività dell’affermazione di penale responsabilità della ricorrente.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara definitiva l’affermazione di responsabilità.

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