[….segue pagina antecedente]
4. Fondata s’appalesa la doglianza di cui al secondo motivo che revoca in dubbio la corretta qualificazione del fatto di reato.
Questa Corte ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all’articolo 316 ter c.p. e non quella di truffa aggravata l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato (Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257430), evidenziando che quello che essenzialmente rileva ai fini della distinzione tra le due fattispecie e’ l’elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.
Nel solco tracciato dalla pronunzia di Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che l’ambito di applicabilita’ dell’articolo 316 ter c.p. abbraccia situazioni residuali rispetto alle contigue fattispecie ex articolo 640 c.p., comma 2 e articolo 640 bis c.p., come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale, intercorrendo tra le fattispecie un rapporto di sussidiarieta’ e non di specialita’. Pertanto, il meno grave delitto di cui all’articolo 316 ter e’ configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000).
Deve, pertanto, ritenersi che integri la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che ometta di comunicare all’istituto erogante il trattamento pensionistico il decesso del congiunto titolare dello stesso, cosi’ continuando a percepirlo indebitamente, come nella specie accaduto.
A tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto contestato alla stregua dell’articolo 316 ter c.p., attesa l’estinzione per maturata prescrizione dell’illecito, conseguente al decorso alla data del 26/9/2016 del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.
Leave a Reply