Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 8 settembre 2017, n. 20941. Il Condominio si configura come un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti

Il Condominio si configura come un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti. Pertanto, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale appunto l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta’ di adoperarsi a difesa dei diritti comuni, afferenti l’edificio condominiale. Sul piano pratico, cio’ comporta che ogni singolo condomino ha diritto di agire in giudizio e intervenire nello stesso, quando tale difesa sia stata gia’ assunta dall’amministratore, ma anche di impugnare la sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti del condominio. Tuttavia, l’impugnazione andava notificata, anche, all’Ente di gestione perche’, altrimenti, si stabilizzava la sentenza nei confronti degli altri condomini che non hanno proposto come singoli l’impugnazione medesima.

Sentenza 8 settembre 2017, n. 20941
Data udienza 16 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 954/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS) (intervenuto volontario);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1247/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 4779 del 2003 nei tre giudizi riuniti aventi ad oggetto l’impugnazione della Delib. Condominiale 25 febbraio 1991, opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto, titoli emessi sulla base del riparto delle spese condominiali approvati dall’assemblea del 25 febbraio 1991 dichiarava la nullita’ della Delib. Condominio di (OMISSIS), revocava il decreto ingiuntivo opposto dichiarava inefficace il precetto notificato dal Condominio a (OMISSIS), condannava il Condominio alla refusione delle spese in favore degli attori e degli opponenti delle spese di lite. Il Tribunale evidenziava come a (OMISSIS) era stata negata la possibilita’ di prendere la parola nel corso dell’assemblea condominiale del 25 febbraio 1991 erroneamente definita in sentenza Delib. 22 maggio 1991, perche’ l’oggetto dell’intervento non era all’ordine del giorno. Cio’ rappresentava un abuso di potere censurabile con l’annullamento della Delib.; la chiusura con un lucchetto dell’abbaino di accesso al sottotetto era anche questo un abuso. Il decreto ingiuntivo andava annullato perche’ fondato sulla Delib. annullata.

La Corte di Appello di Bologna, pronunciandosi su appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali si dolevano dell’erronea valutazione dei fatti, a contraddittorio integro, con sentenza n. 1247 del 2011, accoglieva l’appello, e in riforma della sentenza impugnata rigettava l’impugnazione della delibera condominiale del 25 febbraio 1991, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo e rigettava l’opposizione al precetto, compensava tra le parti le spese di lite. Secondo la Corte di Bologna, la sentenza del Tribunale di Bologna non avrebbe tenuto conto che (OMISSIS) non aveva dato alcuna prova in merito al fatto che non gli era stata data la parola nell’assemblea condominiale, posto che dal verbale risultava che non gli era stata data la parola perche’ l’intervento riguardava materia che non era all’ordine del giorno. Erronea sarebbe anche, sempre secondo la Corte distrettuale, la valutazione del Tribunale in ordine alla chiusura del sottotetto perche’ sul punto non esisteva impugnazione e, dunque, la pronuncia sarebbe viziata di ultra petizione. La questione della ritualita’ della convocazione dell’assemblea condominiale era stata prospettata irritualmente e, comunque, tardivamente.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione di legge articolo 1136 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione del regolamento condominiale e patti contrattuali di cui agli atti di compravendita allegati al fascicolo di secondo grado dei ricorrenti. Violazione falsa applicazione di legge: articoli 133 e 331 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 1137 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Difetto insufficienza contraddittorieta’ di motivazione in relazione a punti decisivi della controversia prospettati dalle parti ricorrenti e anche rilevabili d’ufficio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti sostengono che, erroneamente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la questione in ordine alla ritualita’ della convocazione dell’assemblea condominiale fosse stata sollevata con la seconda comparsa di costituzione e che, pertanto, fosse irritualmente e tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, perche’ in realta’ la questione di cui si dice costituirebbe il primo dei motivi di opposizione formulato con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Cosi’ come ritengono ancora i ricorrenti, e’ erronea l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’eccezione relativa all’irritualita’ della convocazione dell’assemblea condominiale fosse stata proposta nei termini con cui e’ stata proposta nell’atto di impugnazione della Delib. condominiale.

b) Con il secondo motivo seguono denunciate la violazione e falsa applicazione di legge per violazione dell’articolo 1117 c.c. e degli articoli 832 c.c. e segg.. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’abbaino che dal sottotetto di proprieta’ esclusiva dei (OMISSIS) va sul tetto, fosse parte decisamente condominiale, posto che proprietari del sottotetto sarebbero i sigg. (OMISSIS) e l’abbaino svolgerebbe la funzione di dare luce ed aria al sottotetto.

c) I ricorrenti sostengono con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione di legge per violazione del contraddittorio articoli 103 e 331 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie non ricorresse la necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini argomentando che ciascun condomino puo’ impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole.

d) Con il quarto motivo seguono dedotte la violazione e falsa applicazione di legge: articolo 1136 c.c. e articolo 66 disp. att. trans. c.c.. Violazione del regolamento condominiale e patti contrattuali di cui agli atti di compravendita allegati al fascicolo di secondo grado dei ricorrenti. Sostengono i ricorrenti che, la Corte distrettuale, erroneamente, avrebbe ritenuto la regolarita’ delle convocazioni assembleari in quanto (OMISSIS) era deceduto e gli eredi erano i figli che non erano stati avvertiti, essendo residenti altrove. In ogni caso, apparirebbe clamorosamente violata la norma dell’articolo 66 disp. att. c.c., u.c., che prevede lo spatium deliberandi obbligatorio di almeno 5 giorni che dovrebbe intercorrere tra la convocazione e l’assemblea.

e) con il quinto motivo)violazione falsa applicazione di legge per violazione del contraddittorio articolo 2697 c.c. e articoli 115, 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale non avrebbe valutato correttamente le prove offerte e avrebbe esercitato il suo potere decisorio in modo distorto e non coerente con le risultanze processuali. Per altro, sostengono i ricorrenti gli appellanti non avrebbe dato alcuna prova a sostegno della loro impugnazione.

1.1. Va esaminato per primo per ragioni di pregiudizialita’, il terzo motivo del ricorso ed e’ fondato.

Va qui premesso che, come evidenzia la dottrina ma anche la giurisprudenza di questa Corte, il Condominio si configura come un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti. Pertanto, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale appunto l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta’ di adoperarsi a difesa dei diritti comuni, afferenti l’edificio condominiale. Sul piano pratico, cio’ comporta che ogni singolo condomino ha diritto di agire in giudizio e intervenire nello stesso, quando tale difesa sia stata gia’ assunta dall’amministratore, ma anche di impugnare la sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti del condominio. Tuttavia, l’impugnazione andava notificata, anche, all’Ente di gestione perche’, altrimenti, si stabilizzava la sentenza nei confronti degli altri condomini che non hanno proposto come singoli l’impugnazione medesima.

2.- L’accoglimento del terzo motivo del ricorso assorbe ogni altra questione prospettata dagli altri motivi, posto che il giudice del rinvio dovra’ reintegrare il contraddittorio e dovra’, dunque, riesaminare l’interezza delle questioni.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione ella Corte di Appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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