Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 dicembre 2017, n. 29092. Nell’ambito delle opere edilizie cosa si intende per nuova costruzione

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Per ragioni di comodita’ espositiva conviene prendere in esame unitariamente i tre motivi di censura prospettati dal ricorrente, stante la loro intima interconnessione.

(OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 872 c.c., in relazione all’articolo 22 dello strumento urbanistico locale, in correlazione con dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ vizio motivazionale che investe un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Questa, in sintesi, la prospettazione impugnatoria.

La Corte locale non aveva fatto corretta applicazione dei principi enunciati materia dal Giudice di legittimita’: non si trattava di semplice ristrutturazione, ma di una vera e propria nuova costruzione e la constatazione dell’aumento di superficie e di volume era piu’ che sufficiente a sorreggere il predetto assunto, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che l’ampliamento dell’edificio si era sviluppato sul lato opposto rispetto al confine. Quindi, trattandosi di una nuova costruzione ne andava ordinata la demolizione per l’intero e non soltanto per la porzione che si sopraelevava rispetto all’edificio originario.

La nuova casa appariva visivamente piu’ grande e non poteva assumere rilievo la circostanza che il volume urbanisticamente rilevante fosse diminuito. “Il CTU a pagina 4 della sua relazione (aveva rilevato) che il soffitto dell’ultimo piano, elemento in corrispondenza del quale termina il volume (urbanistico) dell’edificio che in origine coincideva con le due falde inclinate del tetto, era stato sostituito da un soffitto orizzontale collocato a quota media rispetto all’altezza della copertura originaria. La conseguenza, visivamente intuibile nell’elaborato grafico allegato, era stata che mentre la quota del soffitto in corrispondenza del colmo del tetto si era abbassata, giocoforza all’altezza dei fronti nord e sud (quest’ultimo prospettante sul lotto attoreo) era aumentata di circa 80 cm.”. Secondo l’insegnamento della Corte di legittimita’, prosegue il ricorrente, “qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l’aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza dall’edificio esistente, indipendentemente dalla loro utilizzabilita’ ai fini abitativi, deve, in ciascun punto osservare rispetto al muro perimetrale dell’edificio confinante il distacco minimo prescritto dal codice civile o dalle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa”.

La Corte lagunare era incorsa, inoltre, in vizio motivazionale: non risultava che il Comune di Martellago avesse regolato ad hoc la materia delle distanze in presenza di radicale ristrutturazione con la realizzazione di nuovo edificio e, quindi, non poteva avere rilievo la circostanza che l’ampliamento avesse interessato la parte del fabbricato non a confine con la proprieta’ della ricorrente e doveva, quindi, tenersi conto della novita’ della costruzione nel suo complesso.

Il CTU aveva individuato nell’articolo 22 del regolamento locale la disciplina delle distanze vigente al momento della ricostruzione, che fissava in 5 m il distacco dal confine e 10 m quello dai fabbricati.

Con due esposti motivi, osmotici fra loro, il ricorrente incidentale denunzia la violazione dell’articolo 872 c.c., in relazione all’articolo 22 dello strumento urbanistico locale; nonche’ vizio motivazionale riguardante un punto controverso e decisivo della vicenda; nonche’ infine violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3.

Il lieve innalzamento del tetto e l’implemento volumetrico fattuale non qualificavano l’intervento come di radicale ricostruzione, stante che il volume urbanisticamente rilevante, cioe’ quello utilizzabile a fini abitativi, era anzi diminuito e che, appunto, la stima di un implemento di volume di tal fatta avrebbe dovuto essere effettuata dal CTU, il quale invece, non lo aveva riscontrato. In ogni caso, osserva il controricorrente, si trattava di un modesto innalzamento “come tale compatibile con la nozione di ristrutturazione”.

Inoltre la motivazione si mostrava insufficiente, in quanto “il giudice (…) non individua neppure le distanze contenute nel regolamento edilizio del Comune di Martellago e che risulterebbero applicabili alla fattispecie in esame”.

Entrambi i ricorsi, la cui trattazione non puo’ che essere contestuale, in quanto speculari, sono privi di fondamento.

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