Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 novembre 2017, n. 28372. Anche una realizzazione in itinere ben può essere valutata come idonea di per sé e prima del suo completamento a concretizzare una turbativa del possesso

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Il motivo e’, quindi, del tutto inammissibile.
10.- Con il decimo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione degli articoli 1102 e 1120 c.c. per quanto riguarda il dedotto esercizio di servitu’ avente ad oggetto l'”attraversamento della proprieta’ condominiale”.
Il motivo utilizza una ragione del tutto irrilevante(inerente 44 una pretesa servitu’ (peraltro indimostrata) e non coglie l’effettiva ratio della decisione dei Giudice del merito.
La decisione (v.: sub 4) si fonda, infatti, sulla ritenuta esistenza di una violazione delle norme in tema di distanze. Il motivo non puo’ essere, quindi, accolto.
11.- Con l’undicesimo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1122 c.c. in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3, nonche’ carenza motivazionale in ordine alla dedotta “incorporazione alle proprieta’ esclusive (OMISSIS)- (OMISSIS) di porzione di spazio aereo sovrastante spazio comune.
Il motivo e’ infondato quanto al preteso vizio di violazione di legge.
Esso, infatti, non coglie e censura il punto fondamentale della ratio della gravata decisione che si rinviene nella gia’ citata violazione delle distanze nella specifica fattispecie per cui e’ giudizio.
Quanto alla denunciata pretesa carenza motivazionale la censura non e’ ammissibile per lo stesso ordine di motivi innanzi gia’ esposto sub 9..
12.- Con il dodicesimo motivo del ricorso si deduce la violazione degli articoli 1102 e 1120 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Viene, in sostanza, affermata la pretesa legittimita’ di una possibile mutazione della proprieta’ privata che non crei danno a parti comuni.
Senonche’ il motivo e’ del tutto infondato poiche’ la realizzazione di un’opera che viola le distanze rispetto ad altra proprieta’ individuale privata non e’ consentita, men che meno in base ad una pretestuosa e sconosciuta interpretazione (si veda a pag. 50 del ricorso) data dalle parti ricorrenti “a contrario” rispetto alla norma dell’articolo 1122 c.c..
Sintomaticamente parti ricorrenti, al di la’ della loro interpretazione “creativa”, non,riescono a dire quale principio sia stato violato – in punto – dalla sentenza impugnata, ne’ enunciano un orientamento giuriprudenziale idoneo a suffragare la singolare interpretazione da loro proposta (per di piu’ la questione oggi posta risulta – in difetto di dovuta ed idonea allegazione – come nuova e non prospettata e gia’ svolta).
Il motivo va, pertanto, rigettato in quanto infondato.
13.- Con il dodicesimo motivo del ricorso si prospetta il vizio di carenza motivazionale in relazione alla carenza del requisito della facile amovibilita’ richiesto dalla L. n. 13 del 1989.
Il motivo e’ infondato in quanto deve ribadirsi la correttezza della decisione gravata quanto alla valutazione, in fatto, della sussistenza, nell’ipotesi, di una costruzione giacche’ per tale non puo’ non intendersi tutto cio’ che e’ stabilmente ancorato al suolo (quindi, anche la passerella per cui e’ controversia).
Peraltro le congrue valutazione in fatto dei giudici del merito sono fondate anche sulle condivise risultanze della CTU. Il motivo va, dunque, respinto.
14.- Con il quattordicesimo motivo, del ricorso si eccepisce la nullita’ della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo.
Parti ricorrenti invocano, al riguardo, le norme di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La censura e’ inammissibile per errato riferimento del parametro normativo eventualmente invocabile, che – nella fattispecie – e’ quello di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Il motivo e’, quindi, inammissibile.
15.- Con il quindicesimo motivo parti ricorrenti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, lamentano l’omessa e/o insufficiente motivazione circa la “ponderazione degli interessi dei condomini in relazione al principio di solidarieta’ che deve informare i rapporti fra condomini”.
Il motivo non puo’ essere accolto.
La censura e’ inammissibile con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4 ed alla pretesa omessa pronuncia, profili erratamente invocati dai ricorrenti.
Quanto alla pur dedotta carenza motivazionale sulla pretesa “ponderazione” non puo’ che ribadirsi quanto gia’ innanzi accennato. La valutazione sul contemperamento degli interessi e’ prevista dalla legge con riguardo specifico ad area condominiale (Cass. n. 10852/2014 e Cass. 14096/2012, che metteva specificamente a confronto L. n. 13 del 1989 e l’articolo 1102 c.c.). Senonche’ nella fattispecie – come innanzi gia’ detto e ripetuto nella concreta ipotesi si era al cospetto, per quanto accertato con propria valutazione dai giudici del merito, di una violazione delle norme in materia di distanze rispetto ad una proprieta’ privata e non, invece, di una differente situazione (relativa a distanze con cortile o proprieta’ condominiale) comportante – solo quest’ultima – una valutazione di altro genere.
Il motivo deve, pertanto, nel suo complesso essere respinto.
16.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
17.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano cosi’ come in dispositivo.
18.- Sussistono i presupposti per versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese determinate, in favore della controricorrente (OMISSIS), in Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge ed, in favore dei due altri contoricorrenti, in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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