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Secondo la norma di cui all’articolo 10 dei Principi di Deontologia professionale dei notai: “E’ vietata l’apertura di ufficio secondario in piu’ di un Comune sede notarile. Equivale all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non e’ considerato sede notarile il Comune mono sede, limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa”. Anche in questo caso, come gia’ la norma di cui all’articolo 31 che abbiamo gia’ esaminato, l’articolo 10 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai, nel porre il divieto per il Notaio ad aprire un ufficio secondario in piu’ Comuni della sede notarile fa riferimento ad una “ricorrente” presenza del notaio preso studi di altri professionisti od organizzazioni estranei al Notariato. Anche in questo caso, l’espressione ricorrente fa riferimento ad una attivita’ notarile svolta tendenzialmente o sistematicamente fuori della sede istituzionale del notaio. Anche in questo caso, percio’, per comprendere se il Notaio abbia violato il divieto di apertura di un ufficio secondario di cui all’articolo 10 citata e’ necessario considerare se normalmente, tendenzialmente, sistematicamente, il Notaio di che trattasi svolge la sua funzione fuori del studio istituzionale e a tal fine sara’ necessario determinare la totalita’ degli atti rogati in un arco di tempo ragionevole (che puo’ essere quello di un anno solare) e verificare se la maggiore quantita’ degli atti rogati siano stati rogati nella sede istituzionale ovvero in sede diversa. Il notaio incorrera’ nel divieto di aprire un ufficio secondario di cui all’articolo 10 piu’ colte citato nel caso in cui, la maggior parte degli atti, relativamente ad un ragionevole arco di tempo (comunque non inferiore all’anno solare) risultano rogati presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranei al Notariato.
2.2.- Anche in questo caso, la Corte di Venezia ha mancato di valutare, e, dunque, di applicare correttamente la norma di cui all’articolo 10 dei Principi di deontologia professionale dei Notai, se l’attivita’ di cui si dice, svolta dal Notaio (OMISSIS) presso “terzi (soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali), nell’arco di tempo considerato e rapportata all’intera attivita’ svolta dallo stesso, integrava complessivamente, gli estremi di una attivita’ notarile sistematicamente e/o prevalentemente, svolta presso studi di altri professionisti o presso organizzazioni estranei al Notariato.
Anche in questo caso, non sembra che la Corte di Venezia abbia verificato se i 141 atti (compresi gli atti rogati presso altri studi notarili) rogati dal Notaio (OMISSIS) fuori dal proprio studio, in un arco di tempo di 18 mesi, rapportati all’intera attivita’ svolta dallo stesso Notaio, nello stesso arco di tempo, integrassero gli estremi di una attivita’ notarile svolta, in modo considerevole, presso terzi o organizzazioni e studi professionali.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Alla stessa Corte e’ demandato il compito di predisporre il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
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