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Si e’ costituito il Notaio (OMISSIS). E’ intervenuta in causa la Procura generale, chiedendo l’accoglimento del reclamo.
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza depositata il 16 giugno 2016, non notificata, nel contraddittorio delle parti, rigettava l’appello, condannava il reclamante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, non vi era prova delle illeceita’ delle contestazioni rivolte al Notaio (OMISSIS). La cassazione di questa ordinanza e’ stata chiesta dal Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano con ricorso affidato a due motivi. Il Notaio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli articoli 10 e 31 dei principi deontologici e correlativamente dell’articolo 147, lettera b) della Legge Notarile. Violazione dell’articolo 2697 c.c.. Violazione dei principi di cui all’articolo 1362 c.c., commi 1 e 2, articolo 1363 c.c.. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Secondo il ricorrente: a) la Corte distrettuale avrebbe escluso la riconducibilita’ all’articolo 31 Principi Deontologici, delle prestazioni svolte dal Notaio (OMISSIS) presso le sedi notarili dei Notai (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di inammissibili giudizio di probabilita’ e verosimiglianza. In particolare, la Corte di Venezia avrebbe compiuto una serie di valutazioni soggettive ed ipotetiche in relazione ai fatti da accertare e, per altro, avrebbe invertito l’onere della prova, ritenendo che la dimostrazione della illiceita’ del comportamento del Notaio (OMISSIS) sarebbe toccato alla (OMISSIS). Piuttosto, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che avrebbe dovuto dare la prova il Notaio (OMISSIS) che la sua presenza presso gli studi notarili (OMISSIS) e (OMISSIS) fosse riconducibile all’esigenza di cui all’articolo 20 dei Principi Deontologici, ossia quella di sostituire i colleghi che, per necessita’ dovuta a malattia o altro impedimento, non potevano ricevere determinati atti.
b) La Corte non avrebbe tenuto conto che la giustificazione addotta dal Notaio (OMISSIS) di aver effettuato prestazioni presso le sedi notarili dei notai (OMISSIS) e (OMISSIS) per ragioni di soccorso ai colleghi con il richiamo all’articolo 20 dei Principi Deontologici non trovava giustificazione, considerato contemporaneamente, che il Notaio (OMISSIS) e (OMISSIS) stipulavano atti.
c) La Corte, a sua volta, non ha considerato che l’articolo 31 Codice Deontologico non distingue uffici notarili ed uffici estranei al notariato e, pertanto, priva di rilevanza sarebbe la considerazione della Corte distrettuale, secondo la quale la presenza nello studio di un collega sia volta a favorire le parti, perche’, comunque, anche lo studio di altro notaio e’ terzo rispetto alle parti dell’atto o, comunque, rispetto alla sede ordinaria dell’esercizio delle proprie funzioni.

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