Il notaio è tenuto a svolgere la propria attività con assoluta prevalenza presso il proprio studio. Nel caso in cui questo non accada e il professionista svolga gran parte dell’attività professionale in appoggio presso altri studi o in una sede secondaria, inevitabilmente incapperà nelle sanzioni previste dal codice deontologico

Sentenza 28 dicembre 2017, n. 31006
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2704/2017 proposto da:
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI VICENZA BASSANO DEL GRAPPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO VENEZIA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano con atto di reclamo impugnava innanzi la Corte di Appello di Venezia, la sentenza n. 253 del 2014 con la quale la Commissione Regionale del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto aveva dichiarato l’insussistenza delle contestazioni rivolte dall’Ordine Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa al notaio (OMISSIS). Una prima contestazione riguardava la violazione dell’articolo 31, lettera f) del Codice Deontologico sanzionato dall’articolo 147, lettera b) della Legge Notarile per aver svolto ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali, con richiesta di applicazione della sospensione di gironi 40 dall’esercizio della professione. Una seconda contestazione riguardava la violazione dell’articolo 26, comma 2, della Legge Notarile per quanto disposto dall’articolo 10 del Codice Deontologico per aver aperto un ufficio secondario, al di fuori del distretto di appartenenza con richiesta in corso di giudizio avanti la Commissione.

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