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Orbene, la (OMISSIS) s.a.s. ed il Condominio di (OMISSIS), avendo in sede di appello insistito (ribadendo l’eccezione di giudicato esterno e sollecitando nuovamente l’accertamento della comproprieta’ dell’area cortilizia oggetto di causa) per la condanna in via solidale anche dei due Condominii di (OMISSIS), hanno provocato la prosecuzione del giudizio, aggravando le spese processuali sostenute dalla controparte.
5. Con ricorso incidentale, il Condominio di (OMISSIS) ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 ss., in tema di individuazione delle parti comuni, e 1362-1368 c.c., in tema di interpretazione della volonta’ negoziale espressa dalle parti nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, invocando la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente una comproprieta’ dell’area cortilizia per cui e’ causa.
5.1. Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse.
Invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che la doglianza viene mossa avverso la sentenza di primo grado (anziche’ quella d’appello), va dichiarato inammissibile per difetto di interesse alla impugnazione il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto a far modificare la motivazione della sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 658 del 16/01/2015).
D’altra parte, in nessun passaggio motivazionale la corte torinese ha affermato la sussistenza di una comproprieta’ dei vari condominii coinvolti sull’area cortilizia, ma, anzi, ha in piu’ punti (soprattutto a pagina 9, sia pure utilizzando impropriamente il termine “comproprietari”) sostenuto l’irrilevanza della questione della proprieta’ del cortile stesso, valorizzando, di contro, i profili dell’utilizzo e della custodia.
Senza tralasciare che la ricorrente in via incidentale ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere l’atto di acquisto della (OMISSIS) s.p.a. (dante causa della (OMISSIS)) ed i vari regolamenti condominiali, dai quali si sarebbe evinto, a suo dire, rispettivamente, che non vi era mai stata la volonta’ di costituire un cortile comune ai condomi’ni del cd. comprensorio e che non erano state individuate parti comuni ai tre condomini.
6. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, laddove quello incidentale proposto dal Condominio di (OMISSIS) va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione dell’esito complessivo, vanno poste a carico del ricorrente.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale proposto dal Condominio di (OMISSIS) e condanna il Condominio di (OMISSIS) al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, il tutto oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente principale ed il Condominio di (OMISSIS) tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
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