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2.1. Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralita’ di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, e’ inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013).
Orbene, nel caso di specie, nello sviluppo argomentativo del motivo, mentre alcune norme (articoli 1101, 1102, 1004, 1005, 1107, 1119 e 1138 c.c.) non vengono proprio richiamate, altre (articoli 2699-2770 c.c. – pagg. 54-5 del ricorso; 1118 c.c. – pag. 61 -) sono solo fugacemente menzionate ed altre ancora (articoli 1362, 1366 e 1367 c.c.) sono indicate apoliticamente, senza operare alcun riferimento al caso concreto.
In secondo luogo, il ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere la relazione peritale d’ufficio (dalla quale si sarebbe dovuto evincere che le infiltrazioni interessavano l’intera area cortilizia, provenendo da tutti i mappali (OMISSIS)), gli atti pubblici di trasferimento ed il regolamento di condominio (dal quale ultimo si sarebbe dovuto desumere che l’area cortilizia era sempre stata considerata nel suo insieme) e le planimetrie (dalle quali, a differenza di quanto sostenuto dalla corte di merito, si sarebbe dovuto ricavare che l’accesso ed il transito all’autorimessa della (OMISSIS) ed all’area cortilizia avviene attraverso tutti e tre i predetti mappali). Peraltro, la c.t.u. espletata nel primo grado dell’altro giudizio e’, per le ragioni gia’ esposte nel par. 1.1.2., inefficace, ai sensi dell’articolo 310 c.c., commma 2, o, a tutto concedere, volendola considerare un vero e proprio mezzo istruttorio, suscettibile solo di essere valutata come argomento di prova.
In terzo luogo, non essendovi cenno nella sentenza impugnata della questione concernente la natura condominiale dello stesso ai sensi dell’articolo 1117 c.c., il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione, a pena di inammissibilita’, in quale fase e con quale atto processuale l’avesse sollevata.
Quanto al dedotto superamento dei limiti di indagine concernenti una consulenza tecnica d’ufficio cd. deducente (e non percipiente), premesso che la nullita’ di una siffatta consulenza – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (cfr., fra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013), non risulta e, comunque, non e’ stato neppure dedotto che il Condominio di (OMISSIS) avesse gia’ in primo grado tempestivamente eccepito la invocata nullita’. D’altra parte, l’analisi degli atti di trasferimento e dei regolamenti di condominio (di cui va ribadita l’omessa riproduzione, in violazione del principio di autosufficienza) presuppone un inquadramento della fattispecie in termini di comproprieta’, inquadramento che, invece, e’ stato espressamente ritenuto irrilevante dalla corte locale.

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