[….segue pagina antecedente]
per pagare alla (OMISSIS) s.r.l. una prestazione che, secondo la corte distrettuale, l’amministratore, se avesse adempiuto diligentemente al proprio mandato, avrebbe dovuto non affidare alla (OMISSIS) s.r.l. ma esigere dalla societa’ costruttrice dello stabile condominiale.
Indipendentemente dall’uso della parola “restituire” e’ dunque evidente che la pronuncia condannatoria emessa dalla corte distrettuale nei confronti del (OMISSIS) e’ una pronuncia di condanna al risarcimento del danno. Da qui l’infondatezza della doglianza.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 c.c. e segg., articoli 1453 c.c. e segg., articoli 1176, 2697 e 1394 c.c., nonche’ il vizio di contraddittoria, insufficiente e omessa motivazione in relazione all’onere della prova gravante su Dott. (OMISSIS) e in relazione all’accertamento del preteso inadempimento di quest’ultimo.
Il motivo e’ inammissibile, perche’ si risolve nella prospettazione di doglianze di puro merito, che non attingono la sostanza della valutazione della corte d’appello secondo cui il convenuto non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per poter affidare l’incarico in questione alla (OMISSIS) s.r.l. senza deliberazione assembleare in tal senso, ne’ ha dimostrato il Condominio avesse interesse ad affidare alla (OMISSIS) lo smaltimento dei materiali di risulta per cui causa e non, invece, ad esigere tale smaltimento dalla societa’ costruttrice del fabbricato. Al riguardo va ricordato che, come questa Corte ha piu’ volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.
In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge per ciascuna parte contro ricorrente.
Leave a Reply