Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24484. La mera proposizione dell’eccezione di mancato rispetto del termine a comparire

[….segue pagina antecedente]

– l’incarico alla societa’ (OMISSIS) srl e i conseguenti pagamenti non erano stati autorizzati da alcuna Delib. Assembleare, ne’ la relativa spesa risultava inserita in alcun bilancio preventivo, ne’ l’effettuazione della stessa rispondeva a ragioni di urgenza.
Sulla scorta di tali premesse, il Condominio chiedeva – previa declaratoria che esso nulla doveva alla societa’ (OMISSIS) srl e che il (OMISSIS) si era reso inadempiente al mandato di amministratore – che il medesimo (OMISSIS) fosse condannato “restituire al Condominio la spesa illecitamente e infondatamente sostenuta pari alla somma di Euro 50.908,80 o di quell’altra che sara’ ritenuta di legge e provata” (cosi’ le conclusioni di primo grado del Condominio, come trascritte nel ricorso per cassazione, pag. 3, primo cpv).
Nel contraddittorio del (OMISSIS) – che resisteva alla domanda del Condominio e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del medesimo a versargli la somma Euro 30.661,41 a titolo di spettanze dovutegli al momento della passaggio delle consegne al nuovo amministratore – il tribunale rigettava la domanda dell’attore e accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto.
La corte d’appello di Milano, adita dal Condominio, ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulla domanda principale (la statuizione sulla riconvenzionale non era stata appellata) ed ha dichiarato che il Condominio nulla doveva alla societa’ (OMISSIS) srl e che il (OMISSIS), versando a tale societa’ la somma non dovuta di Euro 50.908,80, si era reso inadempiente agli obblighi del suo mandato; la corte distrettuale ha, conseguentemente, condannato il (OMISSIS) a restituire detta somma al Condominio. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il (OMISSIS) si fosse reso inadempiente alle obbligazioni su di lui gravanti quale amministratore condominiale concludendo con la societa’ (OMISSIS) srl un contratto (poi eseguito con il pagamento delle fatture in contestazione) qualificabile come contratto con se stesso (essendo egli contemporaneamente amministratore tanto del Condominio quanto della societa’ (OMISSIS)), senza preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condoni ed avente ad oggetto l’esecuzione di un’attivita’ di smaltimento il cui onere economico doveva gravare sull’impresa costruttrice del fabbricato condominiale.
Il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, nei confronti della sentenza d’appello.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
All’udienza del 23.9.2016, a cui la causa era stata chiamata per la discussione, questa Corte rilevava come dagli atti non risultasse che l’amministratrice del Condominio, arch. (OMISSIS), fosse stata autorizzata dall’assemblea condominiale a costituirsi nel presente giudizio di legittimita’ e, pertanto, in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331/10, assegnava allo stesso Condominio termine per depositare l’autorizzazione a contraddire al ricorso. All’esito del deposito di tale autorizzazione, rilasciata con Delib. Assembleare 9 febbraio 2017, la causa e’ stata nuovamente chiamata all’udienza del 27.4.17, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 164 c.p.c., comma 3.
Al riguardo il ricorrente deduce che fin dalla comparsa di costituzione in primo grado – e poi ancora nell’udienza di cui all’articolo 180 c.p.c., tenutasi in data 2 dicembre 2004 – egli aveva preliminarmente eccepito la nullita’ dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall’articolo 164 c.p.c. e che, non avendo il tribunale fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini, tale nullita’ non era stata sanata dalla costituzione del convenuto; con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullita’ del procedimento e della sentenza di primo grado e rinnovare gli atti nulli ai sensi dell’articolo 162 c.p.c.; cosicche’, non essendosi a tanto provveduto, la stessa sentenza di appello doveva giudicarsi nulla.
Il motivo deve giudicarsi infondato sotto un duplice profilo:

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *