Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24484. La mera proposizione dell’eccezione di mancato rispetto del termine a comparire

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a) in primo luogo, perche’ il ricorrente non deduce di aver riproposto in secondo grado l’eccezione di nullita’ della citazione introduttiva, cosicche’ nella specie trova applicazione il principio per cui l’eventuale nullita’, non sanata, dell’atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), risolvendosi in motivo di nullita’ della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello ne’ dal soccombente ne’ dal vincitore (assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti), non puo’ essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’articolo 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullita’ della sentenza in motivi d’impugnazione (cfr. Cass. 14348/00);
b) in secondo luogo, perche’ il ricorrente non deduce di aver avanzato, in sede di costituzione in primo grado, istanza di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, laddove, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mera proposizione dell’eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da una espressa richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto di tale termine, non e’ idonea ad impedire l’effetto sanante della costituzione del convenuto (cfr. Cass. 12129/04: “In materia di procedimento civile ed ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 3, nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’articolo 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 7, e’ sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiche’ in tal caso il giudice e’ tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullita’, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una piu’ adeguata difesa” conf. Cass. 21957/14);
Con il secondo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione della sentenza gravata che ha dichiarato che il Condominio nulla doveva alla societa’ (OMISSIS) srl. Secondo il ricorrente, la motivazione di tale statuizione sarebbe contraddittoria la’ dove la corte distrettuale, da un lato, da’ atto che la societa’ (OMISSIS) aveva effettivamente svolto l’attivita’ di smaltimento per cui e’ causa e, d’altro lato, assume che a tale societa’ nulla sarebbe dovuto per l’attivita’ da lei prestata in favore del Condominio.
Il motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente non ha interesse alla cassazione della statuizione che dichiara che il Condominio nulla deve alla (OMISSIS), trattandosi di affermazione priva di portata decisoria. Si tratta di un accertamento incidentale concernente un rapporto tra il Condominio ed un terzo non presente in causa (al quale non e’ quindi opponibile), che non e’ in relazione di pregiudizialita’ con rapporto dedotto in giudizio (tra il Condominio e l’amministratore). Infatti, la ratio decidendi della sentenza consiste nell’affermazione dell’inadempimento dell’amministratore ai suoi doveri di mandatario e nel diritto del Condominio di essere risarcito del danno derivante da tale adempimento, pari alla somma versata alla (OMISSIS); somma che il Condominio non avrebbe versato se l’amministratore non avesse affidato alla (OMISSIS) un incarico che egli non poteva ne’ doveva affidarle. In questa prospettiva e’ irrilevante se, essendo comunque tale incarico stato affidato, la (OMISSIS) avesse diritto di ricevere il compenso della propria opera. Quel che rileva e’ che tale opera non doveva esserle commissionata dal (OMISSIS). Pertanto l’accertamento negativo del credito della (OMISSIS) nei confronti del Condominio, contenuto nella sentenza gravata, e’ irrilevante ai fini della statuizione di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal Condominio nei confronti del (OMISSIS), con conseguente inammissibilita’ del mezzo di gravame per carenza di interesse.
Con il terzo motivo si deduce la violazione falsa applicazione degli artty. 1218 c.c. e segg., dei rimedi esperibili ex articolo 1453 c.c. e segg., nonche’ degli articoli 1703 c.c. e segg., in relazione alla condanna del (OMISSIS) restituire al condominio la somma da lui versata alla societa’ a (OMISSIS) srl. Secondo il ricorrente il preteso inadempimento del (OMISSIS) alle sue obbligazioni di amministratore condominiale poteva portare ad una condanna del medesimo (OMISSIS) al risarcimento del danno da lui provocato al condominio stipulando il contratto con la (OMISSIS) ma non poteva portare a condannare il (OMISSIS) a restituire al Condominio una somma che il Condominio aveva versato non a lui ma alla (OMISSIS) srl.
Il motivo e’ inammissibile, perche’ travisa il senso della sentenza gravata. Questa ultima, infatti, non ha interpretato la domanda del Condominio come un’azione di ripetizione dell’indebito e non ha condannato il (OMISSIS) a pagare Euro 50.908,80 a titolo di restituzione dell’indebito, ma ha correttamente interpretato la domanda del Condominio come una domanda di risarcimento danni e ha determinato l’ammontare del danno nella somma che l’amministratore ha prelevato dalle casse condominiali.

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