Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24345. L’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti

Non è possibile l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti se non si prova la regolare retribuzione da parte dell’editore.

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24345
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5623/2016 R.G. proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI, P. IVA (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in (OMISSIS) presso L’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. (OMISSIS) e all’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SICILIA, P. IVA (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in (OMISSIS) unitamente all’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO, IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo n. 1153/2015 depositata il 20.7.2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 luglio 2017 dal relatore Cons. Dott. Raffaele Sabato;
udito per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS) e per il controricorrente l’avv. (OMISSIS) per delega dell’avv. (OMISSIS);
udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Celeste Alberto, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Palermo a norma della L. n. 69 del 1963, articolo 63 e successive modificazioni ha proposto reclamo innanzi al tribunale di Palermo in ordine a deliberazione del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti depositata il 19/12/2012 con cui, in riforma di provvedimento del consiglio regionale della Sicilia, era stata disposta l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti della signora (OMISSIS). Il tribunale con provvedimento depositato il 19 febbraio 2014 ha annullato la delibera.
2. Avverso la decisione del tribunale il consiglio nazionale ha proposto appello. La corte d’appello di Palermo con sentenza depositata il 20/07/2015 lo ha rigettato.
2.1. Nel verificare il ricorrere dei presupposti della L. n. 69 del 1963, articolo 35 che all’aspirante pubblicista che fa istanza di iscrizione all’elenco relativo richiede che egli produca i giornali e periodici contenenti suoi scritti e certificati dei direttori delle 17 pubblicazioni, “che comprovino l’attivita’ pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”, la corte d’appello: ha in particolare affermato, avendo l’istante prodotto articoli apparsi sul giornale “(OMISSIS)”, “che non sia stata provata la sussistenza del requisito concernente la regolare retribuzione”.
2.2. Ha avuto presente la corte locale che erano state prodotte: a) certificazioni di avvenuto pagamento, sottoscritte dall’editore; b) quietanze di pagamento a firma dell’interessata, entrambe per l’anno 2010; c) un’attestazione di pagamento di ritenuta d’acconto effettuata, per entrambi i compensi, in un’unica soluzione, il 16/11/2010 (pp. 5 e § della sentenza).
2.3. In tale contesto, la corte ha ritenuto certo il solo pagamento della ritenuta d’acconto, non l’effettiva corresponsione dei compensi, in quanto documentati dalle sole certificazioni dell’editore, quest’ultimo avente “interesse a non sostenere esborsi” a fronte dell’emissioni delle certificazioni, e dalle quietanze dell’interessata stessa, parimenti interessata ad ottenere l’iscrizione pur senza effettivi pagamenti; tale assetto di interessi, secondo la corte, “impone una valutazione rigorosa delle prove documentali”. Ha quindi ritenuto la corte, come affermato anche dal tribunale, non dimostrata la regolarita’ di una retribuzione asseritamente corrisposta in contanti, in date postume, in luogo che con modalita’ conformi alla gia’ all’epoca vigente delibera dell’ordine regionale in tema di tracciabilita’ dei compensi; cio’ alla luce anche della scarsa credibilita’ della giustificazione fornita in tema di pagamento in contanti dall’interessata, affermatasi desiderosa di celare ai colleghi di banca i compensi percepiti.
3. Avverso tale decisione ricorre il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti con due motivi, nel contraddittorio degli intimati in epigrafe. Replica l’ordine dei giornalisti della Sicilia con controricorso. Sia il consiglio nazionale sia l’ordine regionale depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *