Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 14 dicembre 2017, n. 30073. In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare

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Il quinto motivo censura la “violazione dell’articolo 113 c.p.c.” (ma e’ da intendere: articolo 112 c.p.c) per vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda di controparte non aveva alcun riferimento al rimborso delle spese occorrenti per il frazionamento.
Il sesto motivo di ricorso denuncia una generica “violazione di legge” per la “illegittimita’ del capo relativo alle spese di frazionamento”, non essendo in facolta’ del giudice ordinario imporre l’esecuzione di opere edilizie necessarie al frazionamento.
I motivi di censura possono essere esaminati unitariamente, in quanto tra loro connessi, e si rivelano tutti inammissibili o infondati.
Alcune delle questioni giuridiche implicate dai motivi di ricorso proposti (quali quelle discendenti dall’applicazione della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, articolo 136 in tema di norme per il governo del territorio, nella specie in ordine alle attivita’ edilizie determinanti il frazionamento delle unita’ immobiliari) non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, ne’ la ricorrente indica, in adempimento all’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale atto dei pregressi gradi di merito tali questioni fossero state devolute all’esame dei giudici del merito, in maniera da farne rilevare l’error in procedendo per omessa pronuncia o l’error in iudicando per violazione o falsa applicazione di legge o per omesso esame di fatto decisivo. Poiche’ tali questioni di diritto nuove implicano accertamenti di fatto, le stesse non possono essere poste a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, essendo evidentemente incompatibili coi limiti del giudizio di legittimita’ l’indagine e la decisione su circostanze ivi dedotte per la prima volta.
Va poi detto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 c.c., in virtu’ del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalita’ stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 c.c., nel caso di “non divisibilita’” dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioe’, allorche’, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitu’, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888; Cass. Sez. 2, 29/05/2007, n. 12498). La non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando, tuttavia, un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti, come detto, dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento o di costi eccessivi, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni autonome. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione e’ incensurabile in sede di legittimita’ per violazione di legge, potendosi sindacare soltanto l’eventuale omesso esame di fatto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. Sez. 2, 21/08/2012, n. 14577; Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n. 1738; Cass. Sez. 2, 11/05/1995, n. 5133).
La Corte d’Appello di Firenze ha dapprima negato che la rimozione della scala esterna, di accesso al primo piano dell’immobile di (OMISSIS), potesse impedire la comoda divisibilita’ dell’edificio, prescegliendo la soluzione, consigliata dal CTU, del frazionamento orizzontale in due piani distinti, rimanendo inalterata l’unita’ immobiliare posta al primo piano e garantendo l’accesso dell’appartamento posto a piano terra mediante la porta finestra della cucina. Rimane poi in comune la parte di terreno antistante il fabbricato, mentre il restante terreno viene ripartito in due porzioni similari. Quanto alla fattibilita’ urbanistica del frazionamento, la Corte d’Appello ha dato atto di aver acquisito una dichiarazione in tal senso del responsabile del servizio di Assetto del Territorio del Comune di (OMISSIS), datata 20 luglio 2015. Il costo delle opere necessarie per la realizzazione delle due porzioni derivanti dal frazionamento e’ stato posto a carico delle parti per meta’ ciascuno. Circa il frazionamento catastale, la Corte di Firenze ha altresi’ aggiunto che non si provvedeva alle relative operazioni per mancanza di specifica domanda delle parti, sicche’ le stesse, necessarie ai fini poi della trascrizione della sentenza e delle volture catastali, sarebbero state effettuate a cura ed a spesa delle parti.
Non e’ dunque vero che la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare la questione della legittimita’ edilizia del frazionamento disposto, avendo anzi la sentenza impugnata richiamato a pagina 10 proprio i chiarimenti sul punto forniti dal CTU a luglio 2015 e la documentazione acquisita presso il Comune di (OMISSIS); la ricorrente non denuncia, pertanto, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, quanto la mancata corrispondenza delle valutazioni probatorie operata dai giudizi del merito a quella che e’ invece la propria diversa ricostruzione delle risultanze di causa.
In ogni caso, questa Corte ha anche gia’ affermato come, in tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti, non assumono rilievo, ai fini dell’accertamento della indivisibilita’ del fondo, le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con i programmi edilizi, non essendo l’amministrazione vincolata o condizionata dalle situazioni di dominio dei suoli previste dagli strumenti urbanistici (cosi’ Cass. Sez. 2, 16/08/1993, n. 8743; Cass. Sez. 2, 21/03/1987, n. 2806).
Circa il mancato frazionamento catastale e la conseguente mancata trascrivibilita’ della sentenza, (OMISSIS) sostiene che, a differenza di quanto detto nella sentenza impugnata, non occorresse una specifica domanda di frazionamento catastale, essendo essa implicita nella domanda di divisione. In realta’, questa Corte ha al contrario affermato in passato che la domanda di frazionamento di un immobile sia cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell’immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione (cosi’ Cass. Sez. 3, 28/04/1999, n. 4240). La decisione impugnata, in realta’, ha preso atto della mancanza di un’espressa domanda delle parti per procedere al frazionamento-accatastamento ed alla relativa trascrizione (si veda, peraltro, anche Cass. Sez. 2, 28/05/2010, n. 13112), ed ha percio’ concluso di non dovervi necessariamente provvedere. La redazione di tali documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, puo’ del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti che utilmente sopraggiunga prima che sia approvato il verbale di sorteggio dei lotti, il quale soltanto determina la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti. Ne’, altrimenti, l’emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unita’ immobiliari urbane puo’ essere subordinata alla preventiva identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Quanto, infine, in particolare al quinto ed al sesto motivo di ricorso, basta qui ribadire che, in tema di divisione giudiziale, la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo, nella specie, all’incidenza dei lavori di adeguamento occorrenti nei diversi lotti, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito (senza che al riguardo occorra, agli effetti dell’articolo 112 c.p.c., un’espressa richiesta delle parti), dovendo le opere necessarie a formare le autonome frazioni immobiliari essere calcolate nella stima della porzione che le comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all’uguaglianza qualitativa delle distinte quote (Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2810).
Il ricorso va percio’ rigettato e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controcorrente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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