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Il motivo e’ infondato.
Occorre preliminarmente osservare che la possibilita’ per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910 era stata attribuita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilita’ di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’articolo 52, comma 5 individua tali soggetti).
Questa norma e’ stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 224, lettera b.
E’ poi intervenuto il Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell’ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e’ svolta in proprio dall’ente locale o e’ affidata ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 5, lettera b); b) la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e’ affidata agli agenti della riscossione di cui al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248”.
Il Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2 convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011 ha disposto al comma 2 lettera gg septies che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettera da gg-ter) a gg-sexies”…
1) al Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
3) il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, e’ abrogato”.
Tale abrogazione non e’ poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 10, comma 13 octies e Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, articolo 29, comma 5 bis come convertito dalla L. n. 14 del 2012 (“L’abrogazione delle disposizioni previste dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettera gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2”).
E’ poi intervenuta la L. n. 44 del 2012 che ha convertito il Decreto Legge n. 16 del 2012: in particolare, l’articolo 5, comma 8-bis ha disposto che “al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e’ sostituita dalla seguente “gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o piu’ conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente””.
Come si vede il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg septies un testo diverso che non contempla piu’ l’abrogazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36.
Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lettera gg septies e mancata riproduzione delle abrogazioni) e’ rimasto in vigore il Decreto Legge n. 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies (pure destinato, come si e’ visto, alla soppressione) a norma del quale “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 53, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Tirando le fila di questo complicato percorso ricostruttivo, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di Torino sulla legittimazione della societa’ concessionaria (OMISSIS) spa ad utilizzare lo strumento previsto dal Regio Decreto n. 639 del 2010 e gli sforzi interpretativi della ricorrente, per quanto apprezzabili, non sono idonei a sorreggerne una diversa conclusione.
3 Il terzo ed ultimo motivo denunzia violazione dell’articolo 96 c.p.c.: dolendosi della condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., la ricorrente si ritiene vittima di una vera e propria punizione per avere osato mettere in discussione la giurisprudenza dello stesso magistrato e richiama alcuni passaggi della motivazione a sostegno di tale affermazione, precisando che la pronuncia di legittimita’ citata dal Tribunale non aveva affatto affrontato la specifica questione di diritto e cosi’ anche l’estensore di Torino in precedenza. Osserva inoltre che la condanna e’ stata disposta ingiustamente anche in favore del Comune di Torino, chiamato in giudizio non certo su iniziativa della ricorrente.
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