Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22710. Infrazioni al Codice della Strada ed ingiunzione di pagamento tramite società concessionaria

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Questo motivo e’ fondato.

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perche’ la relativa previsione e’ inserita nella disciplina della responsabilita’ aggravata, ma anche perche’ agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non e’ condotta di per se’ rimproverabile (tra le varie, Sez. 6 2, Ord. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393;Sez. 3, Sentenza n. 27534 del 30/12/2014 Rv. 634936).

Nel caso di specie, la mala fede e la colpa grave che giustificano la condanna di cui all’articolo 96 c.p.c. e’ stata desunta dal Tribunale unicamente dal mero dissenso mostrato dalla parte rispetto all’orientamento di un unico ufficio giudiziario di merito, cioe’ lo stesso Tribunale di Torino, posto che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza 8460/2010 si era pronunciata sul tema della inclusione delle “altre entrate di spettanza delle province e dei comuni” per le quali il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 6, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’abrogazione da parte del L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 224), prevede la possibilita’ di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ma non aveva affatto affrontato il tema specifico della delegabilita’ al concessionario del procedimento di ingiunzione di cui oggi si discute, per il semplice motivo che non era stata investita della specifica questione, a nulla rilevando il fatto che anche in quella vicenda l’ingiunzione fosse stata emessa da un concessionario.

Ed allora, visto che residua in sostanza solo l’accertamento di un dissenso dalla giurisprudenza di merito, e’ da segnalare che proprio nel panorama della giurisprudenza di merito si registrano anche pronunzie favorevoli alla tesi della ricorrente (solo per fare qualche esempio, v. Giudice di Pace di Gragnano 4.11.2010 e piu’ di recente Tribunale di Milano sentenza n. 1599/2016), il che dimostra ancora una volta che una condanna ex articolo 96 c.p.c. fondata sostanzialmente sul dissenso da un orientamento di un ufficio giudiziario di merito, neppure pacifico, non trova alcuna valida giustificazione.

Pertanto la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, eliminandosi tale statuizione.

La parziale fondatezza del ricorso e la indiscutibile complessita’ della ricostruzione normativa in materia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

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