La società concessionaria è autorizzata ad utilizzare l’ingiunzione di pagamento per le violazioni al codice della strada.
Ordinanza 28 settembre 2017, n. 22710
Data udienza 14 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1143-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7029/2012 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 4/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 4.12.2012 il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza n. 7580/2011 del locale Giudice di Pace che aveva a sua volta respinto la sua opposizione contro l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 195,64 emessa Regio Decreto n. 639 del 1910, ex articolo 2 dalla societa’ (OMISSIS) spa in relazione a due infrazioni al codice della strada. Il Tribunale, premessa una ricostruzione del panorama normativo di riferimento, ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della societa’ concessionaria alla procedura di ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 2010, articolo 2 ed ha richiamato al riguardo, molteplici pronunce di merito dello stesso ufficio giudiziario sia in primo grado che in appello nonche’ un precedente di questa Corte (la sentenza n. 8460/2010). Ha condannato pertanto l’appellante soccombente al pagamento delle spese di lite e della somma di Euro 1.100,00 in favore di ciascuna delle altre parti, ravvisando di ufficio la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 96 c.p.c..
2 Contro tale decisione la (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre censure a cui resistono con separati controricorsi sia il Comune di Torino che il concessionario (OMISSIS) spa.
La ricorrente e la societa’ concessionaria hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 criticando il giudice di appello per avere ravvisato, seppur in modo non esplicito, un difetto di specificita’ dei motivi di gravame.
La censura e’ inammissibile per difetto di interesse (articolo 100 c.p.c.) perche’ il Tribunale non ha affatto deciso il gravame in rito con una secca pronuncia di inammissibilita’, ma lo ha esaminato nel merito respingendolo per infondatezza della questione di diritto sollevata dall’appellante.
E’ vero che in motivazione vi e’ un passaggio dedicato alla genericita’ dei motivi di appello, ma a ben vedere e’ una considerazione aggiuntiva che pero’ non rappresenta la ratio decisiva, e prova ne e’ non solo la inequivoca formula adoperata in dispositivo (“rigetta” e non gia’ “dichiara inammissibile”), ma anche l’ampia disamina delle censure operata dal giudice di appello (che, in caso di declaratoria di inammissibilita’, non avrebbe avuto logicamente alcun senso).
Questa Corte e’ costante nell’affermare che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008 Rv. 603196; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 Rv. 589392): nel caso in esame, insomma, l’eventuale accoglimento di una siffatta doglianza sarebbe comunque inidonea a determinare da sola la cassazione della pronuncia perche’, lo si ripete, i motivi di appello sono stati esaminati e respinti nel merito.
2 Col secondo motivo la (OMISSIS) deduce la “falsa applicazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2 convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2008, n. 31, dell’articolo 4, comma 2 sexies e septies del 24 settembre 2002 n. 209, violazione del Regio Decreto n. 639 del 1910, articolo 2 e dell’articolo 13 preleggi in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Dopo aver rilevato la non pertinenza del precedente di legittimita’ richiamato nella sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che nel panorama normativo (di cui traccia una articolata ricostruzione) non esiste una disposizione che consenta al Concessionario di utilizzare la procedura di ingiunzione di cui si discute, esempio tipico del potere di imperio della pubblica amministrazione e, in quanto norma eccezionale, insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.
[……..segue pag. successiva]
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