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Il giudizio ebbe inizio con citazione del 6 giugno 2004, con cui (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Pescara il Condominio (OMISSIS), domandando la declaratoria di nullita’ totale della Delib. Assembleare adottata il 18 marzo 2004 o, in subordine, la declaratoria di nullita’ o annullamento dei soli punti 1, 2, 3, 6 e 13 della stessa. Il Tribunale, con sentenza del 25 marzo 2008, annullo’ la delibera dell’assemblea limitatamente al punto n. 6, relativo al compenso previsto in favore dell’amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale, rigettando le restanti domande. (OMISSIS) appello’ in via principale la pronuncia di primo grado, quanto, in particolare, alla mancata dichiarazione di invalidita’ della deliberazione impugnata circa i punti 1, 2, 3 e 13. La Corte di Appello rigetto’ l’impugnazione principale, mentre accolse l’appello incidentale del Condominio relativo al compenso spettante all’amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

2. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Il ricorrente deduce che con l’atto di appello egli aveva reiterato la richiesta di annullare i punti della Delib. Condominiale 18 marzo 2004, relativi ai compensi riconosciuti all’amministratore per il recupero forzoso del credito e per l’impedimento nella lettura del contatore (temi indicati nella stessa sentenza impugnata come contenuto del secondo motivo di appello); tuttavia, la Corte di L’Aquila ha omesso qualsiasi pronuncia su tali specifiche censure, limitandosi ad argomentare in ordine al punto della Delib. relativo al compenso per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

Con il secondo motivo ricorso, articolato in due punti, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1713 c.c., nonche’ degli articoli 194 e 195 c.p.c.. In particolare il ricorrente, sul presupposto dell’accoglimento dell’appello incidentale, sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la legge consenta di limitare il diritto del condominio al controllo sull’attivita’ di gestione dell’amministratore. Ancora, la Corte di Appello de L’Aquila avrebbe omesso di pronunciarsi su specifiche questioni processuali sollevate con l’atto di appello (in particolare quelle relative alla nullita’ della C.T.U.), il cui contenuto il ricorrente ritrascrive integralmente a pagine 7 e 8 di ricorso, essendosi i giudici di secondo grado limitati a statuire esclusivamente sul rilievo relativo al rinvio delle operazioni peritali.

2.1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

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