Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4686. L’assemblea dei condomini, ancorche’ sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione

L’assemblea dei condomini, ancorche’ sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilita’ di ragioni di invalidita’ attinenti all’una o all’altra Delib.. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidita’ di una determinata delibera dell’assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria “causa petendi”, che rende diversa, agli effetti degli articoli 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo difforme da quello inizialmente dedotto in giudizio, e che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di annullamento della deliberazione dell’organo collegiale per un motivo di contrarieta’ alla legge o alle regole statutarie distinto da quello indicato dalla parte.
L’esercizio della facolta’ del singolo condomino di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicche’ i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale, e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell’amministratore, trattandosi comunque di attivita’ connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e percio’ da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attivita’ amministrativa di durata annuale. Quanto poi al profilo di doglianza secondo cui il compenso deciso per il rilascio di copia degli atti fosse di “elevatissimo ed oscillante importo”, e rivelasse percio’ un “carattere dissuasivo e deterrente” rispetto all’esercizio dello stesso diritto di controllo sulla gestione attribuito al singolo partecipante, viene cosi’ di fatto sollecitato un controllo non sulla legittimita’ della scelta operata dall’assemblea, ma sulla congruenza economica della stessa, e quindi sul merito, controllo esulante dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex articolo 1137 c.c., se non quando l’eccesso di potere dell’organo collegiale arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante.

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso della data cui siano rinviate le operazioni del consulente configura un caso di nullita’ relativa, che la parte interessata e’ onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullita’. Ne discende che, qualora, come nella specie, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’eccezione di nullita’ della consulenza tecnica, il ricorrente ha l’onere, in virtu’ dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione e’ stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, subito dopo il deposito dell’elaborato peritale e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex articoli 342 e 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullita’, avendo la stessa, come visto, carattere relativo.

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4686
Data udienza 19 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22147/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 138/2014 resa il 21.01.2014. Rimane intimato, senza svolgere attivita’ difensive, il Condominio (OMISSIS).

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