che con il primo motivo di ricorso si denuncia, cumulativamente, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e conseguente violazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento agli articoli 195, 112 e 113 c.p.c.). Parte ricorrente, da un lato, si duole del comportamento del consulente tecnico d’ufficio che ha ricevuto una liquidazione supplementare per un’attivita’ svolta a seguito di una sua mancanza, avendo omesso di inviare la bozza della prima relazione ai consulenti tecnici di parte e di tener conto delle loro osservazioni in fase di stesura della redazione definitiva. Si e’ trattato, al riguardo, di un comportamento che ha determinato un vizio procedurale che avrebbe potuto comportare anche la dichiarazione di nullita’ della consulenza per violazione del diritto di difesa delle parti. Si contesta, inoltre, il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell’opposizione, poiche’ il c.t.u. ha svolto un’attivita’ che, se fosse stata effettuata nel termine prescritto, avrebbe comportato un diverso calcolo delle vacazioni;
che il motivo e’ fondato;
che la patologia processuale dell’attivita’ del consulente tecnico d’ufficio, idonea a determinare la nullita’ della relazione e il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (Cass. ord. 28 febbraio 2017, n. 5200), per cui non risulta essersi verificata nel caso di specie alcuna invalidita’;
che in relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un’attivita’ ulteriore ed estranea rispetto a quella, gia’ espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attivita’ complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. puo’ essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalme’nte accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione a essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello gia’ percepito per la consulenza tecnica (Cass. 25 ottobre 2016, n. 21549; Cass. 2 marzo 2006, n. 4655);
che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha rispettato tali principi, ritenendo in ogni caso dovuta la liquidazione dell’onorario richiesto, nonostante si trattasse di un’attivita’ diretta a fornire chiarimenti, a fronte delle osservazioni presentate dai consulenti di parte, rispetto a una consulenza gia’ depositata;
che risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, in subordine all’accoglimento del primo, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articoli 1, 5, 6 e 11, Tabella A, 7, n. 50 e Tabella B, in relazione all’ammontare delle spese liquidate in violazione dei massimi di tariffa (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, dovendosi escludere la liquidazione di un ulteriore compenso per il supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011, rispetto a quanto gia’ liquidato per il deposito della relazione;
che le spese del giudizio di opposizione e di quello di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, esclude il diritto alla liquidazione per il supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi Euro 274,00, di cui Euro 100,00 per onorari ed Euro 174,00 per diritti, oltre accessori, e del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 455,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
18 Ottobre 201718 Ottobre 2017
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