I chiarimenti forniti dal Ctu su una sua precedente relazione tecnica non generano diritto a compensi aggiuntivi.
Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22671
Data udienza 22 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9961/2012 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del ricorso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento del Tribunale di Modena, depositato il 10 febbraio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso.
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Modena, con decreto in data 28 luglio 2011, ha liquidato in favore di (OMISSIS) Euro 406 per onorario e Euro 25 per spese riguardo al supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011 nella causa civile n. 9102/2008 R.G., promossa dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS);
che avverso il decreto di liquidazione del compenso, la (OMISSIS) proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in subordine, la riduzione della somma liquidata per l’assoluta peculiarita’ della fattispecie. Evidenziava, al riguardo, che l’attivita’ svolta come supplemento non avrebbe dovuto formare oggetto di distinta liquidazione, rientrando in quella che il consulente tecnico d’ufficio (c.t.u.) avrebbe dovuto svolgere gia’ dall’inizio e il supplemento di consulenza avrebbe dovuto essere considerato un’integrazione della consulenza, depositata senza il previo invio della relativa bozza ai consulenti di parte. Specificava infatti la societa’ opponente che, all’udienza di conferimento dell’incarico, il giudice istruttore aveva prescritto l’invio di una bozza dell’elaborato di consulenza ai consulenti di parte, al fine di consentire loro l’eventuale formulazione di osservazioni e che il c.t.u. nella stesura dell’elaborato definitivo avrebbe dovuto tener conto di tali osservazioni. In realta’, il c.t.u. aveva depositato il proprio elaborato senza darne notizia ai difensori e ai consulenti tecnici di parte. In tal modo, egli non aveva consentito ai consulenti tecnici di parte di formulare le loro osservazioni. Su richiesta della ricorrente il giudice istruttore aveva quindi autorizzato i consulenti tecnici di parte a inviare al c.t.u. le loro osservazioni, invitando quest’ultimo a depositare un supplemento di consulenza che tenesse conto delle relative osservazioni;
che con ordinanza depositata il 10 febbraio 2012 il Tribunale di Modena ha respinto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari;
che, con ricorso ex articolo 111 Cost., la (OMISSIS) ha impugnato l’ordinanza di rigetto sulla base di due motivi;
che (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[……..segue pag. successiva]
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