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3. Con il secondo motivo, intitolato “violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente ha censurato la sentenza gravata per aver ritenuto inammissibile la querela di falso laddove il giudice d’appello, una volta che la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell’articolo 221 c.p.c., deve limitarsi a valutare la rilevanza, ai fini della decisione, dei documenti impugnati.
4. Il motivo e’ infondato. E’ noto che la querela di falso configura il procedimento, diretto ad accertare l’autenticita’ o la falsita’ della prova documentale. Essa si propone o in modo autonomo, vale a dire con citazione avente come unico oggetto la dichiarazione della falsita’ del documento, ovvero in via incidentale in corso di causa, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione. Peraltro, anche quando venga proposta incidentalmente, la querela di falso integra un’azione a se’, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell’accertamento della verita’ o della falsita’ di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale:
accertamento da pronunziarsi con sentenza, che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti. In virtu’ dell’articolo 9 c.p.c., la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso e’ riservata per materia al tribunale. Pertanto, anche quando viene proposta in via incidentale, il giudice, davanti al quale querela e’ incidentalmente proposta, deve rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al tribunale competente, ai sensi dell’articolo 34 c.p.c.. Se la causa principale pende davanti alla corte di appello, il collegio come prima detto – e’ tenuto, a norma dell’articolo 355 c.p.c., a compiere l’indagine preliminare volta ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l’introduzione del giudizio di falso, e cioe’ se la querela proposta a norma dell’articolo 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsita’ sia rilevante ai fini della decisione della causa. A seguito dell’esito positivo di tale indagine, la corte non puo’ decidere in merito all’incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa falso davanti al Tribunale.
La rilevanza del documento ai fini della decisione dev’essere, tuttavia, valutata in concreto, e cioe’ con esclusivo riguardo alle domande ed alle eccezioni delle parti che, in forza delle rispettive conclusioni, la corte d’appello e’ chiamata a valutare e decidere (Cass. n. 12263/2009, per cui, allorche’ una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostativi all’accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni ad esempio perche’ tardive ex articolo 345 c.p.c.): se, dunque, la querela di falso e’ proposta in funzione di un appello che, per una ragione o per l’altra, e’ inammissibile, deve escludersi che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione sulla causa per come, in concreto, la stessa si e’ venuta a delineare: e cio’ anche se si tratta di un documento che, ove fosse stato riconosciuto falso, avrebbe determinato il rigetto della domanda inizialmente proposta.
Nel caso di specie, la querela di falso proposta dalla (OMISSIS) e’ dichiaratamente funzionale all’accoglimento dell’appello incidentale che la stessa ha proposto – nel corso del giudizio (v. il ricorso, p. 4) – nei confronti della sentenza impugnata: si tratta, tuttavia, di un appello che, in quanto proposto nel corso del giudizio (avendo la (OMISSIS) inizialmente chiesto il rigetto dell’appello principale della (OMISSIS) e dell’appello incidentale della (OMISSIS)), e’ senz’altro tardivo e, come tale, inammissibile, essendo noto, infatti, che l’appello incidentale dev’essere proposto, a pena di decadenza, nel termine stabilito dall’articolo 343 c.p.c., comma 1, vale a dire nella comparsa di risposta depositata ai sensi dell’articolo 166 c.p.c..
5. Con il terzo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver affermato l’inammissibilita’ dell’appello incidentale che la stessa aveva proposto per carenza di interesse, laddove, al contrario, l’interesse ad impugnare puo’ sussistere anche nel caso, come quello di specie, in cui la parte e’ stata condannata al pagamento delle spese di lite.
6. Il motivo e’ assorbito dall’infondatezza del secondo: una volta che l’appello incidentale e’ inammissibile, perche’ tardivo, risulta evidente l’irrilevanza della questione relativa alla sussistenza, o meno, dell’interesse alla sua proposizione.
7. Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, di ufficio, in motivazione.
9. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle S.G. pari al 15% del compenso ed accessori come per legge. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012,, articolo 1, comma 17.
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