La durata ragionevole del giudizio di rinvio – tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. – va individuata, trattandosi di prosecuzione del processo originario, nella misura di un anno
Ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22971
Data udienza 28 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8940-2016 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 03/10/2015, procedimento R.G.V.G.n. 52645/2011, Rep.n. 7950/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
FATTO E DIRITTO
rilevato:
che (OMISSIS) e gli altri ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di due mezzi di ricorso, il decreto della corte di appello di Roma che – pronunciandosi sulla domanda di equa riparazione da loro proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata del processo che essi avevano introdotto davanti al TAR Campania il 24.11.1986, definito da tale TAR con sentenza del 5.5.2011 – ha limitato a due anni (dal 1989 al 1991) il periodo per il quale doveva riconoscersi il diritto alla riparazione da irragionevole durata del processo;
che la corte di appello ha ritenuto non spettante il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo al 1991 perche’ in tale anno era intervenuta una legge regionale per effetto della quale, secondo la sentenza del TAR, era venuto meno l’interesse a ricorrere degli attori, essendo stato normativamente riconosciuto il diritto (relativo al riconoscimento di un pregresso rapporto di impiego) da loro azionato in giudizio; giudizio, si riferisce nel decreto qui gravato, riattivato dagli attori medesimi a seguito di dichiarazione di perenzione intervenuta nel 2005;
che il Ministero dell’Economia non ha depositato controricorso;
[……..segue pag. successiva]
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