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D’altro canto, gli assunti del ricorrente secondo cui il diritto del condominio e’ limitato “alla sola utilizzazione del piano di calpestio sottostante i portici, (sicche’) l’area sovrastante (…) era da considerare di sola pertinenza del fabbricato dello I.a.c.p., con conseguente esclusione di applicabilita’ dell’articolo 1117 c.c. per il solaio di copertura” (cosi’ ricorso, pagg. 13 – 14) e secondo cui “il nostro ordinamento prevede la possibilita’ di vendere (o attribuire) un bene immobile tenendo separate la proprieta’ del suolo da quella del sovrastante edificio” (cosi’ memoria del ricorrente, pag. 2), avrebbero postulato il riscontro univoco, alla stregua di un apposito titolo derivativo, della proprieta’ superficiaria in tal maniera prefigurata dello “I.A.C.P.”.
In terzo luogo e con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attivita’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178).
In questo quadro, la deduzione dell’istituto ricorrente, secondo cui “in base all’intero contenuto del “Regolamento Condominiale” (…) gli spazi aperti previsti dall’articolo 2, erano stati attribuiti in comproprieta’ soltanto per disciplinarne l’uso delle superfici” (cosi’ ricorso, pag. 13), sicche’ il titolo conferiva al condominio il solo diritto d’uso della superficie, si risolve in semplice critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, atta a tradursi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra: cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Infine, che la destinazione all’uso e al godimento comune – in cui si sostanzia la presunzione legale di proprieta’ comune – di una data parte dell’immobile ovvero di una data parte del complesso immobiliare prescinde dal fatto che la medesima parte sia o possa essere utilizzata da tutti i condomini (cfr. Cass. 29.12.1987, n. 9644; Cass. 21.12.2007, n. 27145).
Cosicche’ non riveste precipua valenza la circostanza per cui il solaio di copertura dell’edificio dell’istituto ricorrente “e’ stato “sempre privo d’accesso e non praticabile (…)”” (cosi’ ricorso, pag. 14).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente “I.A.C.P.” va condannato a rimborsare al condominio controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei loro confronti.
Il ricorso e’ datato 6.10.2014. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), il ricorrente “I.A.C.P.” sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente “Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta” a rimborsare al controricorrente, condominio di (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente “I.A.C.P.”, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma bis.
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