La sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 art. 186 del codice della strada

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539.

Ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539
Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6316-2014 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

PREFETTO CAGLIARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato in prima battuta di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

2. Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, e articolo 223 C.d.S., fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

3. Con ricorso depositato il 10 novembre 2006 (OMISSIS) proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza di sospensione sostenendo: 1) che l’esito dell’accertamento non fosse attendibile in quanto i due rilievi erano stati eseguiti ad intervalli troppo ravvicinati ed inferiori ai 5 minuti prescritti dall’articolo 379 reg. C.d.S.; 2) che il suo stato di sobrieta’ fosse comunque provato dal fatto che il suo compagno di viaggio, pur sottoposto all’alcoltest era stato accertato essere del tutto sobrio nonostante avesse assunto la medesima quantita’ di sostanze alcoliche; 3) che i pubblici accertatori avevano escluso i sintomi dell’ebbrezza, attestando solo l’alito vinoso; 4) che il verbale era inefficace in quanto non gli erano stati consegnati gli scontrini dei due rilevamenti; 5) che l’apparato utilizzato non era omologato; 6) che la sanzione accessoria era eccessiva.

Con il medesimo ricorso lo (OMISSIS) chiedeva la sospensione dell’ordinanza prefettizia allegando quanto al fumus boni iuris i medesimi argomenti posti per il merito.

Con decreto del 21 novembre 2006 il giudice di pace ritenuta l’insussistenza dei gravi motivi che giustificavano la sospensione respingeva la relativa domanda e fissava udienza di comparizione delle parti.

Con atto depositato il 22 novembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace provvedesse in merito all’istanza di sospensione e che in difetto si astenesse dalla trattazione della causa. Con ordinanza in data 1 dicembre 2006 il giudice di pace respingeva entrambe le istanze e, con atto in pari data, il giudice di pace coordinatore comunicava al difensore dell’attore che egli non aveva il potere di sostituire il giudice assegnatario.

Con atto depositato il 15 dicembre 2006 l’attore chiedeva che il giudice di pace coordinatore sostituisse il giudice di pace affidatario della causa sostenendo che gli atti dallo stesso adottati fossero privi di motivazione e, quindi, tamquam non esset. Il giudice di pace coordinatore comunicava all’istante che l’obbligo di rispettare le tabelle del tribunale non consentiva la sostituzione del giudice.

Il 23 febbraio 2007 l’amministrazione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

4. Il 7 marzo 2007 l’attore rinnovava la richiesta di astensione del giudice di pace e, in subordine, lo ricusava sostenendo che non fosse sereno e imparziale e che cio’ fosse desumibile dal fatto che a suo dire aveva violato l’obbligo di motivare la pronuncia cautelare.

Il 13 marzo 2007 il giudice di pace coordinatore rimetteva gli atti al presidente del tribunale il quale, il 15 marzo 2007, respingeva la ricusazione ritenendo che non vi fosse prova della grave inimicizia prevista all’articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 3, o dell’interesse del giudice nella causa previsto dal comma 2 medesimo art..

Il 30 ottobre 2007 l’attore riassumeva la causa e il giudice di pace fissava una nuova udienza di comparizione.

Il 23 febbraio 2008 l’attore chiedeva nuovamente l’astensione del Giudice di Pace assegnatario delprocedimento e lo ricusava insieme al presidente deltribunale.

Il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione delgiudice di pace in quanto decisa in via definitiva col provvedimento del 15 marzo 2007 e, con ordinanza del 22 aprile 2008, il Tribunale respingeva la ricusazione delpresidente tribunale.

Con ricorso del 21 Maggio 2008 l’attore ricusava nuovamente il giudice di pace, il presidente del tribunale e tutti i giudici che si erano pronunciati sulla precedente ricusazione, il tribunale dichiarava l’inammissibilita’ delricorso per la medesima ragione di definitivita’ delprovvedimento di ricusazione.

5. Il giudice di pace fissava l’udienza per la discussione della causa e rigettava l’opposizione.

Il rigetto si basava sulle seguenti argomentazioni: la natura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, non presuppone l’accertamento dell’esistenza del reato ma unicamente la valutazione sommaria e provvisoria dei presupposti che, ai fini meramente cautelari, avvalorino la commissione del reato. In tal senso nella sentenza si evidenziavano vari elementi, tra i quali, l’ammissione da parte del ricorrente di aver bevuto un bicchierino di grappa, il risultato dell’alcoltest, la cui attendibilita’ non era inficiata dal mancato rispetto dell’intervallo temporale di 5 minuti prescritto a fini meramente ordinatori dalla legge e la mancata contestazione da parte dell’interessato del risultato.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la carenza di motivazione dei provvedimenti con cui erano state respinte le sue istanze cautelari e di ricusazione e la conseguente nullita’ delle quattro ordinanze con cui erano state respinte le istanze di ricusazione del Giudice di Pace e del presidente del tribunale. Inoltre lo (OMISSIS) eccepiva l’erroneita’ della motivazione della sentenza con riguardo alla irrilevanza dell’intervallo temporale da osservare nell’alcoltest e il travisamento dei fatti avendo egli contestato le risultanze del test sia nella nota 16 ottobre 2006 indirizzata ai carabinieri che nel ricorso al giudice di pace.

L’appellante nel corso del giudizio produceva la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal procuratore generale e confermava la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari di assoluzione dello stesso dal reato previsto dall’articolo 186 C.d.S. con la formula perche’ il fatto non sussiste.

7. La Corte d’Appello rigettava il ricorso richiamando la giurisprudenza della Cassazione che distingue la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. da quella di cui all’articolo 223 medesimo codice. La prima avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, presuppone necessariamente l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (Cass. n. 21447 del2010 e n. 12898 del 2010). La seconda, invece, trova giustificazione nella necessita’ di impedire che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la sua responsabilita’ penale, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti.

Il sindacato del giudice civile sulla legittimita’ della misura e’ limitato alla valutazione della sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato e delle condizioni previste dalla legge per la sua irrogazione a prescindere dall’esito del processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel caso di specie tali condizioni sussistevano in quanto l’attore aveva ammesso di aver bevuto alcolici se pure in modica quantita’ ed entrambi i test eseguiti a distanza di 4 minuti avevano dato esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico, nel primo di ben tre volte superiore a quello legale di 0,50 g/l, e nel secondo di 1,47 g/l. Tale macroscopico superamento giustificava la misura adottata.

Infine il giudice dell’Appello riteneva le conclusioni formulate in via subordinata inammissibili, perche’ la decisione sulle istanze di ricusazione del giudice procedente e del presidente del tribunale competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva.

8. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello (OMISSIS) sulla base di 7 motivi di ricorso.

9. Il prefetto, Ufficio territoriale del governo, si e’ costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice.

A parere del ricorrente la successiva sentenza di assoluzione dello (OMISSIS) varrebbe ad affermare l’insussistenza del fatto; il giudice civile ne dovrebbe necessariamente tenere conto per non contraddire il giudicato penale, affermando la sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

1.2 Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice in tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9, sino all’esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non e’ affatto richiesta l’esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non puo’ che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell’esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale (Sez. 2, Sent. n. 12898 del 2010).

Ne consegue che la legittimita’ di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l’eventuale successivo giudicato penale di assoluzione dal reato presupposto.

2. Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, per ragioni di priorita’ logica devono essere esaminati preliminarmente il terzo e il quinto motivo che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 8 e 9, e dell’articolo 223 medesimo codice e dell’articolo 379 reg. C.d.S., comma 2.

Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stato violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, secondo cui all’accertamento di cui ai commi 4 e 5, qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, deve sempre seguire la misura cautelare della sospensione della patente, mentre nel caso di specie al secondo accertamento con l’alcoltest seguito a distanza di soli 4 minuti dal primo il valore grammo litro era inferiore a 1,5.

2.1 Il quinto motivo e’ cosi’ rubricato: articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9, , dell’articolo 223, comma 3 medesimo codice e della L. n. 689 del 1981, articolo 14.

Allo (OMISSIS) e’ stata applicata la sanzione cautelativa di cui all’articolo 223 C.d.S., comma 3, mentre in realta’ la contestazione riguardava la violazione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9. Pertanto, come affermato nella sentenza della Cassazione n. 21447 del 2010 il tribunale e il giudice di pace sarebbero incorsi nella violazione dell’articolo 14 sopra indicato.

2.2 I motivi terzo e quinto sono fondati.

L’articolo 186 C.d.S. detta la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni penali l’articolo citato dispone, ai successivi commi 4 e 5, le modalita’ di accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9, detta disposizioni ulteriori, prevedendo, al comma 8, che “con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni” e, al comma 9, che “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”. In tale contesto normativo, appare evidente la sussistenza della denunciata violazione di legge.

Questa Corte ha gia’ ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’articolo 186 C.d.S. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’articolo 223 medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione puo’ conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessita’ di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilita’ penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’ in ordine ad eventi lesivi dell’incolumita’ altrui, continui a tenere una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che – in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 – ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S. la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, puo’ essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro” Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010.

2.3 Nel caso di specie con verbale del 14 ottobre 2006 i carabinieri della compagnia di Cagliari contestavano a Stefano (OMISSIS) la contravvenzione prevista dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 per aver guidato l’auto vettura Lancia Y targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato prima di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.

Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 9 e articolo 223 C.d.S. fino all’esito della visita medica prevista dall’articolo 186, comma 8 stesso codice.

Dunque, il provvedimento del prefetto di Cagliari di sospensione della patente di guida nei confronti dello (OMISSIS), e’ stato adottato in presenza di un tasso alcolemico che, al secondo test, per di piu’ effettuato a soli 4 minuti dal primo, era inferiore a quello di 1,5 grammi per litro.

2.4 Risulta quindi violato l’articolo 186 C.d.S., comma 9, che per la sospensione in via cautelare della patente di guida presuppone un accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonche’ la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata – considerato che la sanzione comminata allo (OMISSIS) era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest’ultimo in sede di contestazione.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza del Tribunale”.

Secondo il ricorrente il tribunale ha ignorato radicalmente le difese formulate dall’appellante nella comparsa conclusionale nella memoria di replica e analiticamente riportate nel ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4”.

Il tribunale avrebbe ignorato radicalmente i motivi di opposizione richiamati nel precedente motivo.

5. Il sesto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 c.p.c. e dell’orientamento giurisprudenziale in materia di impugnabilita’ delle pronunce sulla ricusazione e per l’effetto violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.

Il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza nella quale si dice che le decisioni sulle istanze di ricusazione competono soltanto agli organi che si sono gia’ pronunciati in via definitiva sulle stesse, mentre l’articolo 53 c.p.c., comma 2, prevede che la decisione sulla ricusazione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile e i vizi rilevabili avverso la detta pronuncia si convertono in motivi di impugnazione della decisione sul merito della causa.

6. Il settimo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012”.

Il ricorrente contesta la condanna alle spese in quanto l’appello meritava accoglimento e perche’ sono stati utilizzati scaglioni di riferimento errati in quanto riferiti al valore compreso tra Euro 25.000 e Euro 50000, mentre la violazione in esame rientrava nel primo Scaglione deldetto D.M..

7. Il secondo, quarto sesto e settimo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del terzo e quinto motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari ha disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida di (OMISSIS).

8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. A tal proposito deve premettersi che il presente il giudizio e’ stato instaurato nell’anno 2006 e, dunque, deve farsi applicazione dell’articolo 92 c.p.c., nel testo antecedente la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, (articolo 58 stessa legge).

Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice puo’ procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) Legge citata (cfr. Cass. ord. 30 gennaio 2014, n. 2033).

Nel caso di specie i giusti motivi della compensazione devono ricondursi al fatto che la decisione e’ stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede di ricorso per cassazione, e in relazione ai quali all’epoca dell’insorgenza della controversia mancava un orientamento univoco o consolidato posto che l’unica sentenza di legittimita’ intervenuta sul punto risale all’anno 2010 (Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010). Tale pronuncia, inoltre, e’ rimasta isolata fino ad oggi non risolvendo l’oggettiva incertezza delle questioni di diritto rilevanti nel caso in esame.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (OMISSIS) e annulla l’ordinanza del 24 ottobre 2006, con la quale il Prefetto di Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida. Spese compensate.

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