In ordine alla  tutela dei diritti dei terzi su beni sequestrati o confiscati.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18128.

Data udienza 29 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.R.L.;

(OMISSIS) S.P.A.;

avverso il decreto del 09/02/2016 del TRIBUNALE di PALERMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA MICCOLI;

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. GAETA Piero, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 9 febbraio 2016 il Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) S.r.l. – ex L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 198 e ss., e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58 – per il riconoscimento del proprio credito, garantito da ipoteca, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), credito vertente su un immobile di cui era stata disposta la’ confisca nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di (OMISSIS).

2. Avverso il suddetto provvedimento e’ stato proposto ricorso dalla ” (OMISSIS) S.r.l.”, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale mandataria, dalla (OMISSIS) s.p.a, in persona del suo legale rappresentate pro tempore.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194, e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, comma 1.

Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’istanza di riconoscimento del credito valutando la sola circostanza che l’ipoteca era stata iscritta successivamente alla trascrizione del provvedimento definitivo di confisca, senza tenere conto della buona fede e dell’affidamento incolpevole del cessionario. Secondo le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato il cessionario non puo’ addurre la propria buona fede nel procedimento di prevenzione, laddove sia stato a conoscenza del sequestro; conoscenza che deve presumersi a seguito della sua trascrizione. In questo modo, pero’, non si e’ considerato – in contrasto con il principio affermato da numerose pronunce di questa Corte – che la cessione di rapporti giuridici in blocco (ex Decreto Legislativo n. 895 del 1993, articolo 58 e ss.) potrebbe rendere – come ha reso, secondo la difesa delle ricorrenti – concretamente inesigibile in capo al cessionario la preventiva verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti.

2.2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’articolo 2665 c.c., in relazione agli articoli 2659 e 2660 c.c., con riferimento alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194 e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, comma 1.

Sostiene la difesa delle ricorrenti che a dimostrare la legittimita’ della propria pretesa soccorre – oltre alla buona fede, quale conseguenza dell’acquisto in blocco di una pluralita’ di crediti l’affidamento incolpevole del cessionario, derivante dall’errata trascrizione della confisca di prevenzione operata sull’immobile.

L’indicazione del solo terreno su cui era edificato l’immobile, senza l’indicazione specifica di quest’ultimo, avrebbe impedito la piena conoscenza del vincolo di prevenzione imposto sullo stesso, con conseguente inevitabile incertezza in ordine ai vincoli giuridici gravanti sul bene.

Per tale ragione, la suddetta trascrizione risulterebbe priva dei requisiti minimi di forma prescritti dagli articoli 2659, 2660 e 2826 c.c., con conseguente invalidita’ della stessa ex articolo 2665 c.c..

3. Con requisitoria depositata in data 23 gennaio 2018 il sostituto procuratore generale, Dott. Piero GAETA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ delricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono infondati.

1. E’ utile premettere sinteticamente i termini della vicenda in esame.

1.1. La (OMISSIS) s.p.a. finanziava i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’acquisto (avvenuto in data (OMISSIS)) di un appartamento dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). I (OMISSIS) non avevano adempiuto al pagamento delfinanziamento e la (OMISSIS) s.p.a. aveva iscritto due ipoteche sull’immobile in data 4 dicembre 2002.

A tale data l’appartamento in questione risultava gia’ sottoposto a confisca di prevenzione, all’esito di un procedimento a carico di (OMISSIS).

La trascrizione del provvedimento di confisca era stata effettuata in data 14 ottobre 1993 ovvero in data antecedente alla vendita dell’immobile ai coniugi (OMISSIS).

In data 8 maggio 2007 la (OMISSIS) srl aveva acquistato tutti i crediti in sofferenza dalla (OMISSIS) s.p.a., tra i quali quello vantato nei confronti dei coniugi (OMISSIS).

1.2. La (OMISSIS) s.r.l. ha richiesto che il proprio credito venisse riconosciuto ed ammesso al pagamento ex L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 200, deducendo: a) che il provvedimento di confisca era stato erroneamente trascritto, essendo stato omesso il “subalterno”, indicato solo come facente parte di un edificio costruito su terreno gia’ intestato a (OMISSIS), sicche’ tale trascrizione non poteva essere opposta ad essa creditrice; precisava, quindi, che era in corso un giudizio civile, non ancora definito, con l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei beni sequestrati; b) che, comunque, essa versava in una condizione di buona fede, considerata la modalita’ di cessione “in blocco” dei crediti da parte della banca.

1.3. Sulla predetta richiesta ha deciso il Tribunale di Palermo con il provvedimento impugnato dalle ricorrenti (e va qui precisato che il ricorso risulta proposto anche dalla (OMISSIS), quale mandataria della (OMISSIS) s.r.l.).

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta giacche’ il credito azionato era insorto successivamente alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e che non vi fossero i presupposti per vantare la buona fede del creditore.

Ha altresi’ rilevato che nessuna incidenza potesse riconoscersi alla imprecisione della trascrizione del sequestro e della successiva confisca, considerato che i coniugi (OMISSIS) avevano acquistato l’appartamento in questione quando quest’ultimo era stato gia’ sottoposto alla misura di prevenzione in danno del (OMISSIS), il quale – evidentemente – non ne aveva piu’ la disponibilita’.

2. Delineati cosi’ i termini della vicenda in esame, va qui precisato innanzitutto che la richiesta di ammissione al pagamento del credito e’ stata proposta ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199.

E’ pacifico, peraltro, che nel caso di specie la confisca sia divenuta gia’ da molti anni definitiva e si verte, pertanto, nell’ipotesi di inapplicabilita’ della disciplina di cui al libro primo del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, non essendovi stati trasferimenti o assegnazioni del bene.

Le ragioni prospettate dalla difesa delle ricorrenti risultano pero’ irrimediabilmente pregiudicate dalla concomitante circostanza che l’originario creditore (la (OMISSIS)) iscrisse le ipoteche giudiziali solo in data 4 dicembre 2002, ovvero circa nove anni dopo la trascrizione della confisca di prevenzione, posto che il provvedimento in questione fu trascritto in data 14 ottobre 1993.

Cio’ significa, peraltro, che lo stesso credito originario vantato dalla (OMISSIS) s.p.a. e’ insorto in data successiva alla data di trascrizione del provvedimento di confisca.

Va allora qui anticipato, salvo gli ulteriori approfondimenti che si esporranno in seguito, che a nulla puo’ rilevare il fatto che il presupposto della “buona fede” (o affidamento incolpevole all’atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ritenuto un presupposto di “mantenimento” deldiritto di credito originario e della correlata garanzia reale, in una visione che tendeva a privilegiare la natura derivativa dell’acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1, civile n. 5988 del 3.7.1997, rv 505701), mentre in virtu’ di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 45 del l’acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca e’ oggi espressamente qualificata “a titolo originario”, posto che e’ la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessita’ di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede, assegnando agli stessi lo strumento – in tal caso – della ammissione del credito al pagamento nei confronti dell’Erario, c on il solo limite previsto dall’articolo 53 (il 60% – il limite e’ stato ridotto, dall’originario 70%, a tale misura dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 – del valore dei beni sequestrati o confiscati risultante alla stima redatta dall’amministratore o la minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, nell’ambito della procedura concorsuale tesa al soddisfacimento delle diverse posizioni creditorie).

3. Prima di dare atto degli orientamenti interpretativi di questa Corte cui fanno riferimento le ricorrenti, pare opportuno ricordare che uno dei temi piu’ controversi in materia di prevenzione patrimoniale – per i contrapposti interessi, di natura pubblicistica e privatistica, che vengono in rilievo, ovvero per la difficolta’ di conciliare le esigenze dei creditori con quelle derivanti dalla funzione e dalla natura del procedimento di confisca – e’ costituito dalla tutela dei diritti dei terzi su beni sequestrati o confiscati.

3.1. L’originaria normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali si presentava assai esile e frammentaria con riferimento ai suddetti soggetti e alla loro condizione, le cui sorti venivano, quindi, affidate alle elaborazioni ed interpretazioni giurisprudenziali.

Nella sua originaria formulazione, l’articolo 2-ter della legge antimafia (L. n. 575 del 1965) dettava, al comma 5, scarne disposizioni a tutela dei terzi proprietari o titolari di altro diritto reale sui beni confiscati in virtu’ delle quali, se i beni confiscati appartenevano a terzi, costoro dovevano intervenire nel procedimento su chiamata del tribunale con decreto motivato e potevano, altresi’, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

Si trattava, per l’appunto, di una disciplina lacunosa, dalla quale derivavano innumerevoli difficolta’ per la giurisprudenza chiamata ad applicarla, tra i quali quello dell’apparente esclusione della tutela per i titolari di diritti reali diversi dalla proprieta’.

Il legislatore, infatti, non disciplinava espressamente la condizione – oltre che dei titolari di un diritto di credito – dei terzi titolari di diritti reali di godimento (che attribuiscono il diritto di conseguire direttamente dal bene determinati vantaggi) o diritti reali di garanzia (che attribuiscono al titolare il diritto di prelazione sul ricavo dell’alienazione forzata del bene). Tuttavia, pur registrandosi un’ampia convergenza sull’opportunita’ e sulla necessita’ di prevedere una forma di tutela in favore dei terzi creditori, muniti o meno di garanzie reali, una prima regolamentazione normativa si e’ avuta solo con il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e, successivamente, con la L. n. 228 del 2012.

In assenza di espressa regolamentazione normativa, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie in ordine al controverso rapporto tra confisca di prevenzione e tutela dei terzi.

Esse sono riassumibili in due contrapposte visioni.

Secondo la prima e’ la stessa esigenza di garantire l’effettivita’ del sistema di prevenzione patrimoniale che osta al riconoscimento di qualsivoglia forma di tutela dei terzi.

A sostegno di tale orientamento interpretativo si osservava che la natura dell’acquisto – a titolo originario (Cass. civ. Sez. 1, n. 1868 del 5 marzo 1999, Rv. 523859) – radicato in capo allo Stato dalla confisca comporta l’inidoneita’ dei beni oggetto di ablazione ad assicurare la garanzia per il soddisfacimento delle ragioni del creditore, secondo l’articolo 2740 c.c..

L’opposta visione sosteneva l’intollerabilita’ del sacrificio indiscriminato dei diritti dei terzi. La stessa funzione preventiva della confisca, secondo tale impostazione, non si rivolge ad una pericolosita’ del bene in se’, bensi’ all’allarmante rapporto intercorrente tra la res e il soggetto pericoloso.

In ogni caso, nel vuoto normativo i terzi titolari di meri diritti di credito, anche se in buona fede, non godevano di alcuna facolta’ d’intervento nel procedimento di prevenzione, ne’ di qualsiasi altra forma di tutela sui beni (sequestrati e) confiscati (Sez. 1, n. 3528 del 23 maggio 1996, Verde, Rv. 205420).

La stessa Corte costituzionale, investita della legittimita’ della mancata predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, ha affermato che “il conseguimento dell’obiettivo (della predisposizione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore” (Corte cost. n. 190 del 21 giugno 1994).

Per quanto riguarda i titolari di diritti reali di garanzia (generalmente istituti di credito titolari di ipoteche) la giurisprudenza – in considerazione della non espropriabilita’ del bene – riconosceva una tutela meramente risarcitoria (Sez. 1, n. 8775 del 28/01/2008, Cosmai e altro, Rv. 239245), a condizione, pero’, che il creditore fornisse al giudice della prevenzione, in funzione di giudice dell’esecuzione, la prova della titolarita’ del diritto e della sua costituzione in epoca anteriore alla esecuzione del sequestro, della propria buona fede e dell’affidamento incolpevole, inteso come mancanza di collegamento del proprio diritto con l’attivita’ illecita del proposto (Sez. 1, n. 12317 dell’11 febbraio 2005, Fuoco ed altro, Rv. 232245; Sez. I, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817; Sez. I, n. 19465 del 5 maggio 2008, Conf. compi. in proc. Nocera, Rv. 240292).

Ancora, nel caso specifico in cui il terzo fosse un istituto di credito, la giurisprudenza richiedeva, quale ulteriore requisito per il valido azionamento dello strumento risarcitorio, che l’istituto avesse assunto il titolo adottando una particolare diligenza (che vi fosse stato, insomma, un affidamento incolpevole) (Sez. 1, n. 33796 dell’8 luglio 2011, Simeoli e altri, non massimata).

Sull’effettiva portata di tali requisiti si e’ a piu’ riprese pronunciata la giurisprudenza di questa Corte. Si e’ quindi affermato che, ai fini dell’opponibilita’ del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non e’ sufficiente che l’ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma e’ richiesta l’inderogabile condizione della buona fede e dell’affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi – in particolare su una situazione di oggettiva apparenza – che rendano scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l’istanza di ammissione e’ tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti (Sez. 5, n. 6449 del 16 gennaio 2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.a., Rv. 262735).

E’, inoltre, doveroso precisare che in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l’opponibilita’ deldiritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell’ipotesi in cui l’erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionale all’attivita’ illecita delprevenuto (Sez. 5, n. 46711 del 3 ottobre 2016, Banca DelLavoro Del Piccolo Risparmio Spa Gruppo Popolare Pugliese, Rv. 268418).

Infine, con particolare riguardo all’istituto della cessione del credito, si e’ chiarito – secondo un orientamento, in realta’, tutt’alto che consolidato (Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297; Sez. 2, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa, Rv. 264299; Sez. 2, n. 38821 dell’1 luglio 2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 264831; Sez. 2, n. 7694 dell’il febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204) – che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non e’ precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicche’ il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri ed i rischi (Sez. 5, n. 1841 del 24 novembre 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 269123).

Dalla vigenza di tale quadro normativo consegue che, in tema di misure di prevenzione, l’istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 199, dal terzo cessionario di un credito assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca e’ preclusa dalla intervenuta definitivita’ del precedente provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede dell’originario creditore, anche quando vi sia un sopravvenuto mutamento di disciplina in materia, non potendo essere ritenuta tale vicenda un “fatto nuovo” idoneo a rimuovere l’effetto preclusivo correlato all’esaurimento dei mezzi d’impugnazione nell’ambito di procedura incidentale vertente su aspetti di carattere patrimoniale (Sez. 5, n. 14577 del 15 dicembre 2014, Cft Finanziaria Spa, Rv. 263673).

3.2. In realta’, a fronte di un orientamento giurisprudenziale prevalentemente orientato verso l’impossibilita’ di estendere genericamente ai soggetti terzi la scarna tutela prevista dalla legge antimafia per i soli titolari di diritto di proprieta’ o altro diritto reale, a partire dalla seconda meta’ degli anni novanta comincia a assumere sempre piu’ consistenza l’opposta convinzione della necessita’ di una piena tutela dei suddetti soggetti.

Particolare importanza assume la pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha enucleato il principio per cui “la salvaguardia del preminente interesse pubblico, sotteso alla previsione dell’illecito non puo’ giustificare inflitto al terzo di buona fede, la cui posizione e’ da considerarsi protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole che permea di se’ ogni ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte cost. n. 1 del 10 gennaio 1997).

Sulla scia di tale principio questa Corte ha, successivamente, affermato che in tema di misure di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l’applicazione della confisca, che determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarita’ del bene, non comporta l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione (Sez. 1, n. 13413 del 9 marzo 2005, Servizi Immobiliari Banche ed altri, Rv. 231263).

Si e’ quindi precisato che incombe sui terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioe’ la tempestiva iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede. In questi termini, sebbene la formulazione della norma sembrasse rivolgere la disciplina in essa contenuta ai soli terzi titolari di diritto di proprieta’ o altro diritto reale, la giurisprudenza riconosceva una forma, indiretta, di tutela anche ai terzi creditori, ma soltanto se muniti di diritto reale di garanzia.

Solo con il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e’ stato delineato un innovativo sistema finalizzato, appunto, a conciliare la tutela dei terzi con l’interesse dello Stato all’ablazione dei patrimoni illecitamente accumulati, evitando possibili elusioni.

La disciplina in esame ha dettato (solo) per alcune categorie (i terzi intestatari) norme in tema di citazione in giudizio, mentre per i titolari di diritti di credito, garantiti o meno da diritti reali di garanzia (articolo 52, commi 1, 2 e 3) e per i terzi interessati titolari di diritti reali o personali di godimento (articolo 52, commi 4 e 5) e partecipanti in comunione (articolo 52, commi 7, 8 e 9) finalmente ha positivizzato i presupposti e le modalita’ della tutela.

Con la definizione della norma di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 il legislatore si e’ posto l’obiettivo di assicurare l’effettivita’ della confisca, indicando le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia.

La ratio della nuova disciplina di tutela dei terzi creditori e’ stata sinteticamente illustrata dalla Corte costituzionale: “i requisiti di legittimazione stabiliti dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 rivelano come il legislatore abbia inteso, per un verso, escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse all’attivita’ illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi (requisito della non strumentalita’ del credito rispetto a quest’ultima, salva la dimostrazione dell’incolpevole ignoranza di tale nesso da parte del creditore); per altro verso, evitare che il proposto possa eludere gli effetti della confisca precostituendo delle posizioni creditorie di comodo o simulandone a posteriori l’esistenza (requisiti della “non astrattezza” del credito e della sua sicura anteriorita’ rispetto al sequestro); per altro verso ancora, impedire che la persona sottoposta al procedimento di prevenzione possa comunque giovarsi dei proventi delle attivita’ illecite per “liberare” dai debiti il restante patrimonio personale (requisito della preventiva infruttuosa escussione degli altri beni del proposto)” (Corte cost. n. 94 del 28 maggio 2015).

3.3. Con la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (articolo 1, commi da 194 a 206) e’ stata disciplinata la sorte dei beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina del codice antimafia, sempre che il bene non sia stato gia’ trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando e’ costituito da una quota indivisa gia’ pignorata.

Ai sensi della nuova disciplina gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui suddetti beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullita’, azioni esecutive.

In sostanza sono state introdotte disposizioni che sanciscono anche l’estinzione automatica dei pesi gravanti sui beni, senza la necessita’ di un apposito procedimento o di una trascrizione, derivando, invece, l’effetto per legge dal decreto di confisca definitivo nonche’ dalla sua trascrizione a meri fini di pubblicita’.

La legge in discorso, volta a disciplinare la condizione di una specifica categoria di procedimenti – quelli gia’ iniziati alla data di entrata in vigore del codice antimafia – ha comunque fornito importanti spunti per la soluzione di alcune delle criticita’ che caratterizzavano il codice antimafia.

La portata applicativa e le implicazioni sistematiche di tale intervento riformatore sono stati, infatti, oggetto di una pronunzia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U. civ., n. 10532 del 7 maggio 2013, Rv. 626570), che hanno analizzato lo specifico problema della sorte delle garanzie successivamente all’adozione del provvedimento di confisca. L’interpretazione della nuova disciplina fornita dalle Sezioni Unite costituira’, poi, il fondamento dei successivi interventi giurisprudenziali.

Secondo la suindicata pronunzia la disciplina introdotta dalla legge di stabilita’ ha “innovato significativamente il controverso rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale di cui alla L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter, fissando regole stringenti e chiarificatrici dei reciproci rapporti, in un’ottica di saldatura con la disciplina prevista dal codice delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011”.

In particolare, all’articolo 1, commi 194 e 197, il legislatore sembra risolvere, nel senso “della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti tra ipoteca confisca, indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti”.

In altri termini, con tale intervento legislativo la confisca di prevenzione viene inclusa tra le cause di estinzione dell’ipoteca previste dall’articolo 2878 c.c..

Si e’ ribadita, quindi, ancora una volta, la natura a titolo originario e non derivativo dell’acquisto da parte dello Stato a seguito del provvedimenti di confisca, in tal modo “superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello stato a seguito di confisca (…). Alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarra’ sull’ipoteca. La salvaguardia del preminente interesse pubblico, dunque, giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorche’ il terzo creditore di buona fede chiedera’ – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito”.

3.4. L’ultimo intervento del legislatore in materia di tutela dei terzi si registra con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, con la quale si estende anche ai terzi titolari di diritti di garanzia la facolta’ di intervento nel procedimento, precedentemente riconosciuta, ex articolo 23 del codice antimafia, ai soli titolari di diritti reali o personali di godimento.

4. Fatte queste doverose premesse in ordine alla disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e i diritti dei terzi assistiti da garanzia reale, occorre passare all’ulteriore specifico esame delle doglianze dedotte con i ricorsi.

4.1. Con il primo motivo la difesa delle ricorrenti contesta l’adesione da parte del Tribunale ad uno degli orientamenti interpretativi che in materia si sono delineati nella giurisprudenza di questa Corte.

Come e’ noto, la questione della tutela del credito privilegiato in rapporto a beni oggetto di confisca in sede di prevenzione e’ stato affrontato in diverse decisioni, che hanno approfondito il profilo della particolare condizione del creditore cessionario.

In effetti, quest’ultima situazione – come si e’ visto- non e’ stata espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

In ragione di cio’, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto necessario analizzare il fenomeno delsubingresso di soggetti diversi dai primi (tanto dal lato attivo del credito che dal lato passivo del debito) facendo riferimento ai principi generali, tra cui quello del rilievo dell’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta e quello per cui il cessionario di un credito subentra, di regola, nella medesima posizione giuridica del cedente.

Si e’ quindi affermato che non possono accettarsi le applicazioni di automatismi legali – in tema di esclusione oggettiva della tutela del creditore subentrante – che riguardano, come si e’ detto, la posizione di soggetti diversi, rappresentati sul lato attivo dal “creditore genetico” (la cui buona fede va valutata al momento della contrattazione, con necessaria assenza – in tale momento – di vincoli pubblicistici gia’ trascritti) e sul fronte passivo dal soggetto pericoloso. L’estensione del contenuto della norma di legge (articolo 52, comma 1) ai creditori subentranti, in rapporto al presupposto della anteriorita’ della posizione giuridica attiva rispetto al momento della trascrizione del sequestro, e’ da ritenersi operazione di interpretazione analogica in malam partem, contraria ai principi generali ed in particolare a quello della necessita’ di tutela dell’affidamento incolpevole (cosi’ in motivazione Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario S.p.a.).

Si e’ allora sostenuto in diverse pronunzie che, ai fini della tutela del terzo cessionario del credito ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 52 (fermo restando che il giudice di merito, oltre a verificare l’anteriorita’ del credito originario rispetto alla trascrizione del sequestro e l’assenza del nesso di strumentalita’ tra la sua erogazione e l’attivita’ pericolosa del soggetto colpito dalla misura di prevenzione, sia tenuto ad appurare l’effettiva inesigibilita’ dell’accertamento da parte del cessionario della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di garanzia e l’assenza di accordi fraudolenti tra il creditore subentrante e il soggetto ritenuto pericoloso), il fenomeno della “cessione in blocco” disciplinato dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58 e’ idoneo a determinare, sempre all’esito di una valutazione in concreto basata sull’analisi della specifica operazione e del numero delle posizioni contestualmente cedute, l’inesigibilita’ della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione della colpa del cessionario (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario S.p.a., Rv. 27161801; Sez. 6, n. 39368 del 15/06/2017, Sagrantino Italy S.r.I., Rv. 27119401; Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 26912301; Sez. 1, n. 18170 del 25/01/2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 26688801; Sez. 6, n. 35602 del 16/06/2015, Sagrantino Italy Srl e altro, Rv. 26560501; Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a, Rv. 25791301).

4.2. Altro orientamento piu’ rigoroso ha invece affermato che, ai fini dell’ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca, l’acquisizione dei crediti “in blocco” nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58, dopo la trascrizione della misura ablatoria, non e’ sufficiente a dimostrare la buona fede del cessionario, il quale e’ tenuto ad un atteggiamento prudente e diligente prima di concludere l’operazione negoziale, potendo, nonostante l’acquisto dei crediti in massa, condurre indagini sulla posizione del singolo debitore ceduto, consultando i registri immobiliari e i documenti relativi alla specifica vicenda contrattuale (in motivazione si e’ precisato che, ai fini della valutazione della buona fede della societa’ cessionaria “in blocco”, occorre verificare anche il rispetto delle disposizioni emanate dall’autorita’ preposta alla vigilanza su queste attivita’ finanziarie e delle procedure interne finalizzate, in vista della concessione di finanziamenti, a ricostruire la capacita’ finanziaria del debitore nonche’ le finalita’ del negozio giuridico stipulato, l’effettiva operativita’ dei soggetti economici interessati e la regolarita’ amministrativa e penale dell’operazione in relazione alla disciplina antiriciclaggio). (Sez. 1, n. 51467 del 14/06/2017, Vitale, Rv. 27184201).

Si e’ quindi rimarcato che le modalita’ di cessione delcredito “in blocco”, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale (Sez. 2, n. 38821 del 28/03/2017, Island Refinancing Srl, Rv. 27118101; Sez. 2, n. 38821 del 01/07/2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 26483101; Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario Spa, Rv. 26429901).

In effetti, tale orientamento finisce per riempire di contenuti il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 52, affermando che esso deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica “ipso iure” i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonche’ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicche’, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 52, comma 1, lettera b, del citato Decreto Legislativo (Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario Spa, Rv. 26429901).

4.3. Va qui evidenziato che, anche in ragione del suddetto contrasto interpretativo, questa Sezione, con recente ordinanza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite al fine di stabilire se “la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di per se’ uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilita’ della sua ragione creditoria” (Sez. 5 Ordinanza n. 6/2018, camera di consiglio del 9 gennaio 2018).

In tale ordinanza si e’ premesso che una parte della giurisprudenza di questa Corte ritiene che il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, ma solo a condizione che risultino anteriori al sequestro sia l’iscrizione dell’ipoteca sia la cessione del credito garantito, non essendo sufficiente che tali requisiti temporali si siano realizzati in capo al cedente (Sez. 2, n. 38821 del 28 marzo 2017, Island Refinancing Srl, Rv. 271181; Sez. 2, n. 7694 del 11 febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204; Sez. 2, n. 38821 del 1 luglio 2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 264831; Sez. 2, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa, Rv. 264299; Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, IslandRefinancing S.r.l, Rv. 263297).

In altre pronunzie, invece, si sostiene che la pretermissione dei diritti del cessionario non e’ affatto imposta dalla lettera o dalla ratio del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52. Tale norma si riferisce ai crediti sorti anteriormente all’avvio del procedimento di prevenzione e non prende in considerazione l’ipotesi della successione nel rapporto obbligatorio, posto che, in base alla legislazione codicistica e all’interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, con la conseguenza che sara’ la “malafede” del cedente (nel senso stabilito dall’articolo 52 cit.) e non la cessione in quanto tale a precludere al cessionario la possibilita’ di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione (Sez. 6, n. 39368 del 15 giugno 2017, Sagrantino Italy s.r.l. e n. 43126 del 15 giugno 2017, Island Refinancing s.r.l., allo stato non massimate).

L’affidamento incolpevole del creditore munito di garanzia non e’, quindi, necessariamente precluso dal fatto che egli abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del sequestro (Sez. 6, n. 35602 del 16 giugno 2015, Sagrantino Italy Srl e altro, Rv. 265605).

5. Pur dovendo dare atto dei diversi orientamenti interpretativi sopra delineati, un punto rimane fermo ovvero che si debba escludere ogni possibile rilievo della buona fede del terzo creditore ipotecario nei casi – come quello in esame – in cui il credito garantito da ipoteca sia insorto successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione.

Si e’ gia’ detto che la (OMISSIS) ebbe ad iscrivere le ipoteche sull’immobile nove anni dopo la trascrizione della confisca di prevenzione.

Ovviamente anche la cessione del credito alla (OMISSIS) s.r.l. e’ avvenuta dopo il consolidamento della misura di prevenzione e la stessa vendita dell’immobile di proprieta’ del proposto (OMISSIS) ai debitori della Banca cedente e’ intervenuta successivamente alla ablazione di prevenzione.

E’ del tutto evidente allora come, in una situazione come quella appena delineata, non possa applicarsi neppure l’orientamento interpretativo piu’ garantista nei confronti del terzo cessionario ex Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58, giacche’, anche a voler ipotizzare una situazione di inesigibilita’ della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione della colpa, non si puo’ che prendere atto del fatto che sarebbe stata inibita qualsiasi azione su un bene oramai entrato nel patrimonio dell’Erario in seguito alla confisca.

Insomma, la tutela del terzo creditore in buona fede non puo’ che trovare un limite nel sistema della pubblicita’ (“dichiarativa” in caso di trascrizione, “costitutiva” in caso di iscrizione) dei registri immobiliari, che non puo’ subire stravolgimenti in ragione della prospettata inesigibilita’ di diligenza nei casi di cessione di crediti in blocco da parte di un investitore professionale sulla base della normativa speciale in materia di cartolarizzazione dei crediti.

Impropriamente la difesa del ricorrente fa riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza sopra citata, secondo la quale la cessione del credito avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca non determina di per se’ uno stato di malafede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilita’ della sua ragione creditoria (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a, Rv. 25791301).

Invero, nel caso in esame non solo la cessione del credito ma anche quest’ultimo (contratto dalla Banca cedente) sono insorti dopo la trascrizione del provvedimento ablativo del bene sul quale sono state trascritte le ipoteche giudiziali.

6. In ragione delle suesposte argomentazioni devono ritenersi infondate anche le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso, con il quale si e’ sostenuta la buona fede e la non opponibilita’ della trascrizione della misura patrimoniale ablativa in data 14 ottobre 1993, tenuto conto della insufficienza dell’annotazione fatta sull'”appartamento facente parte di un edificio costruito su un terreno…intestato a (OMISSIS)”.

Ha sostenuto al difesa delle ricorrenti che l’indicazione del solo terreno su cui e’ stato edificato l’intero grande fabbricato, in cui e’ ricompreso l’appartamento di cui si discute, con l’omissione dei dati catastali di quest’ultimo, avrebbe impedito ai terzi di avere conoscenza che sull’immobile gravava la confisca.

L’assunto non e’ condivisibile.

Di certo il tenore della trascrizione del decreto di confisca nei termini indicati nel ricorso non puo’ far insorgere dubbi in capo ai terzi sul bene cui si riferisce.

E’ pacifico, infatti che, in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale “ex lege” alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto.

Tuttavia, a mente dell’articolo 2665 c.c., e’ da ritenersi causa di invalidita’ della nota “de qua” non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce (ex multis Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv. 624441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5002 del 08/03/2005, Rv. 581596 – 01).

Orbene, nel caso in esame, l’inesattezza nella indicazione specifica dei dati di “subalterno” dell’appartamento facente parte di un fabbricato costruito sul terreno, di cui pero’ sono stati riportati i precisi dati catastali, non puo’ avere effetto invalidante della trascrizione.

Non puo’ essere trascurato, peraltro, sempre al fine di valutare la opponibilita’ di tale trascrizione alla (OMISSIS) srl, che – cosi’ come prospettato dalla stessa difesa delle ricorrenti (pag. 3 del ricorso) – quest’ultima e’ subentrata nei diritti vantati dalla Banca cessionaria quando gia’ era in corso il giudizio di opposizione all’esecuzione del pignoramento del bene, proposto in data 18 settembre 2010 con ricorso ex articolo 615 c.p.c. dalla “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata”. Proprio in tale giudizio era emerso che il bene pignorato era stato oggetto di confisca in danno dei danti causa dei debitori assoggettati ad esecuzione.

In tale giudizio la (OMISSIS) srl e’ subentrata alla (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., con comparsa del 15 novembre 2011, ovvero quando oramai era stato prospettato il diritto dello Stato sul bene oggetto del decreto di confisca trascritto in data 14 ottobre 1993.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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