Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27312. In ordine all’occupazione del suolo pubblico, non deve alcuna sanzione l’occupante abusiva di alloggio popolare. Spetta soltanto il versamento dell’indennità di occupazione

In ordine all’occupazione del suolo pubblico, non deve alcuna sanzione l’occupante abusiva di alloggio popolare. Spetta soltanto il versamento dell’indennità di occupazione

Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27312
Data udienza 14 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1133-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 771/2013 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che il Tribunale di Viterbo, con sentenza pubblicata 1’11/7/2013, accolto l’appello avanzato dal Comune di Viterbo avverso la sentenza emessa il 14/12/2011 dal Giudice di pace, con la quale in accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione del 17/5/2011, con la quale il Comandante della Polizia municipale di Viterbo aveva intimato alla (OMISSIS) il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 12.911, essendole stata addebitata la violazione della Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, articolo 15, commi 2 e 3 e successive modifiche, per avere abusivamente occupato alloggio di edilizia economica e popolare;
ritenuto che avverso la predetta determinazione la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione allegando plurimi motivi di censura;
ritenuto che il Comune di Viterbo ha depositato controricorso;
CONSIDERATO

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