Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27312. In ordine all’occupazione del suolo pubblico, non deve alcuna sanzione l’occupante abusiva di alloggio popolare. Spetta soltanto il versamento dell’indennità di occupazione

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che la doglianza rubricata in ricorso con i numeri da 4 a 6, con la quale viene dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado omesso di deliberare sull’appello incidentale, con il quale era stato dedotto che le norme sanzionatorie evocate nell’ordinanza-ingiunzione erano state derogate dalla Legge Regionale Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, articolo 4 e’ fondata in quanto: il Tribunale, pur espressamente sollecitato (il passaggio impugnatorio e’ stato riportato in ricorso senza contestazioni), ha omesso di prendere in esame l’appello incidentale, cosi’ violando l’articolo 112 c.p.c., esame che, condotto in questa sede, importa l’accoglimento della prospettazione della (OMISSIS), la quale, occupante abusiva di alloggio popolare, avvalendosi della Legge Laziale n. 22 del 2006, aveva presentato istanza di sanatoria, sussistendone i presupposti, con la conseguenza che per evidente incompatibilita’ trova applicazione il predetto articolo 53, comma 3 il quale stabilisce che “Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio e’ dovuta l’indennita’ di occupazione, calcolata ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 1999, articolo 15, comma 5”, cosi’ restando derogata la disposizione sanzionatoria di cui al comb. disp. della L. n. 12 del 1999, commi 2 e 3;
considerato che i motivi di cui ai numeri 1 e 2 (violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 4 e vizio motivazionale sul punto) e di cui al n. 3 (violazione dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c.) restano assorbiti;
considerato, pertanto, che, cassata la decisione impugnata, giudicando nel merito, l’ordinanza-ingiunzione deve essere annullata;
considerato che le spese legali del giudizio di merito e di cassazione possono compensarsi per intero, tenuto conto della vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
accoglie i motivi da 4 a 6; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comandante la Polizia municipale di Viterbo in data 17/5/2011; compensa per intero le spese legali del giudizio di merito e di quello di legittimita’ fra le parti.

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