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5.4. Ne’ assume rilevanza – come dedotto nel primo motivo limitatamente alla censura inerente l’elemento psicologico del reato – la pretesa finalita’ dimostrativa che, per le concrete modalita’ in cui si e’ esplicata, non incide sulla sussistenza del reato. Ed invero anche “L’esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non puo’ ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all’articolo 51 c.p.” (Fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell’ambito di uno “sciopero”, aveva impedito per alcune ore l’accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attivita’ didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi) (Sez. 5, Sentenza n.7084 del 16/10/2015, Rv. 266063).
6. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, rivolto a censurare l’esito del giudizio di comparazione tra circostanze operato dalla Corte territoriale.
6.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto” (Sez. 2, Sentenza n.31543 del 08/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, Sentenza n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874V; Sezioni Unite: N. 10713 del 2010 Rv. 245931). Ed in punto di adeguatezza del percorso giustificativo, e’ necessario che il bilanciamento operato sia espresso mediante congrua motivazione, ai fini della quale non e’ necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze nella massima latitudine applicativa (Sez. 6, Sentenza n.6866 del 25/11/2009, Rv. 246134).
6.2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto delle circostanze gia’ valutate per la stessa concessione del trattamento mitigatore (incensuratezza e condotta processuale) o comunque neutre (causale della condotta), ha confermato il giudizio di equivalenza gia’ operato dal giudice di primo grado attraverso una motivazione che ha dedicato ai criteri adottati una trattazione specifica ed espressa, statuendo formalmente la reiezione della richiesta di prevalenza in virtu’ dell’omessa allegazione di specifici elementi rilevanti al fine, in tal modo esplicitamente dando conto del contenimento in termini di equivalenza della comparazione tra le circostanze e, dunque, della ragione per la quale e’ stata disattesa la richiesta dell’appellante di un piu’ favorevole bilanciamento. Sicche’ la sintetica argomentazione rassegnata appare plausibilmente idonea a sorreggere il giudizio di comparazione prescritto dall’articolo 69 c.p., rendendolo incensurabile nella sede del presente scrutino di legittimita’.
7. Alla luce dei principi illustrati, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui conferma la condanna per il delitto di cui all’articolo 614, e la pena rideterminata secondo il computo esplicitato nelle sentenze di merito, non dovendosi procedere ad ulteriori approfondimenti in fatto. Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), come sostituito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 67, la Corte di cassazione puo’ procedere direttamente alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito, qualora non siano necessari nuovi accertamenti (Sez. 2, Sentenza n.48997 del 13/10/2017, Rv. 271324; massime conf. n. 6782 del 2017, Rv. 269450, n. 15157 del 2014 Rv. 259253).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di all’articolo 614 c.p., perche’ il fatto non sussiste; rigetta nel resto i ricorsi e ridetermina la pena per (OMISSIS) in mesi tre e giorni quindici di reclusione e per (OMISSIS) in mesi quattro di reclusione.
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