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Va, peraltro, osservato che tale orientamento interpretativo deve affermarsi indipendentemente dal fatto che ci si trovi in presenza di una fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria o facoltativa, diversamente da quanto ritenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto.
Non e’, infatti, la ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2 bis che rende superflua l’esistenza di un nesso di pertinenzialita’ tra il denaro ed il delitto del quale esso costituisca profitto illecito, bensi’ la natura fungibile del denaro, il rilievo che tale bene, confondendosi con le altre disponibilita’ economiche del reo, perde qualsiasi connotato di autonomia, rendendo cosi’ superflua la ricerca del profitto del reato, rilevando solo la prova della percezione illegittima della somma ed il conseguente intervenuto accrescimento numerarlo nel patrimonio dell’agente, e non la materiale destinazione della somma.
Ne consegue che, anche in caso di fattispecie suscettibile di condurre alla confisca facoltativa, cio’ che consente la confisca diretta del denaro e’ sempre e solo la natura fungibile di tale bene, fermo restando che il giudice all’esito del giudizio di merito – diversamente rispetto alla confisca obbligatoria – deve dare specificamente conto, in tale fattispecie, dell’uso del potere discrezionale, che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilita’ del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Rv. 236282).
Deve quindi annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Taranto per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Taranto per nuovo esame.
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