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Il Tribunale del Riesame aderiva all’impostazione della necessaria esistenza comunque, ai fini del sequestro, di un nesso pertinenziale tra somma di denaro e reato, indipendentemente dalla ricorrenza di una fattispecie suscettibile di condurre alla confisca obbligatoria o facoltativa (non essendosi soffermato su tale distinzione).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto affidandolo ad unico articolato motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p., commi 1 e 2 e vizio di motivazione.
Ritiene, in primis, il P.M. che sia stato violato l’articolo 321 c.p.p., comma 1, sul rilievo che non era stato riconosciuto al denaro sequestrato la natura di corpo del reato del furto, la cui libera disponibilita’ nelle mani dell’indagata era idonea a frustrare le finalita’ preventive di cui alla norma citata.
Era stato violato anche l’articolo 321 c.p.p., comma 1, atteso che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto potersi procedere alla confisca diretta del denaro solo nell’ipotesi di confisca obbligatoria, richiedendo in caso di confisca facoltativa la dimostrazione del nesso di pertinenzialita’.
Ritiene, invece, il ricorrente che la confisca del denaro sia sempre diretta sia in caso di confisca obbligatoria che facoltativa, e cio’ in relazione alla natura fungibile del denaro.
Eventualmente il concetto di pertinenzialita’ e’ riferibile al reato e va inteso come legame tra il reato ed il denaro da vincolare.
3. Con memoria difensiva del 17.11.2017 (OMISSIS) ha contestato la fondatezza del ricorso per cassazione del Pubblica Accusa, chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto.
Questo Collegio non condivide affatto l’impostazione giuridica dell’ordinanza impugnata, che ritiene sempre necessaria ai fini del sequestro finalizzato alla confisca di una somma di denaro l’esistenza di un rapporto di pertinenzialita’ tra il denaro sequestrato ed il reato, cosi’ ritenendo, peraltro, in questi termini assorbita la problematica della distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria o facoltativa, su cui si era diffusamente soffermato il G.I.P. presso il Tribunale d Taranto.
Deve, infatti, applicarsi al caso di specie, l’insegnamento del Supremo Collegio nella sentenza n. 31617 del 26.6.2015 (dep. 21.07.2015, Lucci, Rv. 264437), in virtu’ della quale qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilita’, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione ed il reato.
La citata sentenza delle S.U. si era occupata di una fattispecie in cui i giudici dell’appello avevano disposto, ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2 e articolo 322-ter c.p., la confisca delle somme gia’ in precedenza sottoposte a sequestro preventivo, a norma dell’articolo 321 c.p.p., comma 2 bis, ed il suo insegnamento e’ stato recentemente ribadito in un’altra sentenza di questa Corte (vedi sul punto Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Rv. 270134), che si e’ pronunciata in una fattispecie di sequestro emesso, invece, a norma dell’articolo 321 c.p.p., comma 2, in relazione ad una ipotesi di bancarotta distrattiva patrimoniale impropria e societaria.
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