Messaggi o filmati postati sui social network integrino l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l’attitudine dannosa di tali condotte non e’, ai fini che ci occupano, tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.
Sentenza 28 dicembre 2017, n. 57764
Data udienza 28 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – rel. Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
Uditi i difensori Avv. (OMISSIS), parte civile e (OMISSIS) difensore imputati;
LA DIFESA DI PARTE CIVILE DEPOSITA CONCLUSIONI, NOTA SPESE E COPIA;
DECRETO AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO E SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG;
L’AVVOCATO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto colpevole del delitto di atti persecutori in danno di (OMISSIS).
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