Reclusione con l’aggravante di discriminazione e odio razziale per l’imputato che aveva dato dello “sporco negro” ad un africano
Sentenza 27 ottobre 2017, n. 49503
Data udienza 19 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto Lui – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/04/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’articolo 594 c.p., perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato e per l’inammissibilita’ nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/4/2015 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 14/12/2009, appellata dall’imputato, che aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile dei reati di cui agli articoli 81 cpv., 594, 610 e 612 c.p., e L. n. 205 del 1993, articolo 3, con l’aggravante della finalita’ di discriminazione e odio razziale, in danno della parte civile (OMISSIS) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisionale di Euro 2.000,00.
L’imputato era accusato di aver pronunciato, in presenza di piu’ persone, all’indirizzo di (OMISSIS) frasi pesantemente offensive e minacciose (“che cazzo fai! Chi sei negro di merda, negro puzzolente, sporco negro, ti spedisco a casa in scatola, ti spacco la testa negro!”) e di aver chiuso con violenza lo sportello del lato guida dell’autovettura della parte civile, impedendogli di uscire dal veicolo e costringendolo a subire frasi ingiuriose e minacciose.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), con motivo, pur formalmente unitario e tuttavia suscettibile di essere disaggregato in due separate censure.
2.1. Con la prima parte del motivo il ricorrente denuncia l’assoluta carenza e arbitrarieta’ della motivazione quanto all’elemento soggettivo del delitto di violenza privata, poiche’ la Corte aveva ignorato lo specifico motivo di appello riguardante la carenza di prova del fatto che l’imputato avesse agito con la precisa volonta’ di limitare la liberta’ della parte civile, esercitando azione diretta a determinare una coazione personale; al contrario risultava l’esortazione rivolta dall’imputato a (OMISSIS) a scendere dall’auto.
2.2. Con la seconda parte del motivo, dedicata alla ravvisata aggravante dell’odio razziale, il ricorrente osserva che la Corte si era limitata a riportare la motivazione di primo grado, escludendo la necessita’ che la condotta incriminata sia percepita da terze persone.
Inoltre, secondo la Convenzione di New York e la direttiva attuativa di tale Convenzione, la discriminazione diretta si registra solo quando la persona per la propria razza e origine etnica sia trattata meno favorevolmente di come sarebbe stata trattata altra persona in analoga situazione.
Nella fattispecie, stanti le ragioni del diverbio, non v’era motivo di credere che altra persona di razza diversa da (OMISSIS) sarebbe stata trattata differentemente da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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