In tema di applicazione della pena concordata, se e’ vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entita’ della pena e le modalita’ della sua determinazione, e’ pur vero che la eccezione a tale principio e’ rappresentata dalla illegalita’ della pena applicata.
Deve ritenersi illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali.
Il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, non essendo consentito al giudice procedere ad una comparazione selettiva tra solo alcune delle circostanze di segno opposto per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal giudizio di bilanciamento
Sentenza 24 ottobre 2017, n. 48766
Data udienza 22 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
Procuratore Generale, della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/4/2015 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Marsala ha applicato ex articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS) la pena dallo stesso concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato di energia elettrica previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla determinazione della pena previo bilanciamento in termini di equivalenza tra la contestata aggravante e le sole attenuanti generiche e riduzione di quella base in ragione dell’ulteriore attenuante riconosciuta, per l’appunto illegittimamente sottratta al giudizio di comparazione.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply