Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 ottobre 2017, n. 48766. In tema di applicazione della pena concordata, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
2. Va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se e’ vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entita’ della pena e le modalita’ della sua determinazione, e’ pur vero che la eccezione a tale principio e’ rappresentata dalla illegalita’ della pena applicata (ex multis Sez. 2, n. 7683 del 27 gennaio 2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431; Sez. 6, n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 5, n. 5018/00 del 19 ottobre 1999, PG in proc. Rezel D. ed altri, Rv. 215673). E per consolidato insegnamento di questa Corte deve ritenersi illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (ex multis Sez. 5, n. 8639 del 20 gennaio 2016, De Paola e altri, Rv. 266080; Sez. 2, n. 12991 del 19 febbraio 2013, Stagno e altri, Rv. 255197).
3. Cio’ premesso, va altresi’ ricordato che il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, non essendo consentito al giudice procedere ad una comparazione selettiva tra solo alcune delle circostanze di segno opposto per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal giudizio di bilanciamento (ex multis Sez. 3, n. 28258 del 9 maggio 2008, Cecchini, Rv. 240820; Sez. 5, n. 24054 del 23 maggio 2014, Restaino, Rv. 259894). Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale non poteva recepire l’accordo intervenuto tra le parti che prevedeva la sottrazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, al giudizio di bilanciamento operato invece tra l’aggravante contestata e le attenuanti generiche riconosciute. Sottrazione che ha comportato l’indebita applicazione di una pena inferiore ai limiti minimi edittali previsti per il reato contestato e che dunque deve ritenersi illegale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per il corso ulteriore.
Motivazione semplificata.

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