Il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla L. 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), costituisse gia’ prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualita’ deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi; la continuita’ del periculum libertatis, quindi, va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato, ovvero in base alla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto di un effettivo pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura e’ chiamata a neutralizzare, dovendo il giudice rispettare l’onere motivazionale relativamente alle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l’applicazione od il mantenimento di una misura
Sentenza 21 settembre 2017, n. 43643
Data udienza 5 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 10/04/2017 dal Tribunale del Riesame di L’Aquila, con cui e’ stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen.;
nell’interesse di:
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio svolto, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti del predetto ricorrente in relazione ai delitti di cui agli articoli 476 e 323 cod. pen.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di fiducia del ricorrente, Avv.to (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen. nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione da pubblico ufficio svolto, emessa dl Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti del (OMISSIS), quale direttore generale dell’Universita’ degli Studi di (OMISSIS), in relazione ai delitti di cui agli articoli 476 e 323 cod. pen..
[…segue pagina successiva]
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